Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2012 (vai al sommario)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2012
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione della Repubblica Araba di Siria.


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 26 giugno 2012

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Considerato che nella Repubblica Araba di Siria e' in atto una crisi di natura umanitaria che ha determinato gravi situazioni di carattere sociale, economico e sanitario;
Considerato che i gravi danni materiali ed umani causati dalle violenze su territorio siriano hanno costretto alla fuga numerosi cittadini che si sono rifugiati vicino al confine in Turchia, Libano, Iraq ed in particolare in Giordania dove sono giunti ospitati circa 17.000 profughi siriani;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di carattere umanitario finalizzate a favorire la ripresa di una vita ordinaria e pacifica, anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;
Vista la nota del 7 maggio 2012 con cui la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri rappresenta la necessita' di un intervento congiunto nei paesi limitrofi alla Repubblica Araba di Siria tra il predetto Dicastero ed il Dipartimento della protezione civile e mette a disposizione le occorrenti risorse finanziarie nel limite di euro 1.500.000,00 da destinare al contesto emergenziale in questione;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge n. 225/1992 per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' dichiarato, fino al sessantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione della Repubblica Araba di Siria, che, seguendo flussi migratori di esodo dalla Siria, necessita di forme di assistenza nei Paesi limitrofi.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione dei primi interventi finalizzati all'organizzazione ed al coordinamento dei servizi integrati di urgente soccorso ed assistenza ai soggetti colpiti dagli eventi, nonche' agli interventi provvisionali necessari alle prime necessita' delle popolazioni colpite.
3. Per la definizione delle modalita' di attuazione dell'intervento umanitario di cui alla presente delibera, si provvede anche ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con il ricorso all'applicazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.
4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi necessari per il superamento della grave situazione in cui versa la popolazione della Repubblica Araba di Siria.
5. Per l'attuazione delle attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede nel limite massimo di euro 1.500.000,00 che verranno trasferiti dal Ministero degli affari esteri al Dipartimento della protezione civile.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2012

Il Presidente: Monti
 
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