Gazzetta n. 154 del 4 luglio 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 giugno 2012, n. 93
Attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la Direttiva 98/18/CE, come rifusa dalla Direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2010 ed in particolare l'articolo 18;
Vista la direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1° giugno 2010, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, come rifusa dalla direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

1. Al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) "codice per le unita' veloci (HSC Code)": il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dall'IMO con la risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994 ovvero il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci del 2000 (International Code for Safety of High- Speed Craft, 2000), contenuto nella risoluzione MSC 97 (73) dell'IMO del dicembre 2000, nelle loro versioni aggiornate.»;
b) all'articolo 1, comma 1, lettera f), il numero 2 e' sostituito dal seguente:
«2. e la loro velocita' massima, come definita dalla regola 1.4.30 del codice per le unita' veloci del 1994 e dalla regola 1.4.37 del codice per le unita' veloci del 2000, sia inferiore a 20 nodi;»;
c) all'articolo 2, comma 3:
1) il numero 1 della lettera a) e' sostituito dal seguente: "1. navi militari e da trasporto truppe";
2) il numero 3 della lettera a) e' sostituito dal seguente:
«3. navi costruite in materiale non metallico o equivalente non contemplate dalle norme relative alle unita' veloci (HSC) di cui alla risoluzione MSC 36(63) ed alla risoluzione MSC.97(73)] ovvero unita' a sostentamento dinamico (DSC) di cui alla risoluzione A.373 (X);»;
3) il numero 1 della lettera b) e' sostituito dal seguente: «1. navi militari e da trasporto truppe»;
d) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le unita' veloci da passeggeri si applicano le categorie definite nel capitolo 1, paragrafi 1.4.10 e 1.4.11 del codice per le unita' veloci del 1994 ovvero nel capitolo 1, paragrafi 1.4.12 e 1.4.13 del codice per le unita' veloci del 2000.»;
e) all'articolo 4, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) si applicano le disposizioni per le apparecchiature di navigazione di cui alle regole 17, 18, 19, 20 e 21, del Capitolo V della Convenzione "SOLAS 1974", nella sua versione aggiornata. Gli equipaggiamenti marittimi elencati nell'allegato A.1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni, e conformi alle disposizioni del decreto stesso, sono considerati conformi anche alle disposizioni in materia di approvazione del tipo di cui alla regola 18.1, Capitolo V, della Convenzione "SOLAS 1974".»;
f) all'articolo 4, comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) le unita' veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entita' dal 1° gennaio 1996, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalle regole X/2 e X/3 della Convenzione "SOLAS 1974" , a meno che:
1) la chiglia sia stata impostata o si trovasse ad un equivalente stadio di costruzione anteriormente al giugno 1998;
2) la consegna e la commessa siano avvenute anteriormente al dicembre 1998;
3) siano pienamente conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code), di cui alla risoluzione A.373 (X) dell'IMO, modificata dalla risoluzione MSC.37 (63) dell'IMO;»;
g) all'articolo 4, comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) le unita' veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entita' dal 1° gennaio 1996, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalle regole X/2 e X/3 della Convenzione "SOLAS 1974" , a meno che:
1) la chiglia sia stata impostata o si trovasse ad un equivalente stadio di costruzione anteriormente al giugno 1998;
2) la consegna e la commessa siano avvenute anteriormente al dicembre 1998;
3) siano pienamente conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code), di cui alla risoluzione A.373 (X) dell'IMO, modificata dalla risoluzione MSC.37 (63) dell'IMO;»;
h) all'articolo 7, comma 4, dopo le parole: "n. 435" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' seguendo le procedure e orientamenti specificati nella Risoluzione IMO A.997(25) e successive modificazioni "Orientamenti per le ispezioni nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione, 2007", o procedure finalizzate a conseguire il medesimo obiettivo";
i) gli allegati I, II e III del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I, II e III del presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre
2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2010 ), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1., cosi' recita:
"Art. 18 (Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 2009/20/CEe 2010/36/UE, in materia di crediti
marittimi e di sicurezza delle navi, e 2010/35/UE, in
materia di attrezzature a pressione trasportabili) - In
vigore dal 17 gennaio 2012. - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o piu'
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i
crediti marittimi, e 2010/36/UE della Commissione, del 1°
giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da
passeggeri, e, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,
un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva
2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione
trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e
1999/36/CE.".
- La direttiva 2010/36/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
29 giugno 2010, n. L 162.
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
(Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle
disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 7 marzo 2000, n. 55, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 45 del 2000, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto e dei suoi allegati, si intende per:
a) «convenzioni internazionali»:
1. La convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel
1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313,
e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il
successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi
emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di
seguito denominata «SOLAS 1974»;
2. la convenzione internazionale sulle linee di
massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
777 entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi
emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia
con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984,
n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17
marzo 1998, di seguito denominata «LL66»;
b) «codice sulla stabilita' a nave integra»: il
codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di
nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima
Internazionale IMO (Code on Intact Stability), contenuto
nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea
dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo
modificato alla data del 17 marzo 1998;
c) codice per le unita' veloci (HSC Code)": il codice
internazionale di sicurezza per le unita' veloci
(International Code for Safety of High Speed Craft)
adottato dall'IMO con la risoluzione MSC 36(63) del 20
maggio 1994 ovvero il codice internazionale di sicurezza
per le unita' veloci del 2000 (International Code for
Safety of High- Speed Craft, 2000), contenuto nella
risoluzione MSC 97 (73) dell'IMO del dicembre 2000, nelle
loro versioni aggiornate;
d) «GMDSS»: il sistema globale di sicurezza e
soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety
System), definito nel capitolo IV della «SOLAS 1974»;
e) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave che trasporti
piu' di dodici passeggeri;
f) «unita' veloce da passeggeri»: una unita veloce
come definita alla regola 1 del capitolo X della «SOLAS
1974», che trasporti piu' di dodici passeggeri; non sono
considerate unita' veloci da passeggeri le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle
classi B, C e D, quando:
1. il loro dislocamento rispetto alla linea di
galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri
cubi;
2. e la loro velocita' massima, come definita dalla
regola 1.4.30 del codice per le unita' veloci del 1994 e
dalla regola 1.4.37 del codice per le unita' veloci del
2000, sia inferiore a 20 nodi;
g) «nave nuova»: una nave la cui chiglia sia stata
impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di
costruzione, alla data del 1° luglio 1998 o
successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si
intende lo stadio in cui:
1. ha inizio la costruzione identificabile con una
nave specifica;
2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la
sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o
dell'uno per cento della massa stimata di tutto il
materiale strutturale, assumendo il minore di questi due
valori;
h) «nave esistente»: una nave che non sia una nave
nuova;
i) «passeggero»: qualsiasi persona che non sia:
1. il comandante, ne' un membro dell'equipaggio,
ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi
qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi;
2. un bambino di eta' inferiore a un anno;
l) «lunghezza della nave»: se non altrimenti definita
nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su
un galleggiamento all'85% della piu' piccola altezza di
costruzione misurata dal limite superiore della chiglia
oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera dei
dritto di prora all'asse di rotazione del timone al
predetto galleggiamento, se tale lunghezza e' maggiore.
Nelle navi che, secondo progetto, presentano
un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale
si misura tale lunghezza deve essere parallelo al
galleggiamento del piano di costruzione;
m) «altezza di prora»: l'altezza di prora definita
dalla regola 39 della convenzione «LL66» in quanto distanza
verticale sulla perpendicolare avanti, fra il
galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo
assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore
del ponte esposto a murata;
n) «nave con ponte completo»: una nave provvista di
un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare,
dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di
tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e
sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate
sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno
alle intemperie. Il ponte completo puo' essere un ponte
stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno,
completamente coperto da una struttura stagna alle
intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere
l'impermeabilita' alle intemperie e munita di mezzi di
chiusura stagni alle intemperie;
o) «viaggio internazionale»: un viaggio per mare dal
porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di
quello Stato o viceversa;
p) «viaggio nazionale»: un viaggio effettuato in
tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato
membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato
membro;
q) «tratti di mare»: le aree marittime nelle quali le
classi di navi possono operare per tutto l'anno o,
eventualmente, per un periodo specifico;
r) «area portuale»: un'area che si estende fino alle
strutture portuali permanenti piu' periferiche che
costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino
ai limiti definiti da elementi geografici naturali che
proteggono un estuario o un'area protetta affine;
s) «luogo di rifugio»: qualsiasi area protetta
naturalmente o artificialmente che possa essere usata come
rifugio da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi in
condizioni di pericolo;
t) «Amministrazione»: il Ministero dei trasporti e
della navigazione - Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
u) «Autorita' marittime»: Comandi periferici secondo
funzioni delegate con direttive del Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto;
v) «Stato ospite»: lo Stato membro dai cui porti, o
verso i cui porti una nave o una unita' veloce, battente
bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua
viaggi nazionali;
z) «organismo riconosciuto»: l'organismo riconosciuto
a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto
1998, n. 314;
aa) «miglio»: lunghezza equivalente a 1.852 metri;
bb) «onda significativa»: l'onda media corrispondente
a un terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in
un determinato periodo;
bb-bis) «nave ro/ro da passeggeri»: una nave da
passeggeri che trasporta piu' di dodici passeggeri e
disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria
speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui
all'allegato I;
bb-ter) «eta'»: eta' della nave, espressa in numero
di anni dalla data della sua consegna;
bb-quater) «persona a mobilita' ridotta»: chiunque
abbia una particolare difficolta' nell'uso dei trasporti
pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con
disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le
gestanti e chi accompagna bambini piccoli;
bb-quinquies) «altezza significativa d'onda (hs)»:
l'altezza media del terzo delle onde di altezza piu'
elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
bb-sexies) «ente tecnico»: l'organismo autorizzato ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni.".
- Il testo dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo n. 45 del 2000, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano alle navi di seguito
indicate indipendentemente dalla loro bandiera, adibite a
viaggi nazionali:
a) alle navi da passeggeri nuove;
b) alle navi da passeggeri esistenti di lunghezza
pari o superiore a ventiquattro metri;
c) alle unita' veloci da passeggeri.
2. Le Autorita' marittime provvedono affinche' le navi
e le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera di un
Paese terzo siano pienamente conformi ai requisiti del
presente decreto, prima di essere adibite a viaggi
nazionali.
3. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a) alle seguenti navi da passeggeri:
1. navi militari e da trasporto truppe;
2. navi senza mezzi di propulsione meccanica;
3. navi costruite in materiale non metallico o
equivalente non contemplate dalle norme relative alle
unita' veloci (HSC) di cui alla risoluzione MSC 36(63) ed
alla risoluzione MSC.97(73)] ovvero unita' a sostentamento
dinamico (DSC) di cui alla risoluzione A.373 (X);
4. navi in legno di costruzione primitiva;
5. originali e singole riproduzioni di navi da
passeggeri storiche, progettate prima del 1965, costruite
principalmente con i materiali originali;
6. navi da diporto che non sono ne' saranno dotate
di equipaggio e non trasportano piu' di dodici passeggeri a
fini commerciali;
7. navi che operano esclusivamente nelle aree
portuali;
b) alle seguenti unita' veloci da passeggeri:
1. navi militari e da trasporto truppe;
2. unita' da diporto che non sono dotate di
equipaggio e non trasportano piu' di dodici passeggeri a
fini commerciali;
3. unita' che operano esclusivamente nelle aree
portuali.".
- Il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 45 del 2000, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 3 (Classi di navi da passeggeri e categorie di
unita' veloci da passeggeri). - 1. Le navi da passeggeri
sono suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti
di mare in cui operano:
«classe A»: navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali diversi dai viaggi effettuati dalle navi delle
classi B, C e D;
«classe B»: navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali nel corso dei quali navigano a una distanza
massima di 20 miglia dalla linea di costa;
«classe C»: navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza
massima di 15 miglia da un luogo di rifugio e di 5 miglia
dalla linea di costa;
«classe D»: navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza
massima di 6 miglia da un luogo di rifugio e di 3 miglia
dalla linea di costa.
2. Per le unita' veloci da passeggeri si applicano le
categorie definite nel capitolo 1, paragrafi 1.4.10 e
1.4.11 del codice per le unita' veloci del 1994 ovvero nel
capitolo 1, paragrafi 1.4.12 e 1.4.13 del codice per le
unita' veloci del 2000.
2-bis. L'Amministrazione individua ed aggiorna con
proprio decreto l'elenco dei tratti di mare suddiviso
secondo i criteri di cui al comma 1, delimitando le zone
nelle quali le classi di navi da passeggeri possono operare
tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo limitato
applicando i criteri per le classi di cui al comma 1. Per
le navi ro/ro da passeggeri, l'Amministrazione individua ed
aggiorna con decreto anche i corrispondenti valori
d'altezza significativa d'onda in tali tratti.
2-ter. L'Amministrazione rende disponibili le
informazioni di cui al comma 3 in una banca dati pubblica,
accessibile sul sito Internet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. L'Amministrazione comunica
alla Commissione europea il sito in cui dette informazioni
sono state inserite e tutte le modifiche ad esse apportate,
con le relative motivazioni.".
- Il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 45 del 2000, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 4 (Requisiti di sicurezza). - 1. Le navi da
passeggeri e le unita' veloci da passeggeri nuove e
esistenti adibite a viaggi nazionali, devono essere
conformi alle norme in materia di sicurezza stabilite dal
presente decreto.
2. Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove ed
esistenti, delle classi A, B, C e D:
a) i processi di costruzione e manutenzione dello
scafo, dell'apparato motore principale e ausiliario, degli
impianti elettrici e automatici devono essere conformi ai
requisiti specificati, ai fini della classificazione, dalle
norme di un organismo riconosciuto;
b) si applicano le disposizioni del capitolo IV, e
relativi emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI
della «SOLAS 1974»;
c) si applicano le disposizioni per le
apparecchiature di navigazione di cui alle regole 17, 18,
19, 20 e 21, del Capitolo V della Convenzione "SOLAS 1974",
nella sua versione aggiornata. Gli equipaggiamenti
marittimi elencati nell'allegato A.1 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e
successive modificazioni, e conformi alle disposizioni del
decreto stesso, sono considerati conformi anche alle
disposizioni in materia di approvazione del tipo di cui
alla regola 18.1, Capitolo V, della Convenzione "SOLAS
1974.
3. Per quanto riguarda le navi da passeggeri nuove:
a) requisiti generali:
1. Le navi da passeggeri nuove di classe A devono
essere pienamente conformi ai requisiti della «SOLAS 1974»
e ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente
decreto e dall'allegato I. Per quanto riguarda le regole la
cui interpretazione e' lasciata, a norma della «SOLAS
1974», alla discrezionalita' dell'amministrazione, si
applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I;
2. Le navi da passeggeri nuove delle classi B, C e
D devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici
fissati dal presente decreto e dall'allegato I;
b) requisiti relativi alle linee di massimo carico:
1. Le navi da passeggeri nuove di lunghezza pari o
superiore a 24 metri devono essere conformi alla
convenzione «LL66»;
2. i criteri che garantiscano un livello di
sicurezza equivalente a quelli della convenzione «LL66» si
applicano, per quanto riguarda la lunghezza e la classe,
alle navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri;
3. in deroga a quanto previsto ai paragrafi b)1 e
b)2, le navi da passeggeri nuove di classe D sono esonerate
dall'osservanza del requisito sull'altezza minima della
prora stabilito nella convenzione «LL66»;
4. le navi da passeggeri nuove dalle classi A, B, C
e D sono provviste di ponte completo.
4. Per quanto riguarda le navi da passeggeri esistenti:
a) le navi da passeggeri esistenti di classe A devono
essere conformi alle regole applicabili alle navi da
passeggeri esistenti, definite nella «SOLAS 1974» e ai
pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto
e dall'allegato I. Per quanto riguarda le regole la cui
interpretazione e' lasciata dalla «SOLAS 1974» alla
discrezionalita' dei singoli Stati, si applicano le
interpretazioni contenute nell'allegato I;
b) le navi da passeggeri esistenti di classe B devono
essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati
nel presente decreto e nell'allegato I;
c) le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D
devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici
fissati dal presente decreto e dal capitolo III
dell'allegato I, nonche' dalla legge 5 giugno 1962. n. 616
e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435. Prima che le navi da passeggeri esistenti
delle classi C e D battenti bandiera di altro Stato membro
possano essere adibite a viaggi nazionali regolari, lo
Stato di bandiera deve ottenere l'accordo
dell'Amministrazione sull'equivalenza del livello di
sicurezza previsto dalle citate norme;
d) le navi che subiscono riparazioni, cambiamenti e
modifiche di grande entita' e conseguenti variazioni del
loro equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per navi
nuove di cui al comma 3, lettera a). I cambiamenti
apportati a una nave esistente al solo scopo di adeguarla a
una norma di sicurezza superiore non sono considerati
cambiamenti di grande entita';
e) se non altrimenti disposto nella «SOLAS 1974», le
disposizioni di cui alla lettera a) e, se non altrimenti
disposto dall'allegato I, le disposizioni di cui alle
lettere b) e c) non si applicano ad una nave la cui chiglia
era stata impostata o che si trovava a un equivalente
stadio di costruzione:
1. a una data anteriore al 1° gennaio 1940: fino al
1° luglio 2006;
2. al 1° gennaio 1940 o a una data posteriore, ma
anteriore al 31 dicembre 1962: fino al 1° luglio 2007;
3. al 1° gennaio 1963 o a una data posteriore, ma
anteriore al 31 dicembre 1974: fino al 1° luglio 2008;
4. al 1° gennaio 1975 o a una data posteriore, ma
anteriore al 31 dicembre 1984: fino al 1° luglio 2009;
5. al 1° gennaio 1985 o a una data posteriore, ma
anteriore alla data di entrata in vigore del presente
decreto: fino al 1° luglio 2010.
5. Per quanto riguarda le unita' veloci da passeggeri
battenti bandiera di altro Stato membro:
a) le unita' veloci da passeggeri costruite o
sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande
entita' dal 1° gennaio 1996, devono essere conformi ai
requisiti stabiliti dalle regole X/2 e X/3 della
Convenzione "SOLAS 1974" , a meno che:
1) la chiglia sia stata impostata o si trovasse ad
un equivalente stadio di costruzione anteriormente al
giugno 1998;
2) la consegna e la commessa siano avvenute
anteriormente al dicembre 1998;
3) siano pienamente conformi ai requisiti del
codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico
(Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code),
di cui alla risoluzione A.373 (X) dell'IMO, modificata
dalla risoluzione MSC.37 (63) dell'IMO;
b) le unita' veloci da passeggeri costruite
anteriormente al 1° gennaio 1996 in base ai requisiti
stabiliti dal codice per le unita' veloci continuano
l'attivita' certificata a norma di tale codice;
c) le unita' veloci da passeggeri costruite
anteriormente al 1° gennaio 1996, non conformi ai requisiti
stabiliti dal codice per le unita veloci e conformi ai
requisiti del codice di sicurezza per le unita' a
sostentamento dinamico possono essere ammesse a viaggi
nazionali in tratti di mare italiani solo previo accordo
dell'Amministrazione;
d) i processi di costruzione e manutenzione delle
unita' veloci da passeggeri e delle relative
apparecchiature sono conformi alle norme fissate, ai fini
della classificazione, da un organismo riconosciuto.
6. Per quanto riguarda le unita' veloci da passeggeri
battenti bandiera italiana:
a) le unita' veloci da passeggeri costruite o
sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande
entita' dal 1° gennaio 1996, devono essere conformi ai
requisiti stabiliti dalle regole X/2 e X/3 della
Convenzione "SOLAS 1974" , a meno che:
la chiglia sia stata impostata o si trovasse ad un
equivalente stadio di costruzione anteriormente al giugno
1998;
la consegna e la commessa siano avvenute
anteriormente al dicembre 1998;
siano pienamente conformi ai requisiti del codice
di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (Code
of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code), di
cui alla risoluzione A.373 (X) dell'IMO, modificata dalla
risoluzione MSC.37 (63) dell'IMO;
b) le unita' veloci da passeggeri costruite
anteriormente al 1° gennaio 1996 in base ai requisiti
stabiliti dal codice per le unita' veloci e quelle gia' in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, continuano l'attivita' certificata secondo la
normativa ad esse applicabile;
c) i processi di costruzione e manutenzione delle
unita' veloci da passeggeri e delle relative
apparecchiature devono essere conformi alle norme fissate,
ai fini della classificazione, da un organismo
riconosciuto.".
- Il testo dell'articolo 7, del citato decreto
legislativo n. 45 del 2000, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 7 (Visite). - 1. Le navi da passeggeri nuove
battenti bandiera italiana sono sottoposte dalle Autorita'
marittime alle seguenti visite:
a) una visita iniziale prima che la nave entri in
servizio;
b) una visita periodica ogni dodici mesi;
c) visite occasionali.
2. Le navi da passeggeri esistenti battenti bandiera
italiana sono sottoposte dalle Autorita' marittime alle
seguenti visite:
a) una visita iniziale, prima che la nave sia adibita
a viaggi nazionali in uno Stato ospite, o entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto quando
adibita a viaggi nazionali nello Stato;
b) una visita periodica ogni dodici mesi;
c) visite occasionali.
3. Le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera
italiana tenute a conformarsi, in base alle disposizioni
dell'art. 4, comma 6, ai requisiti del codice per le unita'
veloci (HSC), sono sottoposte dalle Autorita' marittime
alle visite previste dal codice stesso.
4. Le visite di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate
con le modalita' e con le procedure di cui al capo IV della
legge 5 giugno 1962, n. 616, e dal titolo II, capitolo I,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435 , nonche' seguendo le procedure e orientamenti
specificati nella Risoluzione IMO A.997(25) e successive
modificazioni "Orientamenti per le ispezioni nell'ambito
del sistema armonizzato di ispezione e certificazione,
2007", o procedure finalizzate a conseguire il medesimo
obiettivo.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo,
continuano ad applicarsi le norme contenute nella legge 5
giugno 1962, n. 616.".



 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degil atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 giugno 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Passera, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Balduzzi, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico



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Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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