Gazzetta n. 144 del 22 giugno 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 14 giugno 2012
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone. (Ordinanza n. 0008).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone;
Considerato che i predetti fenomeni meteorologici hanno provocato gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, nonche' l'interruzione di collegamenti viari, ferroviari, determinando disagi alla popolazione interessata e la compromissione delle attivita' commerciali, industriali ed agricole delle zone interessate;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite;
Considerato che a seguito dei sopra citati eventi alluvionali non e' stato possibile adottare la conseguente ordinanza, per cui si rende necessario disporre per l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita' anche mediante il rimborso delle spese sostenute dai soggetti interessati nelle fasi di prima emergenza;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della regione Calabria e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. A tal fine, lo stesso Commissario puo' avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite. Tali attivita' sono svolte a titolo gratuito.
2. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono delle strutture organizzative e del personale della regione Calabria, nonche' della collaborazione degli Enti locali territoriali della regione medesima. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato approva, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e nel limite delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 2, un piano contenente gli interventi realizzati dagli enti locali territoriali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attivita' per l'attuazione, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree alluvionate, con l'indicazione della spesa ammissibile per ciascun intervento.
4. I contributi sono erogati agli enti locali sulla base di apposita rendicontazione e di attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso e il danno.
 
Art. 2

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza e' stanziata la somma di 6 milioni di euro a carico del Fondo della Protezione civile, cosi' come integrato dall'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura presso la tesoreria statale di un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 3

1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2012

Il capo del dipartimento: Gabrielli
 
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