Gazzetta n. 152 del 2 luglio 2012 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 22 giugno 2012
Individuazione dei beni immobili di proprieta' dell'INPS.


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
del demanio

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Visto l'art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la
soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, ed il trasferimento di tutte le strutture e le funzioni di quest'ultimo all'INPS;
Visto anche il disposto dell'art. 43-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, rubricato «Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici»;
Vista la nota prot. n. DT 54353 del 6 luglio 2009 con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi delle norme sopra citate;
Visto il decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2009, con il quale e' stata dichiarata la proprieta' in capo all'Istituto nazionale previdenza sociale dei beni immobili di cui agli elenchi allegati alla nota prot. 0017.24/06/2009.0009274 del medesimo ente;
Considerato che con nota del 9 maggio 2012, acquisita al protocollo dell'Agenzia del demanio al n. 15932 del 4 giugno 2012, l'Istituto nazionale previdenza sociale nel rappresentare che a seguito di successivi accertamenti erano emersi ulteriori immobili di proprieta' dello stesso non ricompresi negli elenchi gia' trasmessi con nota prot. n. 0017.24/06/2009.0009274, ha invitato l'Agenzia del demanio ad adottare un nuovo decreto di individuazione ai sensi delle predette disposizioni normative;
Considerato che nella medesima nota del 9 maggio 2012 l'INPS ha attestato che i beni di cui all'allegato elenco erano beni gia' individuati dall'Agenzia del demanio con propri decreti direttoriali, trasferiti alla SCIP s.r.l. con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e rimasti invenduti alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207;
Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito con legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1

Sono di proprieta' dell'Istituto nazionale previdenza sociale i beni immobili individuati negli elenchi di cui agli allegati A) e B) facenti parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto nazionale previdenza sociale, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5

Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il direttore dell'agenzia: Scalera
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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