Gazzetta n. 150 del 29 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 giugno 2012
Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), con il quale, in particolare, i contenuti del regolamento (CE) n. 479/2008 sono stati inseriti nel citato regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 401 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2010 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 concernente disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 concernente le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata;
Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2011 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento;
Considerata la necessita' di adeguare il sistema di certificazione e di controllo dei vini DOP e IGP, e pertanto gli schemi tipo di piano di controllo, alle disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, emanate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 novembre 2010;
Visti gli esiti della seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 28 marzo 2012, nel corso della quale si e' ritenuto di dover subordinare l'avviso sul provvedimento ad un ulteriore approfondimento tecnico, da tenersi in sede interregionale;
Visti gli esiti favorevoli dell'ulteriore incontro di approfondimento, tenutosi il 16 aprile 2012 con le regioni e le province autonome, le associazioni di categoria e le organizzazioni interprofessionali operanti nel settore vitivinicolo;
Considerato che nel corso della Conferenza Stato-regioni del 10 maggio 2012 nonostante il parere favorevole del comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura reso in data 3 maggio 2012 non e' stata raggiunta l'intesa;
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012 resa ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Definizioni e termini

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) «ICQRF», il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore;
c) «categorie» della filiera vitivinicola, i soggetti immessi nel sistema di controllo: viticoltori, vinificatori, imbottigliatori, intermediari, ossia aziende non classificabili tra le precedenti ed operanti l'acquisto e la vendita di uve, prodotti a monte del vino e vini destinati alla DO e/o alla IG nonche' vini a DO e/o IG, che non effettuano alcuna trasformazione e/o imbottigliamento dei prodotti;
d) «filiera vitivinicola rappresentativa» ai sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
e) «struttura di controllo», le autorita' pubbliche designate e gli organismi di controllo autorizzati dall'ICQRF alla verifica del disciplinare dei vini DOCG. e/o DOC;
f) «gruppo tecnico di valutazione», l'organo di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
g) «decreto», il presente decreto;
h) «decreto legislativo», il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
i) «DO», denominazioni di origine, comprendente le DOCG e le DOC;
l) «DOCG», denominazione di origine controllata e garantita;
m) «DOC», denominazione di origine controllata;
n) «DOP», denominazione di origine protetta;
o) «IG», indicazione geografica tipica o indicazione geografica protetta;
p) «IGT», indicazione geografica tipica;
q) «IGP», indicazione geografica protetta;
r) «fascetta», contrassegno di Stato per i vini DOCG e DOC.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. L'attivita' di controllo per i vini a DO e IG di cui agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, indicato nelle premesse, e' svolta dalle strutture di controllo secondo i criteri ed i contenuti dei rispettivi piani di controllo e prospetti tariffari approvati, sentito il gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo.
2. L'immissione nel sistema di controllo e' condizione necessaria per la certificazione e la rivendicazione delle D.O. e per la rivendicazione delle I.G.
3. Ciascuna produzione D.O. o I.G., ivi comprese le eventuali sottozone e tipologie previste dal disciplinare di produzione, e' soggetta al controllo di una sola struttura di controllo.
4. Ciascuna struttura di controllo puo' effettuare l'attivita' di controllo di cui al comma 1 per una o piu' produzioni D.O. e I.G.
5. Lo schema di piano dei controlli relativo alla produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, le relative istruzioni ed il prospetto tariffario di cui agli allegati da 1 a 5, costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

Istituzione del sistema di controllo

1. Le strutture di controllo sono iscritte nell'«Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette del settore vitivinicolo», istituito presso l'ICQRF, distinto in due sezioni per le autorita' pubbliche designate e gli organismi di controllo autorizzati, e reso disponibile sul portale SIAN.
2. La scelta della struttura di controllo e' effettuata con le modalita' di cui all'art. 13, commi 8 e 9, del decreto legislativo.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero del documento unico e del disciplinare di produzione, il soggetto individuato per il controllo della specifica DO o IG trasmette all'ICQRF ed alla competente regione o provincia autonoma il piano dei controlli e il relativo prospetto tariffario redatti secondo lo schema allegato al presente decreto, nonche' la documentazione di cui all'art. 13, comma 11, del decreto legislativo, ivi compreso l'elenco dei membri dell'organo decidente i ricorsi.
4. Entro sessanta giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al comma 3 l'ICQRF, esaminata la documentazione, acquisito il parere del gruppo tecnico di valutazione, nonche' della filiera rappresentativa, emana il decreto di autorizzazione o di designazione.
5. L'autorizzazione e la designazione di cui al precedente comma ha validita' triennale ed e' rinnovabile, alla scadenza del triennio, su richiesta dei soggetti legittimati.
6. Tuttavia, prima della scadenza del triennio, a seguito di ordinanza di ingiunzione emessa a carico della struttura di controllo per le violazioni di cui all'art. 25 del decreto legislativo, la filiera vitivinicola rappresentativa puo' comunicare all'ICQRF la volonta' di avvalersi dell'attivita' di un'altra struttura di controllo tra quelle iscritte all'elenco di cui al comma 1. In caso di passaggio ad altra struttura di controllo decade ogni impegno, vincolo e condizione intercorrente tra i soggetti della filiera vitivinicola e la precedente struttura di controllo.
7. L'ICQRF, accertate le violazioni di cui al comma 6, ne da' comunicazione alla filiera rappresentativa per le finalita' previste dallo stesso comma.
8. L'autorizzazione e la designazione di cui al comma 4 puo' essere sospesa o revocata nel caso sussistano le condizioni di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo, sentito il parere della regione o provincia autonoma interessata ed il gruppo tecnico di valutazione.
9. Il Ministero pubblica sul sito internet istituzionale i dati relativi ai prospetti tariffari approvati nonche' l'elenco delle strutture di controllo autorizzate o designate in riferimento alle singole DO o IG.
 
Art. 4

Adempimenti delle strutture di controllo

1. La struttura di controllo non puo' modificare il piano di controllo ed il sistema tariffario, la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, cosi' come depositati presso il Ministero, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
2. Ogni modifica del piano dei controlli e del prospetto tariffario deve comunque essere preventivamente comunicata alla filiera rappresentativa.
3. Nella prima seduta il gruppo tecnico di valutazione approva il regolamento contenente, tra l'altro, i criteri per la valutazione del personale in carico alle strutture di controllo e dei prospetti riepilogativi dei costi inseriti nello schema di tariffario di cui agli allegati 3 e 5 del presente decreto.
4. La struttura di controllo deve garantire, per ciascuna DO o IG, la tracciabilita' documentale ed informatica delle azioni e delle attivita' previste dal piano dei controlli approvato.
5. La struttura di controllo provvede, per ciascuna DO o IG, allo svolgimento delle attivita' previste dal relativo piano dei controlli approvato comunicando, per gli adempimenti di competenza, anche in via informatica all'ICQRF ed alle regioni e province autonome territorialmente competenti:
a) le non conformita' gravi, redatte secondo lo schema di cui all'allegato 6 del presente decreto, entro quindici giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale o entro venti giorni lavorativi dalla data accertamento ispettivo. L'ICQRF territorialmente competente, limitatamente ai casi di non conformita' grave riscontrati a carico delle produzioni vitivinicole a DO confezionate scaturenti dalle verifiche di conformita' cui alla scheda 4 - Imbottigliatore del piano dei controlli entro venti giorni lavorativi dalla data accertamento ispettivo, stabilisce se intraprendere immediatamente le azioni di competenza o se attendere l'esito dell'eventuale ricorso avverso alla non conformita' che, comunque, dovra' essere inoltrato dal soggetto interessato entro trenta giorni dalla comunicazione e concluso dalla struttura di controllo entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento;
b) le non conformita' lievi, redatte secondo lo schema di cui all'allegato 6 del presente decreto, per le quali il soggetto interessato non abbia fornito riscontro della risoluzione della non conformita' entro trenta giorni dalla comunicazione;
c) trascorsi i termini di trenta giorni di cui alla lettera b), le non conformita' lievi divengono gravi a seguito di valutazione del Comitato di certificazione.
Al termine dell'iter eventualmente avviato a seguito di ricorso avverso il provvedimento di non conformita', la struttura di controllo deve inoltrare all'ICQRF competente e alla regione o provincia competente la copia del ricorso presentato dal soggetto interessato unitamente alla decisione emessa dall'organo decidente i ricorsi.
La struttura di controllo deve inoltrare, entro quindici giorni dalla conclusione dell'iter, all'ICQRF competente e alla regione o provincia competente la decisione emessa dal Comitato di certificazione unitamente alla copia dei documenti giustificativi o del ricorso avverso presentati dal soggetto interessato.
6. Fermo restando il trattamento delle fattispecie di non conformita' di cui al comma precedente, la struttura di controllo e' tenuta a comunicare al soggetto interessato, alle regioni e province autonome e agli altri enti territorialmente competenti, con le tempistiche di cui al comma 7, qualsiasi non conformita' lieve riconducibile al mancato aggiornamento dei dati contenuti nello schedario viticolo, ovvero i casi di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo.
7. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni, le regioni e le province autonome o gli enti territorialmente competenti, entro la data di rivendicazione delle produzioni ottenute sulle superfici oggetto delle non conformita' di cui al comma 5, verificano l'aggiornamento e la validita' del dato relativo alle superfici vitate operato dal soggetto interessato, tenuto conto anche delle informazioni contenute nelle comunicazioni di non conformita'.
8. Nei casi di non conformita' di cui al comma 5, la struttura di controllo deve inoltrare al soggetto interessato la comunicazione di non conformita', entro quindici lavorativi dalla data di accertamento documentale o entro venti giorni lavorativi dalla data accertamento ispettivo.
9. La documentazione risultante dal sistema di certificazione e di controllo, adeguatamente aggiornata, gestita ed archiviata, anche in modo informatizzato, per singola DO o IG, e' in ogni momento a disposizione delle Autorita' di vigilanza. La struttura di controllo deve consegnare la predetta documentazione all'ICQRF o alla struttura di controllo subentrante, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione o della designazione.
10. La documentazione di cui al precedente comma 9 e' detenuta presso la sede della struttura di controllo o, in caso di piu' sedi operative territoriali, presso ognuna di esse.
11. Il piano dei controlli approvato ed il prospetto tariffario, per le singole DO o IG, saranno resi disponibili alla filiera vitivinicola interessata tramite la pubblicazione sul sito internet della struttura di controllo.
 
Art. 5

Elenchi dei soggetti della filiera vitivinicola

1. Per i soggetti della filiera che alla data di pubblicazione del presente decreto non siano gia' immessi nel sistema di controllo e che intendono rivendicare una produzione vitivinicola a DO o IG, le rispettive rivendicazioni delle uve e/o le richieste di certificazione e/o le comunicazioni di imbottigliamento costituiscono a tutti gli effetti notifica di iscrizione agli elenchi dei soggetti partecipanti alla filiera vitivinicola per le DO o le IG di loro interesse.
2. Salvo comunicazione di disdetta degli interessati, i soggetti immessi nel sistema di controllo della DO e IG si ritengono iscritti agli elenchi dei soggetti partecipanti alla filiera vitivinicola e tale iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
 
Art. 6

Sistema di certificazione e controllo

1. La struttura di controllo svolge, a carico dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 5, l'attivita' di certificazione e di controllo per singola DO e l'attivita' di controllo per singola IG sulla base degli schemi dei rispettivi piani di controllo allegati al presente decreto.
2. La certificazione delle produzioni di vino atto a divenire DO viene richiesta dai soggetti immessi nel sistema di certificazione e controllo sulla base del procedimento e delle disposizioni del decreto ministeriale 11 novembre 2011 indicato nelle premesse. Nel caso di giudizio di idoneita' la struttura di controllo rilascia la certificazione per la relativa partita, secondo il modello di cui all'allegato 7.
3. Il controllo dei vini a DO e ad IG deve garantire, sotto la responsabilita' della struttura di controllo, la rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini ed inoltre, per le partite imbottigliate, la loro tracciabilita'. Le comunicazioni previste dal piano dei controlli possono essere inviate alla struttura di controllo anche per via telematica sulla base degli strumenti informatici gia' in possesso degli operatori, nei tempi previsti dal regolamento (CE) n. 436/09 per le relative annotazioni sui registri. Le procedure e le modalita' previste dal piano dei controlli devono garantire, attraverso controlli a campione, l'espletamento degli esami analitici sulle partite di vino a IG.
4. La struttura di controllo svolge controlli ispettivi, per ciascuna DO o IG e per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema tutelato, su una percentuale fissata negli schemi dei rispettivi piani di controllo; tuttavia, a seguito della motivata richiesta di incremento delle percentuali presentata dal Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo, o, in assenza, dalla filiera rappresentativa, l'ICQRF competente per territorio convoca la/e regione/i e/o la/e province autonome interessata/e, la struttura di controllo incaricata e lo stesso Consorzio di tutela o, in assenza, la filiera rappresentativa, al fine di valutare ed eventualmente approvare la variazione richiesta.
5. Gli operatori da sottoporre a controllo per ogni categoria della filiera vitivinicola devono essere estratti tramite sorteggio casuale effettuato dalla struttura di controllo, secondo le percentuali indicate negli allegati 2 e 4, alla presenza di un funzionario dell'Ufficio ICQRF competente per il territorio di produzione della DO o della IG e, ove la regione o provincia autonoma lo ritenga opportuno, di un funzionario della medesima, redigendo, a conclusione delle operazioni, apposito verbale. Ogni anno e' sorteggiato un ulteriore numero di soggetti gia' sottoposti a controllo da riproporre a verifica che rappresentino il 2 per cento degli stessi. Nel caso siano state riscontrate non conformita' gravi l'1 per cento del sorteggio, deve riguardare i soggetti destinatari del provvedimento di non conformita'.
6. Nel caso in cui un soggetto immesso nel sistema tutelato delle DO o IG sia sorteggiato per una o piu' categorie della stessa DO o IG, la struttura di controllo deve svolgere contestualmente le attivita' ispettive, qualora sia in grado di verificare tutti i requisiti richiesti dagli schemi di piano di controllo, in considerazione della stagionalita' delle fasi di controllo.
7 . Le attivita' ispettive di cui al comma 6 si intendono estese a tutte le categorie delle DO o IG a cui il soggetto controllato e' iscritto ai sensi dell'art. 13, comma 12, del decreto legislativo e per le quali la struttura di controllo e' stata autorizzata o designata, eccetto la categoria del viticoltore. Tali attivita' ispettive concorrono a determinare le percentuali minime previste dal piano per le categorie e/o per le DO o IG interessate e, a tal fine, se ne tiene conto nelle operazioni di sorteggio.
8. Al fine di rendicontare i quantitativi di vino a DO e IG imbottigliato, i soggetti imbottigliatori, non oltre sette giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento e comunque almeno tre giorni lavorativi prima della data di trasferimento o di vendita dei prodotti imbottigliati, comunicano alla competente struttura di controllo tutte le informazioni contenute nel modello di cui all'allegato 8 del presente decreto. Tali informazioni possono essere trasmesse anche telematicamente sui supporti informatici gia' in possesso degli operatori.
9. Limitatamente ai casi di urgenza, relativi al trasferimento o alla vendita immediata di partite di vini, il soggetto interessato effettua comunicazione preventiva di imbottigliamento. La struttura di controllo deve emettere parere entro le successive 24 ore lavorative, previa verifica della sussistenza dei requisiti quantitativi della partita oggetto di imbottigliamento. La relativa partita diviene trasferibile e/o vendibile allo scadere del predetto termine.
10. Le fascette per i vini a DOCG e a DOC interessati devono essere richieste alla struttura di controllo autorizzata indicando i riferimenti alla certificazione di idoneita' della partita oggetto di imbottigliamento.
11. La struttura di controllo, verificata la sussistenza dei requisiti quantitativi, consegna le fascette, esonerando gli imbottigliatori dagli obblighi di cui ai commi 8 e 9.
12. Per le partite di vino atte a divenire DO i cui disciplinari di produzione prevedono un periodo di affinamento in bottiglia, nonche' le partite imbottigliate, sotto la responsabilita' del soggetto detentore, antecedentemente all'espletamento delle analisi chimico-fisiche ed organolettiche di cui all'art. 15 del decreto legislativo, il rilascio della certificazione costituisce autorizzazione per l'immissione al consumo, salvo quanto previsto nei commi 10 e 11 per le eventuali fascette necessarie.
13. Nel caso di immissione al consumo di partite di vini a DO o ad IG, ottenute esclusivamente da uve rivendicate in proprio o in qualita' di soci di una cantina cooperativa, possono essere applicate le seguenti disposizioni. Per le partite di vino a IG che non sono oggetto di riclassificazione, l'avvenuta rivendicazione costituisce autorizzazione all'immissione in consumo. Per le partite di vino a IG ottenute a seguito di taglio tra partite rivendicate, la presentazione della relativa comunicazione alla struttura di controllo costituisce autorizzazione all'immissione in consumo. Per le partite di vino a DO, rivendicate, che non sono oggetto di taglio, riclassificazione, declassamento, assemblaggio, l'ottenimento della certificazione costituisce autorizzazione all'immissione in consumo. Per le partite di vino a DO ottenute a seguito di taglio e/o assemblaggio, tra partite rivendicate, dopo la certificazione di idoneita', la presentazione della relativa comunicazione alla struttura di controllo costituisce autorizzazione all'immissione in consumo. I soggetti interessati alle disposizioni del presente comma dovranno comunicare, mensilmente ed anche in forma riepilogativa, tutte le informazioni di cui al comma 8.
 
Art. 7

Flusso delle informazioni

1. Nel caso di riclassificazione di uva e/o vino atto a divenire DO o declassamento di vino a DO ad altra denominazione di origine o indicazione geografica, i soggetti della filiera, entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione, ne danno comunicazione, anche mediante strumenti informatici, alla struttura di controllo che, a sua volta, informa entro i tre giorni lavorativi successivi la struttura di controllo competente per la DO e/o IG risultante dall'operazione mettendo a disposizione a titolo gratuito, e senza oneri aggiuntivi a carico dei soggetti della filiera, la documentazione e gli atti necessari al proseguimento del procedimento di certificazione della produzione vitivinicola.
2. Alla struttura di controllo e' fornito l'accesso telematico ai servizi SIAN per la consultazione e l'acquisizione dello schedario viticolo, delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, delle dichiarazioni di giacenza dei vini e per l'inserimento dei dati di cui all'art. 13, comma 16, del decreto legislativo, ivi compresi i provvedimenti di non conformita' lievi e/o gravi emerse a seguito delle attivita' previste dal piano dei controlli. Le modalita' e le tempistiche per l'inserimento e la gestione dei dati di cui sopra sono definite d'intesa tra l'ICQRF, le regioni e le provincie autonome e gli enti gestori delle banche dati.
3. Le comunicazioni previste dallo schema di piano dei controlli allegato potranno essere effettuate mediante telefax, posta ordinaria, posta elettronica o mediante qualsiasi altro mezzo telematico di comunicazione secondo le modalita' concordate tra i soggetti interessati.
4. Gli enti detentori e gestori dei dati sono obbligati a metterli a disposizione gratuitamente alle strutture di controllo.
5. La struttura di controllo deve fornire, alle regioni e province autonome ed all'ICQRF, l'accesso al sistema informatico di gestione dei carichi e degli scarichi dei prodotti vitivinicoli oggetto di certificazione e controllo.
6. Per le finalita' di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, relativo alle disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela, la struttura di controllo deve fornire i dati relativi alla quantita' di prodotto DO (uva rivendicata, vino rivendicato e vino effettivamente imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale precedente a carico dei soci dei consorzi di tutela di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo. I medesimi consorzi devono richiedere tali dati comunicando annualmente l'elenco dei soci.
7. Per le finalita' di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, relativo alle disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela, la struttura di controllo deve fornire i dati relativi alla quantita' di prodotto DO (uva rivendicata, vino rivendicato e vino effettivamente imbottigliato), sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale precedente, a carico di tutti i soggetti rivendicanti la DO anche se non appartenenti ai consorzi di tutela di cui all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo.
8. Fino all'avvio della funzionalita' di una banca dati condivisa in cui le strutture di controllo devono far confluire tutti i dati relativi all'attivita' di controllo e certificazione svolta, ciascuna struttura di controllo e' tenuta a fornire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al consorzio di tutela, report semestrali sullo stato di evoluzione delle singole DO e IG riportanti anche i dati relativi alle produzioni vitivinicole certificate, imbottigliate ed esportate.
9. I report di cui al comma 8 devono essere redatti secondo modalita' concordate con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente.
10. La struttura di controllo e' tenuta a trasmettere all'ICQRF ed alle regioni e le province autonome competenti, entro il 1° marzo di ciascun anno, la relazione sull'attivita' di controllo svolta nell'anno precedente, contenente, per ogni tipologia di controllo prevista dal piano dei controlli della singola D.O. e I.G., almeno i dati e gli elementi documentali di cui all'allegato 9 del presente decreto.
 
Art. 8

Disposizioni per la commercializzazione
all'estero dei vini a D.O. e I.G. sfusi

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai prodotti vitivinicoli a D.O. e I.G. commercializzati sfusi verso altri Stati membri dell'UE o paesi terzi importatori. In tal senso, a carico dei soggetti esportatori, si applicano le attivita' di controllo ed il prospetto tariffario previste per la categoria vinificatori e/o intermediari.
2. Al fine di rendicontare i quantitativi di vino a D.O. e I.G. destinato all'esportazione, gli esportatori, entro il giorno lavorativo successivo dall'effettuazione delle operazioni, devono trasmettere alla struttura di controllo copia del documento di trasporto giustificativo della transazione commerciale, anche per via informatica.
 
Art. 9
Disposizioni per la vendita diretta al consumatore finale dei vini a
DO e a IG operata da parte dei vinificatori, intermediari e
imbottigliatori

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche per i prodotti vitivinicoli certificati a DO o rivendicati a IG oggetto di vendita diretta al consumatore finale. Per vendita diretta al consumatore finale si intende la vendita di prodotti a DO o IG allo stato sfuso in contenitori di proprieta' dell'acquirente.
2. Per i vini di cui al presente decreto, e' ammessa la vendita diretta al consumatore finale esclusivamente di:
a) vini a DO certificati, se consentita dal disciplinare di produzione;
b) vini ad IG rivendicati.
3. I soggetti interessati devono comunicare mensilmente alla struttura di controllo i quantitativi di vini a DO o IG venduti direttamente al consumatore finale. Nel caso di vini a DO la comunicazione deve riportare anche i riferimenti alle certificazioni di idoneita' delle relative partite.
 
Art. 10

Disposizioni transitorie

1. Entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto la filiera vitivinicola rappresentativa individua, per singola D.O. e/o I.G., la struttura di controllo cui affidare lo svolgimento delle verifiche di conformita' al disciplinare di produzione. In caso di assenza dell'individuazione da parte della filiera rappresentativa, la scelta sara' eseguita, entro i successivi quindici giorni, dalle regioni e dalle provincie autonome competenti per il territorio di produzione della singola D.O. e/o I.G. Entro trenta giorni dalla data di individuazione le strutture di controllo presentano all'ICQRF ed alla regione o provincia autonoma competente il piano di controllo ed il prospetto tariffario delle singole D.O. e I.G. elaborati secondo lo schema allegato al presente decreto al fine di consentire l'approvazione. L'ICQRF, sentito il gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, provvede, entro il 31 luglio 2012, all'emanazione dei decreti di autorizzazione e designazione allo svolgimento dei controlli previsti dal decreto legislativo alle strutture di controllo per tutte le DOP riconosciute.
2. L'efficacia dei decreti di autorizzazione e di designazione precedentemente emanati cessa alla data del 31 luglio 2012.
3. Gli allegati 6, 7, 8 e 9 al presente decreto possono essere modificati con decreto dell'ispettore generale capo dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, sentite le regioni e le provincie autonome.
4. Il decreto ministeriale 2 novembre 2010 relativo all'approvazione dello schema di piano dei controlli e' abrogato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di sua emanazione.
Roma, 14 giugno 2012

Il Ministro: Catania
 
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Allegato 8
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 9
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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