Gazzetta n. 152 del 2 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 giugno 2012
Riconoscimento, al sig. Streidl Alexander Dieter, di titolo di studio estero valido in Italia per l'iscrizione al registro e l'esercizio di «revisore contabile».


IL DIRETTORE GENERALE
della Giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista la direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che stabilisce che la revisione legale dei conti e' effettuata esclusivamente dai revisori legali abilitati dallo Stato membro che impone la revisione legale;
Vista l'istanza del Sig. Streidl Alexander Dieter, cittadino tedesco, nato a Deggendorf il 30 giugno 1966, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "di "Wirtschaftsprufer" rilasciato in Germania dal Ministero dell'Economia, Traffico e Tecnologia il 3 marzo 1998, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della attivita' professionale di "revisore contabile" in Italia;
Considerato che il richiedente e' in possesso del "Diplom-Kaufmann" in economia aziendale conseguito nel 1992 presso l'Universita' di Passau;
Preso atto che il sig. Streidl e' in possesso del titolo professionale di "stuerberater" (commercialista) dal 1996 e del titolo professionale di "Wirtschaftsprufer" (revisore contabile) rilasciato - a seguito di esame - dal Ministero dell'Economia, Traffico e Tecnologia il 3 marzo 1998 e che e' quindi iscritto all'ordine dei revisori contabili in Germania;
Considerata la vasta esperienza professionale maturata nel settore della revisione contabile; viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 28 maggio 2012;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della attivita' professionale di revisore contabile e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Streidl Alexander Dieter, cittadino tedesco, nato a Deggendorf il 30 giugno 1966, e' riconosciuto titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "revisori contabili" e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un'unica prova d'esame - scritta e orale - volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto civile; 2) diritto commerciale; 3) diritto fallimentare; 4) diritto tributario; 5) diritto del lavoro e previdenza sociale; 6) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 15 giugno 2012

Il direttore generale: Saragnano
 
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