Gazzetta n. 146 del 25 giugno 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 4 maggio 2012 |
Fondo sperimentale di riequilibrio ai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2012. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Visto il comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel testo modificato dall'art. 13, comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituisce, per la durata di tre anni e fino alla data di attivazione del fondo perequativo di cui all'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, un fondo sperimentale di riequilibrio, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, alimentato con il gettito o quote di gettito di alcuni tributi attribuiti, nonche', per gli anni 2012, 2013 e 2014, anche dalla compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4 dello stesso art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; Considerato anche, in base all'art. 13, comma 19-bis, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, per gli anni 2012, 2013 e 2014, che la determinazione della percentuale della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e' esclusivamente finalizzata a fissare tale percentuale in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visto il comma 7 dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale prevede che - previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di cui al comma 3 del citato art. 2, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 dello stesso articolo che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione; Visto il decreto interministeriale in data 21 giugno 2011, con il quale sono state stabilite per l'anno 2011 le modalita' di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio; Visto l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale prevede che a decorrere dal 2012 cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, nonche' la relazione tecnica allegata allo stesso decreto legislativo la quale chiarisce che a seguito di tale cessazione viene attribuita ai comuni, per l'anno 2012, una somma pari a 614 milioni di euro; Vista la documentazione approvata nella seduta del 22 febbraio 2012 dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff) con cui si e' definito, per l'anno 2012, l'aggiornamento e la revisione dell'ammontare dei trasferimenti fiscalizzati e non fiscalizzati corrisposti dal Ministero dell'interno ai comuni; Considerato che nel riparto delle somme a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio occorre tenere conto degli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, nonche', degli effetti conseguenti all'applicazione, per il 2012, dell'art. 2, comma 183, della legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni; Visto l'art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 che ha anticipato al 2012, in via sperimentale, l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011; Considerato che il comma 17 del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, varia in ragione delle differenze del gettito stimato dell'imposta municipale propria ad aliquota di base e che, in caso di incapienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; Visto l'art. 28, commi 7 e 9, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui prevede che per l'anno 2012 e successivi il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della regione Sicilia e della regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro, in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria; Considerato che i dati concernenti l'imposta municipale propria anno 2012, risultanti dalle comunicazioni in data 22 e 24 febbraio 2012, sono stati elaborati dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, in via previsionale, atteso che trattasi di nuova imposta; Considerato, pertanto, che la quantificazione degli effetti finanziari connessi all'attribuzione della nuova imposta ed alle corrispondenti compensazioni sul fondo sperimentale di riequilibrio per il 2012 avviene sulla base di dati previsionali, per cui necessita di una verifica successiva, sulla base delle informazioni sul gettito effettivamente realizzato, desumibili anche in corso d'anno, attraverso l'analisi dei versamenti dell'acconto, in considerazione dell'obbligatorieta' del versamento disposto dall'art. 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 del 2011; Ritenuto necessario mantenere fondamentalmente i criteri di ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio gia' adottati per l'anno 2011 nella considerazione, sia che non risultano disponibili i dati sui fabbisogni standard ai fini di procedere ad un riparto su basi diverse da quelle adottate nell'anno 2011, sia che i dati utilizzati per stimare gli effetti finanziari dell'imposta municipale propria necessitano di un successivo momento di verifica; Dato atto altresi', che l'aver considerato anche per l'anno 2012, l'importo gia' risultante dalla ripartizione delle risorse a ciascun ente da federalismo fiscale dell'anno 2011, basato sui criteri contenuti nell'art. 2, comma 7 del decreto legislativo n. 23 del 2011, assicura il rispetto di tali criteri anche per l'anno 2012;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno 2012, il fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, alimentato con le risorse di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' quantificato nell'importo di 6.825.394.605,00 di euro, cosi' come risultante dalla documentazione approvata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012. |
| Art. 2
1. Per l'attribuzione della quota spettante a ciascun comune del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012, si provvede a: a) considerare l'ammontare delle risorse gia' assegnate a ciascun comune per l'anno 2011 a titolo di federalismo fiscale tenendo conto delle variazioni successivamente intervenute, come indicato nel documento approvato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012; b) ridurre le risorse di ciascun comune interessato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, pervenendo ad un valore che corrisponde al saldo algebrico fra l'importo della riduzione operata nel 2011 e quella operata nel 2012, per ciascun comune; c) attribuire le somme corrispondenti al valore della cessata addizionale comunale sui consumi di energia elettrica in misura proporzionale all'ammontare risultante dalla somma algebrica di cui alle precedenti lettere a) e b); d) ridurre le risorse a ciascun comune interessato in conseguenza dell'art. 2, comma 183, della legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni; e) ridurre le assegnazioni a ciascun comune, in applicazione dell'art. 28, commi 7 e 9, del decreto-legge n. 201 del 2011; f) applicare le compensazioni finanziarie per attribuzione di entrate connesse all'istituzione dell'imposta municipale propria sperimentale di cui al decreto legge n. 201 del 2011. 2. La ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio con le modalita' indicate al comma 1 assicura una ripartizione di risorse pari al valore del fondo sperimentale di riequilibrio di 6.825.394.605,00 di euro. |
| Art. 3
1. Nel caso in cui il valore per il singolo comune, risultante dalle operazioni di cui all'art. 2, comma 1, sia negativo, sara' demandato all'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base dei dati comunicati entro il mese di settembre dal Ministero dell'interno, il recupero, nei confronti dei comuni interessati, di una somma di pari importo, all'atto del pagamento a saldo agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate al bilancio dello Stato ed imputate al capitolo di entrata relativo all'imposta municipale propria riservata allo Stato. |
| Art. 4
1. I pagamenti del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012 sono disposti dal Ministero dell'interno in tre rate di uguale importo entro i mesi di marzo, maggio e ottobre. |
| Art. 5
1. Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul Fondo di cui all'art. 13, comma 17, ed all'art. 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verra' effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto. 2. In occasione del pagamento della terza rata del fondo sperimentale di equilibrio, sara' operato il conguaglio conseguente alle nuove stime di distribuzione dell'IMU, che saranno rese note entro il mese di luglio 2012 dal Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Entro il mese di febbraio del 2013 verranno effettuate le ulteriori verifiche in ragione del pagamento a saldo del mese di dicembre 2012, in base ai dati disponibili attraverso il modello F24. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 maggio 2012
Il Ministro dell'interno Cancellieri p. Il Ministro dell'economia e delle finanze il vice Ministro delegato Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2012 Interno, registro n. 4, foglio n. 202 |
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