Gazzetta n. 152 del 2 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 giugno 2012
Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 13, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalita' di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernenti il Patto di stabilita' interno per gli enti locali e per le regioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed, in particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico degli Enti locali e, in particolare gli articoli 182-185, che individuano e disciplinano le fasi di gestione della spesa degli enti locali, e l'art. 191, concernente regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese;
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 18 e 19 concernenti, rispettivamente, gli impegni di spesa e il pagamento delle spese delle Regioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l'art. 48-bis concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed, in particolare, gli articoli 69 e 70 riguardanti la cessione dei crediti nei confronti della Pubblica amministrazione;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante modalita' di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 gennaio 2009, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2010 recante individuazione e attribuzioni degli uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che, ai fini della definizione di credito certificabile, occorre fare riferimento: alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, che determinano la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituiscono vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito delle relative disponibilita';
Ritenuto opportuno favorire la libera negoziazione tra fornitori, banche ed intermediari finanziari dei crediti verso le pubbliche amministrazioni, anche nelle forme dell'anticipazione su crediti;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 giugno 2012;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidita' alle imprese, le modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Disciplina altresi' le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.
2. Sono oggetto della disciplina del presente decreto i crediti vantati nei confronti degli enti di cui al comma 1 ad eccezione dei:
a) crediti nei confronti degli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e dei crediti rientranti nella gestione commissariale;
b) crediti nei confronti delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e dei relativi enti del servizio sanitario nazionale.
3. Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti di cui al comma 1, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.
4. Gli allegati da 1 a 3 sono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

1. I pagamenti correnti e in conto capitale delle regioni e i pagamenti in conto capitale degli enti locali conseguenti alle certificazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno; gli enti del Servizio sanitario nazionale sono vincolati agli obblighi del presente decreto solo se compatibili con i saldi programmati di finanza pubblica.
2. Ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno il certificato puo' essere emesso senza data, selezionando l'opzione nell'apposito modello di cui all'allegato 2.
3. Per i certificati ai quali non viene apposta la data ai sensi del comma 2, la tempistica dei pagamenti avviene in conformita' con gli obiettivi di finanza pubblica e non si applica la compensazione di cui all'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 
Art. 3
Procedimento di certificazione
nella forma ordinaria

1. Nelle more della predisposizione della piattaforma elettronica di cui all'art. 4, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 possono presentare all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1.
2. L'amministrazione debitrice, nel termine di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, decorrente dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, utilizzando il modello di cui all'allegato 2 al presente decreto, certifica che il credito e' certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilita', anche parziale.
3. La certificazione non puo' essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito.
4. Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione debitrice procede, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento, la certificazione ne da' atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima.
5. Laddove previsto, il versamento di cui all'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere effettuato entro 12 mesi dal rilascio della certificazione.
6. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito puo' essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice. Tra i debiti di cui al periodo precedente non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e del decreto ministeriale di attuazione, relativamente alle quali il creditore dichiari nell'istanza di certificazione l'intenzione di utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
7. Ove l'importo certificato venga in parte utilizzato dal creditore, in compensazione con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e del decreto ministeriale di attuazione, l'importo del credito da utilizzare in compensazione e' annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo puo' essere utilizzato solo se la copia della certificazione e' accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.
8. Eventuali pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stata rilasciata la certificazione del credito potranno essere effettuati solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata.
9. Le amministrazioni curano l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni certificazione rilasciata.
 
Art. 4
Procedimento di certificazione
mediante piattaforma elettronica

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvalendosi di Consip S.p.A., predispone e mette a disposizione una piattaforma elettronica al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione di cui al presente decreto, dando avviso dell'entrata in funzione della piattaforma e pubblicando le relative istruzioni tecniche sul proprio sito istituzionale.
2. Le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale rendono disponibile la certificazione telematica conformemente a quanto previsto nelle istruzioni tecniche di cui al comma 1 ovvero richiedono l'abilitazione sul sistema elettronico messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 possono presentare all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito abilitandosi sulla piattaforma di cui al presente articolo. L'istanza va redatta utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 1.
4. Utilizzando la piattaforma elettronica di cui al presente articolo, le amministrazioni debitrici certificano secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 8 del precedente art. 3.
5. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella certificazione telematica e nella eventuale cessione dei crediti certificati o oggetto di anticipazione mediante attestazione del relativo flusso dati di interscambio con i detti soggetti, e un livello di certezza e sicurezza adeguato alla vigente normativa in materia.
6. Le cessioni dei crediti certificati in modalita' telematica sono comunicate all'amministrazione ceduta attraverso la piattaforma: tale comunicazione assolve al requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione.
7. La piattaforma assicura l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni certificazione rilasciata dalle singole amministrazioni debitrici.
8. I dati relativi all'ammontare delle certificazioni rilasciate da ciascuna amministrazione, sono resi disponibili anche ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente la messa a disposizione delle informazioni nelle modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica mensilmente le informazioni ricevute al Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di ciascun mese.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 5
Commissario ad acta - certificazione ordinaria

1. Decorso il termine di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, ne' sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilita' del credito, anche parziale, il creditore puo' presentare istanza di nomina di un commissario ad acta agli uffici di cui all'art. 9, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, utilizzando l'allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata alla regione o all'ente debitore.
2. Il Direttore del competente ufficio di cui al comma 1, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della seconda istanza, nomina un Commissario ad acta utilizzando l'allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata gia' resa dalla regione o dall'ente debitore.
3. L'incarico di Commissario ad acta e' conferito prioritariamente a un dirigente o un funzionario dell'amministrazione debitrice o, in subordine, della competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo o, infine, del relativo ufficio, anche territoriale, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
4. Il Commissario ad acta opera in qualita' di pubblico ufficiale e puo' svolgere presso gli Uffici dell'amministrazione debitrice ogni attivita' funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti.
5. Il Commissario ad acta provvede al rilascio della certificazione, entro i successivi 50 giorni dalla nomina, utilizzando l'allegato 2-bis, in forme compatibili ai i vincoli del patto di stabilita' interno, ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, con i saldi programmati di finanza pubblica, e ne da' contestuale comunicazione alla regione o all'ente debitore.
6. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 6
Commissario ad acta - certificazione mediante
piattaforma elettronica

1. Decorso il termine di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, ne' sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilita' del credito, anche parziale, il creditore puo' presentare istanza di nomina di un commissario ad acta agli uffici di cui all'art. 5, comma 1, utilizzando l'allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata alla regione o all'ente debitore.
2. Il Direttore del competente ufficio di cui al comma 1, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della seconda istanza, nomina un commissario ad acta utilizzando l'allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata gia' resa dalla regione o dall'ente debitore.
3. L'incarico di Commissario ad acta e' conferito prioritariamente a un dirigente o un funzionario dell'Ente debitore o, in subordine, della competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo o, infine, del relativo ufficio, anche territoriale, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
4. Il Commissario opera in qualita' di pubblico ufficiale e puo' svolgere presso l'ente debitore ogni attivita' funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti.
5. Il Commissario provvede al rilascio della certificazione in forme telematiche utilizzando il modello generato dal sistema conforme all'allegato 2-bis, entro i successivi 50 giorni dalla nomina, in forme compatibili con i vincoli del patto di stabilita' interno, ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, con i saldi programmati di finanza pubblica, e ne da' contestuale comunicazione all'ente debitore.
6. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 7
Accettazione preventiva della cessione del credito
da parte dell'amministrazione debitrice

1. Con la certificazione di cui agli articoli precedenti, l'amministrazione debitrice accetta preventivamente la possibilita' che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.
 
Art. 8
Monitoraggio

1. L'amministrazione debitrice comunica mensilmente entro il decimo giorno di ciascun mese al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche ai fini dell'implementazione della Banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e Dipartimento del tesoro, l'ammontare delle certificazioni rilasciate, incluse quelle di cui all'art. 3, specificando quelle relative alle cessioni o anticipazioni, laddove assistite da mandato irrevocabile all'incasso. Tale comunicazione non e' necessaria per le certificazioni su piattaforma elettronica.
2. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e all'Unione delle province italiane (UPI).
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2012

Il Ministro: Monti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone