IL CONSIGLIO DEI MINISTRI Nella riunione del 26 giugno 2012
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 2011, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 maggio 2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 nel territorio della provincia di Messina; Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Considerato che, ad oggi, a seguito delle difficolta' incontrate per il reperimento delle risorse necessarie per il contrasto dell'emergenza in rassegna, non e' stato possibile adottare la conseguente ordinanza; Ravvisata la necessita' di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di avviare i necessari interventi di carattere straordinario ed urgente finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al ripristino dei luoghi interessati dai suddetti eventi; Considerato che si sono resi disponibili 15 milioni di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile, cosi' come incrementato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza; Vista la nota del 7 maggio 2012 con cui il Presidente della regione Siciliana, in prossimita' dell'adozione del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile», ha chiesto una proroga dello stato di emergenza; Considerato che l'art. 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, consente di prorogare lo stato di emergenza, di regola, per non piu' di quaranta giorni; Considerato che per lo stato d'emergenza in questione si rende necessario un maggior lasso temporale per assicurare l'espletamento degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita'; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e' prorogato per sessanta giorni lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 nel territorio della provincia di Messina. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2012
Il Presidente: Monti |