IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato". Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie"; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata; Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/46/UE della Commissione relativo all'iscrizione della sostanza attiva azadiractina espressa come azadiractina A nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e alla modifica della decisione 2008/941/CE come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/941/CE; Visto in particolare, l'allegato al decreto ministeriale 26 maggio 2011 che stabilisce, come riportato nella parte A delle "disposizioni specifiche", che la sostanza attiva azadiractina puo' essere autorizzata solo come insetticida; Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto 26 maggio 2011 nei tempi e nelle forme stabiliti, adeguando le etichette alle nuove disposizioni riportate nell'allegato al decreto stesso; Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi e con le modalita' definite dalla direttiva di iscrizione stessa; Considerato, di conseguenza, che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari puo' essere concessa fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva azadiractina, e fatte comunque salve: 1) la presentazione dei dati indicati nella parte B dell'allegato alla direttiva di iscrizione che il notificante della sostanza attiva di riferimento iscritta dovra' presentare alla Commissione e agli Stati relatori nei tempi e secondo le modalita' definite nella direttiva di iscrizione stessa; 2) la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 545/2011 della Commissione, che l'impresa titolare di ciascuna autorizzazione dovra' presentare nei tempi e secondo le modalita' fissate dalla direttiva di iscrizione in allegato I e dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011; 3) la loro conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 546/2011 della Commissione; Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto fino al 31 maggio 2021, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalita' definite dall'art. 4 citato decreto 26 maggio 2011, pena la revoca dell'autorizzazione; Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva azadiractina, espressa come azadiractina A, i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, alle nuove condizioni d'impiego fissate dal decreto 26 maggio 2011 come indicato nell'allegato del presente decreto, in adeguamento alle specifiche fissate per l'approvazione della sostanza attiva azadiractina. Sono altresi' autorizzate le modifiche di alcuni prodotti fitosanitari indicate nell'ultima colonna della tabella in allegato al presente decreto. Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 4, del decreto 26 maggio 2011, che fissa tempi e modalita' di presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, al fine della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo 194/95 che ora figurano nel reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, nonche' l'esito della valutazione da parte della Commissione dei dati indicati nella parte B delle "disposizioni specifiche" dell'allegato al citato decreto 26 maggio 2011, che dovranno essere presentati entro il 31 dicembre 2013. Sono approvate quale parte integrante del decreto le etichette allegate con le quali i prodotti fitosanitari devono essere posti in commercio. Le imprese titolari delle autorizzazioni sono tenute a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformita' alle nuove disposizioni. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2012
Il direttore generale: Borrello |