Gazzetta n. 155 del 5 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 maggio 2012
Integrazione al decreto 18 luglio 2003 relativo all'istituzione di una banca dati per la copertura assicurativa agevolata.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);
Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato;
Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;
Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;
Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;
Visto il decreto 20 aprile 2011, n. 8809 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011, registro n. 3, foglio n. 280, con il quale sono stati adeguati i termini, le modalita' e le procedure per la concessione dei contributi pubblici sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dell'introduzione dei nuovi canali di finanziamento comunitari;
Visto il decreto 13 dicembre 2011, n. 26.540, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012, registro n. 1, fogglio n. 277, con il quale e' stato integrato il decreto ministeriale 20 aprile 2011 soprarichiamato, per consentire la stipula delle polizze pluri e multi rischi sui seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile a partire dal momento delle semine, con entrata in copertura delle assicurazioni agevolate l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto;
Visto il piano assicurativo 2012, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2012, n. 1.324 registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2012, registro n. 2, fogglio n. 348;
Visto l'art. 127, della legge n. 388/2000, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Visto il decreto 13 dicembre 2011, n. 26.561 registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012, registro n. 1, foglio n. 281 con il quale sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2012;
Visto il decreto 7 febbraio 2012 n. 2.717 registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2012, registro n. 3, fogglio n. 24 con il quale sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi delle produzioni vegetali, delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse animali, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2012;
Viste le richieste dei prezzi pervenute da parte degli organismi collettivi di difesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto 7 febbraio 2012 soprarichiamato;
Vista la richiesta pervenuta da parte della Regione Siciliana per individuare il prezzo unitario massimo delle strutture aziendali - reti antigrandine con sovrastanti film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli;
Viste le comunicazioni dell'AIA (Associazione italiana allevatori) del 16 febbraio 2012 e del 23 marzo 2012 di aggiornamento, rispettivamente, dei costi per lo smaltimento delle carcasse dei suini nel territorio della Regione Sardegna, derivanti dalle nuove convenzioni stipulate con le ditte autorizzate e dei prezzi unitari massimi per la quantificazione dei valori assicurabili con polizze agevolate a copertura dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti avicoli e bufalini colpiti da epizoozie;
Viste le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Ritenuto di adottare, per le produzioni vegetali, ad integrazione dei precedenti decreti 13 dicembre 2011 e 7 febbraio 2012, i prezzi unitari massimi comunicati da Ismea; per le strutture aziendali - reti antigrandine con sovrastanti film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli, il prezzo delle reti antigrandine aumentato del 20% e per lo smaltimento delle carcasse dei suini nel territorio della Regione Sardegna e per la copertura dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti avicoli e bufalini colpiti da epizoozie, i prezzi unitari massimi comunicati dall'AIA, quali importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2012;

Decreta:

Art. 1

In conformita' a quanto indicato nelle premesse, sono stabiliti, nell'elenco allegato, gli ulteriori prezzi unitari massimi 2012 per la determinazione dei valori delle produzioni agricole e per il calcolo dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti bufalini e avicoli colpiti da epizoozie, nonche' l'aggiornamento dei costi di smaltimento delle carcasse suine nel territorio delle Regione Sardegna.
 
Art. 2

Per le strutture aziendali - reti antigrandine con sovrastanti film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli - il prezzo unitario massimo da utilizzare per la stipula delle polizze assicurative agevolate e' pari al prezzo unitario delle reti antigrandine, stabilito con decreto ministeriale 7 febbraio 2012, richiamato nelle premesse, aumentato del 20%.
 
Art. 3

I prezzi massimi riferiti al metro quadrato per i prodotti florovivaistici, riportati nell'allegato, rappresentano il valore massimo annuale assicurabile per unita' di superficie, tenendo conto della successione dei cicli colturali delle specie riportate nella colonna «specifica prodotto».
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2012

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2012 Ufficio di controllo Atti - MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 59
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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