Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 13 giugno 2012 |
Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Cremona. |
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IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO di Cremona
Visto l'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le commissioni provinciali disciplina lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, legge n. 407/1955; Visto l'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede le attribuzioni alle direzioni territoriali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette commissioni provinciali; Visto la lettera circolare n. 25157/70 del 2 febbraio 1995 del Ministero lavoro e previdenza sociale - Direzione generale rapporti lavoro - Divisione V; Convocate le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori, per il giorno 21 maggio 2012 presso la direzione territoriale del lavoro di Cremona; Preso atto che alla predetta riunione, convocata per il rinnovo del tariffario per le operazioni di facchinaggio scaduto il 31 dicembre 2011, sono intervenute solo tre persone in rappresentanza di associazioni datoriali; Visto il verbale di riunione datato 21 maggio 2012 con il quale, al fine di mantenere inalterata la competitivita' delle aziende committenti, dato atto che non sono pervenute dalla parti sociali assenti proposte modificative, considerato inoltre il livello delle tariffe esistenti nelle province limitrofe, si conviene di mantenere per il biennio 2012-2013 le tariffe scadute il 31 dicembre 2011; Ritenuto di dover provvedere;
Decreta:
Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Cremona per gli anni 2012-2013, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, non vengono rideterminate e rimangono in vigore quelle determinate per gli anni 2009-2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cremona, 13 giugno 2012
Il direttore territoriale: Catalano |
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TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CREMONA Art. 1.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite come segue:
Art. 2.
Tariffe a quintali e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei facchini o dei loro organismi associativi. Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del committente le tariffe saranno decurtate del 10%. a) Cereali e derivati - concimi e mangimi: cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco: € 0,68 il quintale; concimi e mangimi in sacchi: € 0,68 il quintale; farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio, percorrenza fino a m 15 e relativo stivaggio: € 0,97 il quintale. b) Ferri e metalli: macchine: € 1,05 il quintale; rottami di ferro trafilati e lamiere in genere: € 0,80 il quintale. c) Generi alimentari: burro e olio: € 0,89 il quintale; zucchero: € 0,70 il quintale; formaggi in genere: € 0,79 il quintale; cagliata: € 1,16 il quintale; frutta e verdura: € 0,70 il quintale. d) Legnami da opera e da costruzione: tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 2 quintali : € 0,89 il quintale; travi e tronchi oltre i 2 quintali: € 1,16 il quintale; carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe: € 2,96 il quintale; nel caso di scarico e ricarico della suddetta merce: € 0,89 il quintale. f) Materiale da costruzione: laterizi e piastrelle in genere: € 0,97 il quintale; marmi in blocco e piastre lavorate: € 1,05 il quintale; materiale eternit o per rivestimento: € 0,98 il quintale. g) Saponi - grassi - detersivi: grasso e sapone: € 0,98 il quintale; detersivi: € 1,05 il quintale. h) Generi vari di monopolio: tabacchi in cartoni, sale in cartoni: € 1,24 il quintale; sale in sacchi: € 0,89 il quintale. i) Operazioni varie: movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata: € 046 il quintale. l) Bovini - equini - puledri - suini: operazioni di carico/scarico di bovini ed equini: al capo: € 5,01; carico: € 2,91; scarico: € 2,10; operazioni di carico/scarico di puledri e suini: al capo: € 3,05; carico: € 1,53; scarico: € 1,52; per il carico e lo scarico oltre i 40 m dal punto delle operazioni, si applichera' sulla tariffa base una maggiorazione del 20% paria a: carico bovini ed equini: € 0,59; scarico bovini ed equini: € 0,42; carico vitelli, puledri e suini: € 0,31; scarico vitelli, puledri e suini: € 0,31.
Art. 3
Facchinaggio paga oraria: A) per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 2 del presente tariffario: € 18,44; A1) attivita' preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a carattere esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, incelofanatura piu' sottovuoto, preparazione cartoni per confezioni, deposito colli e bagagli, scuoiatura: € 18,44; B) movimentazione e operazioni di trasloco - per la movimentazione dei mobili e arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attivita' di trasloco, la paga oraria ammonta a: € 21,24. Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe ammontano specificatamente a: operazioni di cui alla lettera A): € 16,59; operazioni di cui alla lettera A1): € 16,59; operazioni di cui alla lettera B): € 19,13.
Art. 4.
Maggiorazione tariffe: a) lavoro notturno 45%; b) lavoro festivo 50%.
Art. 5.
Lavori in particolare condizioni disagiate: le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 17%.
Art. 6.
Decorrenza e durata: il presente tariffario avra' validita' e durata per gli anni 2012-2013. |
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