L'art. 36 del d.l. 201/2011 (c.d. decreto "Salva Italia"), convertito dalla legge n. 214/2011, ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. "divieto di interlocking"). Se i titolari di cariche incompatibili non optano per una di esse entro il termine previsto, decadono da entrambe e la decadenza e' dichiarata dai competenti organi aziendali. In caso di inerzia di questi ultimi, la decadenza e' pronunciata dall'Autorita' di vigilanza di settore competente. Per chiarire le modalita' di applicazione del divieto e risolvere i dubbi interpretativi emersi con riferimento alla nuova norma, le Autorita' di vigilanza alle quali spetta assicurarne l'osservanza (Banca d'Italia, Consob e Isvap, in coordinamento con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato) hanno condiviso e reso pubblici i criteri ai quali si atterranno nell'esame delle situazioni previste dall'art. 36 (cfr. documento del 20 aprile 2012, disponibile sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/vigilanza/att-vigilanza/accordi-altre-auto rita/accordi-aut-italiane/Criteri_div_interlocking.pdf e i relativi chiarimenti). Le medesime Autorita' hanno successivamente definito in un protocollo di intesa (d'ora innanzi: "il Protocollo") i criteri e le modalita' per coordinare le rispettive attivita' e procedure ai fini dell'analisi delle situazioni di interlocking e dell'eventuale dichiarazione di decadenza dalle cariche incompatibili, con particolare riguardo ai casi in cui le cariche incrociate coinvolgano la competenza di piu' Autorita'. In conformita' con le soluzioni individuate nel Protocollo, con il presente provvedimento viene disciplinato il procedimento amministrativo di decadenza dalle cariche detenute in violazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" di competenza della Banca d'Italia. Il procedimento e' avviato entro 120 giorni dalla ricezione del verbale della riunione dell'organo aziendale competente per la dichiarazione di decadenza ovvero dall'accertamento circa l'eventuale sussistenza di una carica incompatibile conseguente all'acquisizione di altre informazioni circostanziate. Nei casi in cui la decadenza debba essere pronunciata da piu' di una Autorita', l'avvio e' disposto previo coordinamento con le altre Autorita' competenti, secondo le modalita' indicate nel Protocollo. Il termine per la conclusione del procedimento e' 60 giorni dalla data di avvio, indicata nella comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati (1) . Questi ultimi hanno la facolta' di presentare memorie scritte e documenti entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento. Ferme restando le ipotesi di sospensione previste dal provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (2) ("il Regolamento"), il procedimento di decadenza puo' essere sospeso: 1) nel caso di richiesta di informazioni e/o documenti ai soggetti interessati, dalla data della richiesta e fino alla data di ricevimento degli elementi oggetto della richiesta; 2) quando si renda necessario acquisire il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le valutazioni relative ai mercati del prodotto o geografici ovvero alla sussistenza di situazioni di controllo ai sensi della disciplina antitrust. Il parere viene rilasciato nei termini e secondo le modalita' previste dall'art. 7 del Protocollo; 3) nel caso in cui la decadenza debba essere pronunciata da piu' di una Autorita', quando l'altra Autorita' competente abbia sospeso il proprio procedimento per cause previste dalla rispettiva disciplina, dalla data in cui la Banca d'Italia riceve comunicazione della sospensione da parte dell'Autorita' procedente e fino al termine della stessa; Quando la valutazione coinvolge la competenza di piu' Autorita', la Banca d'Italia trasmette alle altre Autorita' competenti le richieste inviate, le informazioni e/o i documenti ricevuti dai soggetti interessati e si confronta con le altre Autorita' competenti sugli esiti dell'attivita' istruttoria, in tempo utile prima della scadenza del termine di conclusione del procedimento. L'unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il Servizio Supervisione Gruppi Bancari, il Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o la Filiale territorialmente competente, secondo i criteri indicati nell'art. 9 del Regolamento. Nel caso in cui le cariche oggetto del divieto siano detenute presso piu' intermediari per i quali l'art. 9 del Regolamento prevede la responsabilita' di unita' organizzative diverse, l'unita' responsabile del procedimento e' quella competente con riferimento all'intermediario di maggiori dimensioni in termini di attivo. Per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento, ai procedimenti amministrativi di decadenza dalle cariche detenute in violazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" si applicano le disposizioni del Regolamento, ad eccezione dell'art. 1, comma 3.
Roma, 22 giugno 2012
Il Governatore: Visco
(1) Secondo quanto previsto dal Protocollo, in sede di prima applicazione - ossia per le situazioni di cariche incompatibili risultanti alla data del 27 aprile 2012 - i termini di avvio e di conclusione del procedimento sono fissati, rispettivamente, in 150 e 90 giorni.
(2) "Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni" |