Gazzetta n. 152 del 2 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 giugno 2012
Differimento della data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'art. 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che prevede il passaggio alla Regione Sardegna delle funzioni in materia di continuita' territoriale e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;
Visto il proprio decreto n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2008, avente ad oggetto "Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa";
Visto il Protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile e la Regione Autonoma della Sardegna firmato il 7 settembre 2010;
Visto il proprio decreto n. 413 del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2011 che ha imposto nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate ed in particolare l'art. 2 e l'art. 6 con i quali e' stata fissata al 25 marzo 2012 la data per l'entrata in vigore dei nuovi oneri e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008;
Visto il proprio decreto n. 102 del 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 6 aprile 2012 ed in particolare l'art. 1 con il quale e' stata posticipata al 1° giugno la data di entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio sulle rotte sopra indicate, nonche' la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008;
Vista la Comunicazione della Commissione europea relativa all'imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte stesse, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 10 del 12 gennaio 2012, ai sensi dell'art.16, paragrafo 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1008/2008;
Vista la Comunicazione della Commissione europea relativa ai bandi di gara per la concessione in esclusiva e con compensazione finanziaria dei collegamenti aerei di linea sulle rotte in questione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 38 dell'11 febbraio 2012, ai sensi dell'art.17, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella quale viene indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
Considerato che, nessun vettore comunitario ha accettato di effettuare i collegamenti, senza compensazione finanziaria, con le modalita' previste nel decreto n. 413 del 29 novembre 2011;
Considerato che, per quanto sopra specificato, sono state esperite le gare europee relative alle rotte interessate, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 38 dell'11 febbraio 2012, con Comunicazione della Commissione serie C 38 dell'11 febbraio 2012 e che le stesse sono andate deserte;
Vista la nota n. 3018 del 12 aprile 2012, con la quale la Regione autonoma della Sardegna ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'Ente nazionale per l'aviazione civile che, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, nessun vettore aereo ha presentato offerta di partecipazione alle gare sopra citate;
Vista la nota ministeriale n. 2517 del 24 maggio 2012, con la quale viene informata la Commissione Europea, per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, del risultato della gara;
Vista la nota del Presidente della Regione autonoma della Sardegna prot. n. 3695 del 28 maggio 2012 concernente la richiesta di differimento del termine di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte in questione, alla data del 27 ottobre 2012 e con la quale la scrivente Regione rappresenta la necessita' di approfondire l'analisi delle mutate e mutevoli condizioni di mercato che hanno condotto all'esito negativo della gara, anche procedendo ad una revisione del contenuto degli oneri ovvero ad una loro mera rimodulazione;
Considerata pertanto, la necessita' di modificare gli effetti del decreto ministeriale n. 102 del 23 marzo 2012 al fine di consentire la proroga dell'attuale regime onerato di cui al decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, fino alla fine della stagione aeronautica Summer 2012;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1° giugno 2012, l'art. 1 del decreto ministeriale n. 102 del 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 6 aprile 2012, e' cosi' modificato:
«Art. 1. - Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori a partire dal 27 ottobre 2012».
 
Art. 2

A decorrere dal 1° giugno 2012, l'art. 2 del decreto ministeriale n. 102 del 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 6 aprile 2012, e' cosi' modificato:
«Art. 6. - A decorrere dalla data del 27 ottobre 2012 cessano gli effetti del decreto n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2008, avente per oggetto "Imposizione da parte dell'Italia degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa».
 
Art. 3

A decorrere dal 1° giugno 2012, l'art. 3 del decreto ministeriale n. 102 del 23 marzo 2012, e' cosi' modificato: «Il paragrafo 8.1 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale n. 413 del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2011 e' cosi' modificato:
"8.1. - Gli oneri di servizio pubblico disciplinati dalla presente imposizione diventano obbligatori alla data del 27 ottobre 2012".».

Roma, 18 giugno 2012

p. il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
il vice Ministro
Ciaccia
 
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