Gazzetta n. 150 del 29 giugno 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 25 giugno 2012
Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 ed il giorno 22 novembre 2011. (Ordinanza n. 11).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2011 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 nel territorio della provincia di Messina;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2011 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
Considerato che a seguito dei sopra citati eventi alluvionali non e' stato possibile adottare la conseguente ordinanza, per cui si rende necessario disporre per l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita' anche mediante il rimborso delle spese sostenute dai soggetti interessati nelle fasi di prima emergenza;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della regione Siciliana e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 ed il giorno 22 novembre 2011. A tal fine, lo stesso Commissario delegato puo' avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, di cui uno con funzioni vicarie, che agiscono sulla base delle specifiche direttive e indicazioni impartite. Tali attivita' sono svolte a titolo gratuito.
2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono delle strutture organizzative e del personale della regione Siciliana, nonche' della collaborazione degli Enti locali territoriali della regione medesima. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato approva, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e nel limite delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 4, un piano contenente gli interventi realizzati dagli enti locali territoriali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attivita' per l'attuazione, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree alluvionate e ripristino della viabilita' e delle infrastrutture danneggiate, con l'indicazione della spesa ammissibile per ciascun intervento.
4. I contributi sono erogati agli enti locali sulla base di apposita rendicontazione e di attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso e il danno.
 
Art. 2

1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a ricevere risorse derivanti dalla raccolta di fondi privati, tramite l'invio di messaggi SMS - short message service - dalle reti di telefonia fissa e mobile, da destinare all'attuazione di specifiche iniziative necessarie per fronteggiare l'emergenza, approvate dai rappresentanti dei promotori della raccolta. I fondi in questione sono versati sul Fondo per la protezione civile e destinati dal Dipartimento della protezione civile ai comuni colpiti dagli eventi emergenziali in argomento in base all'entita' dei danni dagli stessi subiti. Al fine di garantire un'efficace supervisione sull'uso delle risorse di cui al presente comma, il Comitato di garanti di cui agli articoli 8, comma 2, delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3973 e 3974 del 5 novembre 2011, e' integrato da un membro designato dal Presidente della regione Siciliana scelto tra persone di riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed indipendenza.
 
Art. 3

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e' autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.
3. Il Commissario delegato puo' altresi' utilizzare, previa intesa con l'Istituto Autonomi Case Popolari della Provincia di Messina, beni immobili destinati a edilizia abitativa popolare ancora non assegnati e/o in attesa di assegnazione per il periodo necessario a fronteggiare l'emergenza, al termine del quale i medesimi beni rientrano nella disponibilita' dello IACP di Messina.
4. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
 
Art. 4

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza il Commissario delegato fa fronte con le seguenti risorse:
a) 30 milioni di euro in deroga alle procedure per la realizzazione degli interventi ivi previsti, a carico del PAR-FAS Sicilia 2007-2013, a valere sulle linee d'azione 4.3, rinaturalizzazione del territorio, fino alla concorrenza di 15 milioni di euro, e 4.4, utilizzo tecnologie innovative per la difesa dell'Ambiente, fino alla concorrenza di 15 milioni di euro;
b) 3 milioni di euro a valere sulla disponibilita' dei capitoli del bilancio del Dipartimento Regionale della protezione civile ed in particolare fino alla concorrenza di 1 milione di euro dal capitolo n. 516053 e 2 milioni di euro dal capitolo n. 516058;
c) 15 milioni di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile, cosi' come incrementato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Al fine di garantire che non vi siano impatti per la finanza pubblica non considerati a legislazione vigente, le risorse di cui al comma 1, lettera a) sono trasferite sul bilancio regionale. La Regione con proprio provvedimento dispone il successivo trasferimento, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilita' Interno, sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato - Presidente della Regione Siciliana.
3. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura presso la tesoreria statale di un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
4. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5 comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 5

1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza si provvede ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2012

Il Capo del dipartimento: Gabrielli
 
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