Gazzetta n. 155 del 5 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 giugno 2012
Approvazione del modello del Registro Idrocarburi distinto in Parte I e Parte II.


IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Visto l'art. 169 del Codice della Navigazione riguardante le carte, i libri e gli altri documenti di bordo, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 362 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione recanti disposizioni in materia di forma, vidimazione, tenuta e contenuto dei libri di bordo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 15 febbraio 1952, n. 328;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001);
Visto l'art. 19 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, che ratifica e da' esecuzione alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi adottato a Londra il 2 novembre 1973;
Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992) con cui e' stato approvato il modello del Registro Idrocarburi;
Considerata la risoluzione del comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino MEPC 117(52) adottata il 15 ottobre 2004;
Considerata la risoluzione del comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino MEPC 187(59) adottata il 17 luglio 2009;
Vista la circolare del comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino MEPC 1/Circ.736/Rev.2 - Guida per le operazioni di registrazione nel Registro Idrocarburi Parte I - Operazioni riguardanti l'apparato motore (tutte le navi);
Considerata, pertanto, la necessita' di predisporre il nuovo modello del Registro Idrocarburi;

Decreta:

Art. 1

E' approvato l'allegato modello del Registro Idrocarburi distinto in:
Parte I - Operazioni riguardanti il locale apparato motore, per tutte le navi petroliere di stazza lorda superiore a 150 tonnellate e per ogni altra nave di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate;
Parte II - Operazioni riguardanti il carico e la zavorra, per tutte le navi petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate.
 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2012

Il direttore generale: Pujia
 
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Parte di provvedimento in formato grafico

 
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Parte di provvedimento in formato grafico

 
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