Gazzetta n. 144 del 22 giugno 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA TUSCIA
DECRETO RETTORALE 8 giugno 2012
Modificazioni allo Statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 6 (Autonomia delle universita') e l'art. 16 (Universita');
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 3 in materia di revisione statutaria;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 2 (Organi e articolazione interna delle universita');
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35: «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;
Vista la delibera del Senato Accademico del 26 ottobre 2011 con la quale il predetto consesso ha adottato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 le modifiche dello Statuto di Ateneo (art. 1), nonche' dettato le disposizioni transitorie ai fini della prima applicazione delle norme di revisione dello Statuto (art. 2);
Vista la nota rettorale del 28 ottobre 2011, prot. n. 7080 con la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per le finalita' di cui all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono stati trasmessi al Ministero dell'istruzione universita' e ricerca il nuovo Statuto di Ateneo ex art. 2, legge n. 240/2010 e i citati atti deliberativi degli Organi di questo Ateneo;
Vista la nota del direttore generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio (Ufficio I) del 24 febbraio 2012 prot. n. 1029 con la quale, con riferimento al testo del nuovo Statuto di questo ateneo inviato ai sensi dell'art. 2, comma 7, sono state comunicate le osservazioni e le richieste di modifica formulate dal Tavolo tecnico costituito con decreto ministeriale 21 giugno 2011;
Vista la delibera del 12 aprile 2012 con la quale il Senato Accademico, su proposta dell'Organo per la revisione statutaria e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ha recepito le osservazioni ministeriali di cui alla nota del 24 febbraio 2012 prot. n. 1029 ad eccezione di quelle riguardanti l'art. 3, comma 2, l'art. 12, comma 3, lett. a) e comma 5, l'art. 20, l'art. 39 e l'art. 41, comma 4, primo periodo, e ha deliberato di adottare ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le modifiche dello Statuto di Ateneo approvato da questa Universita' con deliberazione del Senato Accademico del 26 ottobre 2011;
Preso atto che questa Universita', come disposto con la nota ministeriale del 24 febbraio 2012 prot. n. 1029, con nota rettorale del 23 aprile 2012, prot. n. 3613, ha trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli atti deliberativi inerenti alle modifiche di Statuto adottate ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 28 maggio 2012 prot. 2623 (Direzione generale per l'universita' - Ufficio I);
Ritenuto di poter procedere al perfezionamento dell'iter amministrativo previsto dalle disposizioni vigenti per apportare le modifiche allo Statuto con l'emanazione di apposito decreto rettorale;

Decreta:

Art. 1

1. Lo Statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni, e' modificato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 secondo il testo allegato costituente parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il presente decreto sara' altresi' pubblicato sul sito web dell'Universita' degli studi della Tuscia (www.unitus.it ).
 
Art. 2

1. In sede di prima applicazione dello Statuto di Ateneo modificato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si adottano le disposizioni transitorie di cui ai successivi commi 2-7.
2. Sulla scadenza dei mandati degli Organi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. Per la costituzione del Senato Accademico si applicano le seguenti disposizioni elettorali:
a) entro i cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto rettorale con il quale si dispone la revisione dello Statuto di Ateneo, il rettore indice le elezioni delle componenti elettive del Senato Accademico, fatta eccezione degli studenti disciplinati al punto 6). Le elezioni si svolgono entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto rettorale con il quale si dispone la revisione dello Statuto di Ateneo;
b) entro le ore 13,00 del quinto giorno precedente le elezioni, sono presentate le candidature con le modalita' previste dall'art. 29 del Regolamento Generale di Ateneo. Entro le ore 12,00 del terzo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati elettorali possono essere presentati i ricorsi;
c) entro tre giorni dalla presentazione, la commissione elettorale decide in via definitiva sui ricorsi presentati;
d) entro dieci giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, il rettore nomina gli eletti e contestualmente convoca la riunione di insediamento del Senato Accademico.
5. Per la costituzione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione si applicano le seguenti disposizioni:
a) il Senato Accademico, nelle prime riunioni dopo quella di insediamento, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti secondo le procedure previste dagli artt. 12, 13 e 14 dello Statuto. I tempi e le modalita' inerenti alla presentazione delle candidature e la pubblicazione dei bandi per il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione sono disciplinati dagli artt. 12 e 14 dello Statuto.
6. La nomina dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione viene effettuata secondo le modalita' previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. Nelle more della nomina dei nuovi rappresentanti, compresi i componenti del Senato degli Studenti, restano in carica gli attuali.
7. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, e' confermato il mandato della Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo e del Comitato Pari Opportunita' nella composizione attestata nei relativi decreti rettorali di nomina fino alla costituzione, a norma del nuovo Statuto di Ateneo, rispettivamente, della Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo (art. 15 Statuto) e del Comitato Unico di Garanzia (art. 17 Statuto).
Viterbo, 8 giugno 2012

Il rettore: Mancini
 
Allegato
STATUTO

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Statuto d'autonomia
1. Il presente Statuto dell'Universita' degli Studi della Tuscia e' adottato in armonia con i principi dell'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato sull'ordinamento universitario.

Art. 2
Finalita' istituzionali
1. L'Universita' degli Studi della Tuscia (d'ora in poi "l'Ateneo") si riconosce istituzione pubblica a carattere indipendente e pluralistico, secondo i principi della Costituzione della Repubblica italiana e secondo le disposizioni della Magna Charta sottoscritta dalle Universita' europee e di altri Paesi di tutto il mondo. Persegue i fini istituzionali del magistero della cultura nel rispetto dell'autonomia e della liberta' della ricerca e dell'insegnamento. 2. L'Ateneo si fonda sul legame inscindibile tra didattica e attivita' di ricerca e opera affinche' l'insegnamento possa promuovere e favorire, in una prospettiva di internazionalizzazione degli studi, il progresso delle conoscenze e l'acquisizione del sapere nonche' l'evoluzione della societa'. 3. L'Ateneo assume a motto ispiratore della propria opera le parole di San Bernardo: "Sunt qui scire volunt ut aedificent ... Et Charitas est».

Art. 3
Codice Etico
1. L'Ateneo adotta il Codice Etico. Il Codice determina i valori fondamentali e le regole di condotta nell'ambito della comunita' universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza. 2. Il Codice Etico, approvato dal Senato Accademico ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte ad evitare qualsiasi forma di discriminazione e di abuso nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale; il Codice individua, altresi', le sanzioni per le violazioni delle suddette norme. 3. Sulle violazioni del Codice, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide il Senato Accademico su proposta del Rettore. 4. Nel caso in cui la violazione del Codice integri anche un illecito disciplinare, la relativa competenza spetta agli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

Art. 4
Ricerca
1. L'Ateneo garantisce ai docenti e alle strutture scientifiche piena autonomia nell'organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Nell'ambito dei settori in cui operano, sono garantiti ai singoli l'accesso ai finanziamenti e l'uso delle strutture e delle strumentazioni. 2. L'Ateneo favorisce la trasmissione della conoscenza e dei risultati della ricerca, fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno incentivandone il deposito da parte dei docenti nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico per assicurarne la piu' ampia diffusione possibile, nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali. 3. Le invenzioni e i brevetti, risultato delle attivita' di ricerca svolte nell'Ateneo, sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo. 4. La valutazione delle attivita' e dei risultati della ricerca e' riservata al Nucleo di Valutazione nonche' agli Organismi di valutazione nazionale e internazionale.

Art. 5
Didattica
1. L'Ateneo riconosce l'autonomia delle strutture didattiche. Garantisce ai singoli docenti liberta' da ogni condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attivita' didattica. 2. Le strutture didattiche organizzano autonomamente le proprie attivita', incluse quelle di orientamento e tutorato.

Art. 6
Diritto allo studio. Attivita' culturali e sportive
1. L'Ateneo organizza attivita' e servizi in modo da agevolare l'accesso ad essi da parte degli studenti. Opera, nell'ambito delle sue competenze, per garantire l'attuazione del diritto allo studio sancito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione e dalle disposizioni di legge. Assicura che sia perseguito l'obiettivo di una piena formazione culturale degli studenti, anche in vista del completamento degli studi da parte degli iscritti e del rispetto dei tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio, mediante attivita' integrative di arricchimento culturale, di orientamento e di tutorato. S'impegna a favorire il miglioramento delle condizioni degli studenti in Ateneo e nel territorio e il loro inserimento nel mondo del lavoro. Favorisce le politiche d'integrazione degli studenti con disabilita' nell'ambito della vita universitaria, del mondo professionale e del territorio. 2. L'Ateneo promuove e valorizza la partecipazione degli studenti, anche organizzati in strutture associative o di volontariato, al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo. 3. In attuazione delle norme sul diritto allo studio, l'Ateneo promuove, tutela e sostiene le attivita' culturali, sportive, di servizio, assistenziali e ricreative degli studenti e del personale universitario mediante apposite strutture e organizzazioni rappresentative anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati nonche' con associazioni o cooperative che operino nei rispettivi settori.

Art. 7
Rapporti con l'esterno
1. L'Ateneo, in conformita' con i principi e con le disposizioni di cui all'art. 2 dello Statuto, in vista del conseguimento di obiettivi di eccellenza nelle attivita' didattiche, scientifiche e di ricerca, promuove e sviluppa i rapporti con altri Atenei, Istituzioni di alta cultura, Enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati. Promuove e sviluppa inoltre i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le loro associazioni di categoria nonche' con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica. A tal fine e' istituito un apposito Comitato dei sostenitori dell'Universita' della Tuscia, di nomina rettorale, con funzioni propositive e consultive del Senato Accademico. 2. I rapporti esterni dell'Ateneo e le modalita' di costituzione e funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 8
Definizioni
1. Ai fini dello Statuto, dei Regolamenti e degli atti dell'Ateneo si intendono:
a) per Organi di Governo: il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
b) per professori, i professori di prima fascia e di seconda fascia;
c) per docenti, i professori di prima fascia, di seconda fascia, i ricercatori e le figure ad essi equiparate dalla legge;
d) per personale tecnico-amministrativo, il personale tecnico-amministrativo di ruolo;
e) per dirigenti, il personale dirigente di ruolo;
f) per studenti, gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca.

Titolo II

ORGANI

Art. 9
Organi di Ateneo
1. Sono Organi di Ateneo: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Nucleo di Valutazione e la Consulta degli Studenti. 2. La composizione degli Organi di Ateneo tiene conto del rispetto del principio delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

Art. 10
Rettore
1. Il Rettore e' il legale rappresentante dell'Ateneo. Al Rettore sono attribuite le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche. Il Rettore e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2. Spetta al Rettore:
a) convocare e presiedere la Conferenza di Ateneo, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e curare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) emanare lo Statuto e i regolamenti nonche' le rispettive modifiche;
c) proporre al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto anche conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
d) proporre al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale nonche' il conto consuntivo, previo parere del Senato Accademico;
e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
f) proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, la nomina del Direttore Generale ;
g) promuovere i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e del Direttore Generale;
h) esercitare la potesta' disciplinare nei confronti degli studenti;
i) proporre al Senato Accademico le determinazioni da adottare nei casi di violazione del Codice Etico, per i casi che non rientrino nella competenza del Collegio di Disciplina;
j) designare i rappresentanti dell'Ateneo presso Enti, aziende, istituzioni;
k) presiedere la delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione integrativa di Ateneo;
l) esercitare ogni altra attribuzione, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, che sia a lui demandata dall'ordinamento universitario e dalla vigente normativa. 3. In caso di necessita' e urgenza adotta i provvedimenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva. 4. Il Rettore designa il Pro-Rettore vicario tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e puo' delegare specifiche funzioni a professori di ruolo e fuori ruolo. 5. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno in servizio presso le universita' italiane e dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile. 6. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, ai ricercatori di ruolo, ai dirigenti di ruolo e al personale tecnico-amministrativo di ruolo. Spetta, inoltre, al rappresentante nel Senato Accademico dei ricercatori a tempo determinato reclutati ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione nonche' al Presidente della Consulta degli Studenti. 7. Il totale dei voti esprimibili dal personale tecnico-amministrativo e' pari al 15% del totale dei voti esprimibili dagli aventi diritto con voto pari all'unita'. I valori frazionali si riconducono all'unita' per eccesso solo se superiori a 0,5. 8. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di centottanta giorni prima della scadenza del mandato. La convocazione viene pubblicata sul sito garantendone la massima diffusione. In caso di cessazione anticipata, la convocazione deve avere luogo entro quaranta giorni dalla data di cessazione. Fino al rinnovo della carica, le funzioni del Rettore sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal decano. 9. Le candidature sono presentate, tramite pubblicazione su un'apposita sezione del sito di Ateneo, almeno quindici giorni prima della Conferenza di Ateneo, corredate di un breve curriculum, di una sintesi del programma elettorale, e delle firme di un numero di elettori pari al 10% del totale dei voti esprimibili dagli aventi diritto. Le candidature sono discusse in Conferenza di Ateneo secondo le modalita' fissate nel Regolamento Generale di Ateneo. 10. Nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che abbia ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. In difetto, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione per il ballottaggio e' indetta dopo dieci giorni dalla terza votazione ed e' valida se vi partecipa almeno la maggioranza degli aventi diritto. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo e, in caso di ulteriore parita', quello maggiore di eta'. Il presidente del seggio procede immediatamente alla proclamazione dell'eletto. 11. Il Rettore, nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di elezione per anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per sei anni. 12. Il Senato Accademico, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, puo' proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. La mozione e' approvata se riscuote il consenso della maggioranza dei partecipanti al voto, secondo i pesi definiti nei commi 6 e 7 che precedono. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Rettore decade immediatamente dalla carica e si procede a nuove elezioni secondo le regole stabilite nel presente Statuto per il caso di cessazione anticipata della carica. Le modalita' e i termini della deliberazione del corpo elettorale sono fissati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 11
Senato Accademico
1. Il Senato Accademico e' l'Organo di rappresentanza della comunita' accademica e svolge funzioni normative e consultive nonche' di indirizzo, raccordo e coordinamento dei Dipartimenti e delle altre strutture scientifiche e delle relative attivita', sentita anche la Commissione Ricerca, per quanto di competenza. 2. In particolare il Senato Accademico:
a) approva lo Statuto e la sua revisione, con la maggioranza prevista dall'articolo 41;
b) approva il Regolamento Generale di Ateneo e la sua revisione;
c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti, in materia di didattica e di ricerca nonche' il Codice Etico;
d) formula proposte ed esprime pareri nelle materie e nei casi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
e) per gli aspetti di sua competenza, esprime parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul conto consuntivo dell'Ateneo e sul documento di programmazione triennale di Ateneo, regolato dall'art.1 ter del Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43;
f) formula proposte e pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e strutture;
g) puo' proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia del Rettore secondo i termini e le modalita' di cui all'art.10, c.12 del presente Statuto;
h) su proposta del Rettore, decide i provvedimenti da adottare per la violazione del Codice Etico, qualora questi non ricadano nella competenza del Collegio di Disciplina;
i) definisce i criteri generali per la ripartizione degli spazi di Ateneo tra i Centri di spesa;
k) fornisce pareri su qualsiasi argomento il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
l) designa i componenti del Consiglio di Amministrazione e quelli del Nucleo di Valutazione, secondo le norme dei successivi articoli dello Statuto;
m) su proposta del Rettore, designa il Presidente del Collegio dei Revisori, da scegliere tra magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato;
n) esercita tutte le altre attribuzioni che al Senato stesso sono demandate dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative. 3. Il Senato Accademico e' costituito con decreto del Rettore ed e' formato da venti componenti:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) il Pro-Rettore vicario;
c) undici docenti di ruolo, su base elettiva, di cui: un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea scientifico-tecnologica, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea umanistico-sociale, sette Direttori di Dipartimento; le macroaree sono individuate nel Regolamento Generale di Ateneo;
d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;
e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
f) tre rappresentanti degli studenti. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa altresi', senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Generale, con funzioni di segretario. 4. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi membri. 5. Le procedure per il funzionamento del Senato Accademico sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo. 6. Le rappresentanze delle categorie vengono elette con le modalita' previste nel Regolamento Generale di Ateneo. 7. Salvo i casi nei quali le norme di legge o quelle del presente Statuto prevedano maggioranze differenti, le deliberazioni del Senato Accademico sono prese a maggioranza degli aventi diritto. In caso di parita' prevale il voto del Rettore. 8. La durata in carica dei componenti elettivi del Senato Accademico e' di quattro anni; la durata in carica per i rappresentanti degli studenti e' biennale. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta.

Art. 12
Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di indirizzo strategico e vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo, nel rispetto dei principi di decentramento delle decisioni e di separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione. 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in particolare, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza:
a) delibera l'attivazione e la soppressione di corsi e sedi;
b) approva, su proposta del Rettore:
• il bilancio di previsione annuale e triennale, le relative variazioni e il conto consuntivo secondo le procedure previste nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
• il documento di programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 3. Il Consiglio inoltre:
a) adotta il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' ed esprime parere sui regolamenti di competenza del Senato Accademico, compresi quelli adottati dai Dipartimenti, in materia di didattica e di ricerca e sul Codice Etico;
b) adotta i provvedimenti che comportino oneri di bilancio nei limiti e per gli oggetti tassativamente determinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', in tutti i casi nei quali questi non rientrino nella competenza del Direttore Generale o di altri organi di spesa;
c) assume determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse destinate alla ricerca e alla didattica in conformita' con la programmazione pluriennale e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;
d) delibera la costituzione degli Uffici di livello dirigenziale dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo;
e) su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, conferisce l'incarico di Direttore Generale;
f) su proposta del Direttore Generale, assume le determinazioni in ordine alle dotazioni organiche del personale tecnico-amministrativo delle strutture decentrate e alla relativa copertura, in conformita' con la programmazione triennale di cui al comma 2, lett. b) e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;
g) fornisce gli indirizzi inerenti alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo nonche' gli indirizzi relativi ai compiti del Direttore Generale previsti dal presente Statuto e dalla normativa nazionale;
h) effettua, secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'art.14 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, la valutazione dei dirigenti e, su proposta del Nucleo di Valutazione, del Direttore Generale;
i) determina la misura delle indennita' di risultato del Direttore Generale e dei dirigenti sulla base degli esiti della valutazione di cui alla lettera precedente;
j) adotta nei confronti dei dirigenti le misure previste dall'articolo 21 del D.lgs. 30.3.2001, n.165 in materia di responsabilita' dirigenziale;
k) sulla base della proposta del Direttore Generale di cui all'art.35, c.2 lett. b) del presente Statuto, approva la programmazione triennale del personale tecnico-amministrativo;
l) su proposta dei Consigli di Dipartimento, assume determinazioni in ordine all'attivazione delle procedure di chiamata del personale docente in conformita' con la programmazione triennale di cui al comma 2 lett. b) e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;
m) approva, nei limiti della sostenibilita' finanziaria e nel rispetto della programmazione del personale, le proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti; in ogni caso puo', con delibera motivata, chiedere al Consiglio di Dipartimento proponente, per una sola volta, il riesame della proposta di chiamata, entro il termine definito dal Consiglio di Amministrazione stesso;
n) delibera, su proposta del Consiglio di Dipartimento, la stipula dei contratti per attivita' di insegnamento con docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama, determinandone il trattamento economico sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio medesimo;
o) adotta, senza la rappresentanza degli studenti, i provvedimenti disciplinari concernenti i professori e i ricercatori universitari, su parere vincolante del Collegio di disciplina, secondo quanto disposto dall'art. 16 che segue;
p) determina annualmente gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentita la Consulta degli studenti;
q) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto. 4. Il Consiglio di Amministrazione e' formato da:
a) il Rettore, componente di diritto, che lo presiede;
b) cinque componenti individuati a seguito di avvisi pubblici, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello, con la necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, salvaguardando la presenza delle diverse componenti del personale; due dei cinque componenti non devono appartenere ai ruoli dell'Universita' della Tuscia a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
c) un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo eletto secondo le modalita' disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. 5. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale e i Dirigenti dell'Ateneo. 6. I tre membri dell'Universita' della Tuscia sono designati dal Senato Accademico; fino ai dieci giorni precedenti la seduta di designazione del Senato Accademico, un numero di venticinque dipendenti dell'Ateneo puo' presentare candidature a componente del Consiglio di Amministrazione. Ciascun dipendente non puo' sottoscrivere piu' di una candidatura. Sono esclusi dalla possibilita' di sottoscrivere candidature il Rettore e i membri del Senato Accademico. 7. Per la nomina dei due soggetti esterni all'Universita' della Tuscia si ricorre ad un bando esterno da pubblicare sul sito di Ateneo. Sulle candidature presentate si pronuncia un Comitato nominato dal Rettore. Il Comitato e' composto da tre membri individuati tra il personale di ruolo dell'Ateneo di cui almeno uno del ruolo del personale tecnico-amministrativo. Il Comitato seleziona una rosa di candidati possibilmente superiore a quattro. Il Rettore e il Senato Accademico, nell'ambito della rosa di candidati, designano un membro ciascuno. 8. Sia per i membri interni sia per i membri esterni all'Universita' della Tuscia, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da un curriculum vitae del candidato, presentato nei modi previsti dal Regolamento Generale di Ateneo, che serva a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 e, nel caso dei membri interni, dall'accettazione della candidatura medesima da parte degli stessi. I curricula sono pubblicati sul sito di Ateneo non oltre dieci giorni precedenti alla riunione del Senato Accademico convocato per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. 9. Il Senato Accademico, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo, vota a scrutinio segreto sulle candidature presentate in base al criterio generale della qualificazione ed esperienza professionale, procedendo in fasi distinte per il membro esterno all'Ateneo e per i membri interni. 10. Sono nominati coloro che raggiungono, nel corso della prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. 11. Limitatamente ai posti del Consiglio di Amministrazione non assegnati nel corso della prima votazione, si procede, nella medesima seduta del Senato Accademico, ad un ballottaggio tra i candidati, in numero non superiore al doppio dei posti ancora da assegnare, che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. Risultano nominati coloro che conseguono il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti da assegnare. 12. Ciascun senatore nelle votazioni di cui ai commi 10 e 11 ha a disposizione un numero di voti per i membri interni e per quello esterno pari a quello dei membri del Consiglio da eleggere. 13. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni. Il rappresentante degli studenti dura in carica due anni. Il mandato di consigliere e' rinnovabile per una sola volta. 14. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Generale. 15. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno tre componenti. 16. Il Consiglio di Amministrazione adotta un proprio regolamento di funzionamento nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 13
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' titolare delle funzioni di vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo e dei suoi centri di spesa. 2. Il Collegio esercita le seguenti competenze:
a) rilascia pareri obbligatori sulla proposta di bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;
b) compie le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale;
c) redige apposita relazione sulla proposta di bilancio consuntivo ed effettua verifiche, anche su richiesta del Rettore e del Consiglio di Amministrazione;
d) redige un rapporto al Rettore e al Consiglio di Amministrazione su riscontrate gravi irregolarita' di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali;
e) effettua, con periodicita' almeno trimestrale, verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprieta', deposito cauzionale e custodia;
f) assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione. 3. I componenti del Collegio dei Revisori, anche singolarmente, hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni dell'Ateneo e dei centri di spesa attinenti alle materie di competenza del Collegio. 4. Il Collegio e' composto da tre membri effettivi e due supplenti:
a) uno effettivo, con funzione di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili nonche' gli avvocati dello Stato, anche in quiescenza, designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore;
b) uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
c) uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. 5. Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. 6. I componenti del Collegio sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. 7. Non possono far parte del Collegio i dipendenti dell'Ateneo e coloro che intrattengano rapporti di collaborazione con l'Ateneo medesimo. 8. Le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art 14
Nucleo di Valutazione
1. Il Nucleo svolge tutte le funzioni di valutazione previste dalla normativa vigente secondo criteri e modalita' predeterminati dal Nucleo medesimo, in conformita' con gli indirizzi impartiti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca. Opera in piena autonomia rispetto agli altri organi, ai quali riferisce i risultati dell'attivita' di valutazione compiuta garantendo la massima trasparenza e pubblicita'. 2. In particolare il Nucleo di Valutazione:
a) determina i parametri per la valutazione delle attivita' di ricerca, didattiche e amministrative tenuto conto della specificita' delle strutture;
b) verifica e valuta la qualita' e l'efficacia dell'offerta formativa. Nell'effettuare tale verifica tiene anche conto degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti di cui all'art. 2, c.2 lett. g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) verifica e valuta le attivita' di ricerca svolte in Ateneo sulla base dei parametri di cui alla lettera a) anche ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente;
d) verifica la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei soggetti individuati dai Dipartimenti per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, c.1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
e) vigila sulle politiche di reclutamento sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca;
f) svolge altresi', in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca, visto anche quanto previsto dall'art.2, c.1, lett. r) della legge 30 dicembre 2010, n.240, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
g) riferisce periodicamente con apposite relazioni agli organi di governo sui risultati dell'attivita' di valutazione;
h) verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi generali dell'attivita' amministrativa di cui all'art. 33 del presente Statuto;
i) svolge ogni altra competenza prevista dalla normativa vigente. 3. Il Nucleo di Valutazione e' composto da:
a) il coordinatore, scelto tra i professori di ruolo dell'Ateneo;
b) quattro membri da individuarsi tra soggetti di elevata qualificazione ed esperienza esterni all'Ateneo, dei quali almeno due in possesso di ampie esperienze di valutazione universitaria in diversi settori della conoscenza;
c) un rappresentante degli studenti eletto, secondo le modalita' disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo, tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo. 4. Il Nucleo di Valutazione, istituito con decreto rettorale, e' designato dal Senato Accademico. Per la presentazione delle candidature dei componenti di cui al comma 3, lett. b) che precede, viene pubblicato sul sito di Ateneo apposito bando che preveda come requisito di partecipazione il possesso di un'elevata qualificazione professionale e di esperienza nel campo della valutazione anche in ambito non accademico da comprovare mediante presentazione, nei modi previsti dal Regolamento Generale di Ateneo, del curriculum vitae. Il termine per la presentazione delle domande e' il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando. I curricula pervenuti sono pubblicati sul sito di Ateneo. Dopo la scadenza del bando il Rettore convoca il Senato Accademico per la designazione dei componenti in una data non inferiore a quindici giorni da quella della convocazione medesima. 5. Sono designati coloro che raggiungono, nel corso della prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. 6. Limitatamente ai posti del Nucleo di Valutazione non assegnati nel corso della prima votazione, e ferma restando la riserva di cui al comma 3, lettera b) che precede, si procede, nella medesima seduta del Senato Accademico, ad un ballottaggio tra i candidati, in numero non superiore al doppio dei posti ancora da assegnare, che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. Risultano designati coloro che conseguono il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti da assegnare. 7. Ciascun Senatore, nelle votazioni di cui ai commi 5 e 6, ha a disposizione un numero di voti pari a quello dei componenti del Nucleo da designare. 8. Il coordinatore, nominato con decreto rettorale, e' designato dal Senato Accademico all'interno di una rosa di tre nomi scelti dal Rettore fra i professori di ruolo dell'Ateneo in possesso di una comprovata competenza in materia di valutazione. E' designato il professore che raggiunga la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Qualora nessun professore ottenga la maggioranza assoluta, si procede ad un ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. Risulta designato il professore che consegue il maggior numero dei voti. In caso di assenza o impedimento temporaneo del coordinatore, il Nucleo e' presieduto da un componente del Nucleo designato dal Senato Accademico nella seduta di cui al c. 4. 9. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni con mandato rinnovabile per una sola volta, salvo il rappresentante degli studenti che ha un mandato biennale, rinnovabile per una sola volta. 10. Durante il periodo del loro mandato e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, i membri esterni del Nucleo non possono intrattenere con l'Ateneo alcun altro rapporto, anche a titolo gratuito. 11. Il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo rende disponibili, in conformita' con la normativa vigente, le risultanze della propria attivita' per garantirne la diffusione e la pubblicita'.

Art. 15
Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo
1. La Commissione Ricerca Scientifica svolge compiti istruttori, propositivi e consultivi per gli organi di governo dell'Ateneo su tutte le questioni riguardanti l'attivita' scientifica di Ateneo avvalendosi, ove opportuno, della collaborazione degli Uffici dell'Amministrazione centrale competenti e, eventualmente, di esperti. In particolare:
a) contribuisce all'individuazione delle aree di ricerca dell'Ateneo d'intesa con i Dipartimenti, segnalando i settori di eccellenza e definendo una mappatura complessiva della ricerca di Ateneo;
b) propone linee strategiche per lo sviluppo delle attivita' di ricerca dell'Ateneo e per indirizzare la ricerca verso gli ambiti meglio rispondenti alle competenze presenti, ai settori di eccellenza individuati e ai parametri di valutazione riconosciuti a livello nazionale e internazionale, coordinandosi con il monitoraggio dei prodotti della ricerca e la relativa valutazione condotta dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 14, c. 2, c);
c) promuove la visibilita' esterna della ricerca scientifica di Ateneo, anche attraverso l'incentivazione dell'accesso aperto ai prodotti della ricerca;
d) propone iniziative per favorire i processi di internazionalizzazione della ricerca e per incentivare la partecipazione dell'Ateneo ai bandi di finanziamento nazionali e internazionali;
e) formula proposte al Consiglio di Amministrazione riguardanti la distribuzione di fondi destinati alla ricerca, incentivando la produttivita' e il merito;
f) esprime un parere sull'attivazione di nuovi spin off e sul rinnovo di quelli gia' attivati, tenendo conto dei risultati previsti o ottenuti, dei parametri di valutazione individuati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e del Regolamento di Ateneo;
g) esamina la documentazione inerente le invenzioni e i brevetti presentata dai docenti ed esprime un parere sull'opportunita' di depositare la domanda di brevetto, tenendo conto dei parametri di valutazione individuati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e del Regolamento di Ateneo;
h) si esprime su ogni altro argomento su richiesta degli Organi di Governo dell'Ateneo. 2. La Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo e' istituita con decreto del Rettore ed e' formata da sette componenti, nominati su base elettiva, di cui: un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia, un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea scientifico-tecnologica; un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia, un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea umanistico-sociale; un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, scelto fra i ricercatori che alla data dell'elezione abbiano almeno 18 mesi di contratto ancora da svolgere. 3. Il Presidente, che coordina i lavori della Commissione, viene individuato tra i professori di ruolo di prima fascia ed eletto dai componenti della Commissione stessa. Il Presidente sceglie tra i componenti il vice-Presidente. 4. La Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo e' convocata, in via ordinaria, almeno ogni due mesi.

Art. 16
Collegio di Disciplina
1. Il Collegio di Disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti di professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. 2. Il Collegio e' nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ed e' formato da 7 componenti, compreso il Presidente: due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli dell'Ateneo, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni. Il Collegio e' presieduto da un professore ordinario scelto dal Rettore tra i professori dell'Ateneo o di altri Atenei italiani. 3. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta. 4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina, formulando motivata proposta. 5. Il Collegio di Disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il Rettore ovvero un suo delegato nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del Collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e' trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e superiore rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare. 6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina. 7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi. Il termine e', altresi', sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio. 8. La partecipazione al Collegio di Disciplina non da' luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennita'. Il solo rimborso spesa e' previsto nel caso di membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.

Art. 17
Comitato Unico di Garanzia
1. Il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", (d'ora in poi "il Comitato") svolge compiti propositivi, consultivi e di verifica per l'ottimizzazione della produttivita' del lavoro attraverso il miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di benessere organizzativo. In particolare promuove la cultura delle pari opportunita' e il rispetto della dignita' della persona nel contesto lavorativo, vigilando contro qualunque forma di discriminazione, diretta o indiretta, e di violenza morale e psichica. 2. Il Comitato ha composizione paritaria tra i generi ed e' formato da sei componenti, tre dei quali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi degli art. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001, e tre nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, in modo da garantire la medesima rappresentanza tra personale docente e tecnico-amministrativo. 3. Le modalita' di costituzione e la durata del mandato del Comitato sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Comitato con proprio Regolamento disciplina il funzionamento dell'organo.

Art. 18
Consulta degli Studenti e partecipazione degli studenti
1. La Consulta degli Studenti e' l'organo di rappresentanza e di coordinamento degli studenti che svolge funzioni propositive e consultive degli organi di Ateneo per le materie previste dalla normativa vigente e per quelle indicate ai successivi commi 2 e 3. 2. La Consulta degli Studenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, esprime parere, entro trenta giorni dalla richiesta nei casi previsti dal presente Statuto e, in particolare, sulle seguenti materie:
a) il Regolamento Didattico - parte generale;
b) i criteri per la gestione dei fondi previsti a bilancio per le attivita' culturali e ricreative delle associazioni studentesche formalmente riconosciute dal Senato Accademico;
c) l'organizzazione dei servizi dedicati agli studenti e gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio;
d) l'attivita' di tutorato e di orientamento;
e) la disciplina e la determinazione delle tasse e contributi a carico degli studenti. Esprime altresi' il proprio parere su ogni altra questione riguardante gli studenti sulla quale gli Organi di Governo ritengano tale parere opportuno. 3. La Consulta degli Studenti adotta il proprio Regolamento che disciplina il funzionamento dell'Organo, previo parere di legittimita' da parte del Rettore. 4. L'Ateneo garantisce supporti logistici e l'accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti attribuiti alla Consulta degli Studenti nel rispetto della vigente normativa. 5. La Consulta degli Studenti, di nomina rettorale, e' composto da:
• due rappresentanti per Dipartimento eletti tra gli iscritti ai rispettivi corsi di studio;
• i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
• un rappresentante dei dottorandi/specializzandi eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l'Ateneo della Tuscia. 6. Il mandato dei rappresentanti degli studenti e' biennale ed e' rinnovabile una sola volta. La Consulta degli Studenti e' validamente costituita in presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti. Per le sostituzioni dei componenti a qualsiasi titolo decaduti si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo. 7. Nella seduta di insediamento, la Consulta degli Studenti elegge tra i propri componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente e il vice-Presidente che vengono poi nominati dal Rettore. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. 8. E'riconosciuto agli studenti il diritto a riunirsi in assemblea di Ateneo e in assemblea di Dipartimento o di corso di studio nei modi stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo. 9. E' diritto di ogni singolo studente avanzare proposte e interpellanze alla Consulta degli Studenti sulle materie di competenza della Consulta stessa.

Art. 19
Difensore degli studenti
1. Il difensore e' nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, su una rosa di candidati proposti dalla Consulta degli Studenti tra personalita' di riconosciuta autorevolezza e prestigio aventi una formazione di tipo giuridico e conoscenze comprovate nell'ambito dell'ordinamento universitario, per un periodo di tre anni accademici. Il mandato e' rinnovabile una sola volta. 2. Il difensore e' a disposizione degli studenti per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami. Ha il diritto di compiere accertamenti, puo' chiedere atti e chiarimenti a ogni ufficio o struttura dell'Ateneo e riferisce al Rettore che, in relazione al caso concreto, sentito il Senato Accademico, adotta gli atti di competenza. 3. Il difensore degli studenti predispone annualmente una relazione sull'attivita' svolta e ne trasmette copia al Rettore e alla Consulta degli Studenti.

Art. 20
Conferenza di Ateneo
1. La conferenza di Ateneo, sulla base di una relazione del Rettore che la presiede, discute e propone in ordine alle attivita' dell'Ateneo. 2. La conferenza e' composta da tutto il personale docente e tecnico-amministrativo e dagli studenti; viene convocata ogni anno accademico, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 12, c. 2 lett. b) del presente Statuto. 3. Al termine di ogni mandato, le candidature alla carica di Rettore vengono proposte e discusse nella conferenza di Ateneo, appositamente convocata e presieduta dal decano ai sensi dell'art.10, c. 9 dello Statuto.

Titolo III

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 21
Regolamenti di Ateneo
1. I Regolamenti di Ateneo sono deliberati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta, sentiti i Dipartimenti. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti. 2. I Regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto. 3. Il Regolamento Generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalita' di elezione degli organi, e' deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti. 4. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati e di ogni altra attivita' formativa, gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio e definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. Il Regolamento e' deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti e la Consulta degli Studenti. 5. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Ateneo. 6. Il Regolamento sulle attivita' di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Ateneo per conto terzi e' deliberato dal Senato Accademico, sentiti i Dipartimenti.

Art. 22
Regolamenti delle strutture
1. I Regolamenti dei Dipartimenti e delle strutture individuate nel titolo successivo sono approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti, in conformita' con lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo. 2. I Regolamenti di cui al comma 1 sono approvati dal Senato Accademico. In caso di rilievi da parte del Senato, il Rettore, con atto motivato, puo' chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del Regolamento. 3. Il Regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza dei due terzi dei componenti, deve essere emanato entro venti giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello Statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della copertura finanziaria. 4. I Regolamenti sono emanati dal Rettore. Essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Ateneo, salvo non sia diversamente disposto.

Titolo IV

STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 23
Oggetto
1. Il presente titolo disciplina le strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo. Centri autonomi di ricerca e/o di servizi comuni possono essere costituiti con apposite delibere di organi accademici competenti, secondo le modalita' previste dal Regolamento Generale di Ateneo, senza oneri a carico dell'Ateneo.

Art. 24
Dipartimenti
1. I Dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, delle attivita' rivolte all'esterno correlate ed accessorie. I Dipartimenti sono altresi' titolari delle altre funzioni di cui alla lett. c) dell'art. 2 comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. La deliberazione sulla loro istituzione e' di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, nel rispetto, tra l'altro, del vincolo di legge circa la proporzionalita' del numero complessivo dei Dipartimenti stessi alle dimensioni dell'Ateneo. La deliberazione sulla soppressione dei Dipartimenti e' adottata con la medesima procedura. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1 i Dipartimenti:
a) promuovono e coordinano attivita' di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai servizi e ai finanziamenti per la ricerca;
b) assicurano le condizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle ricerche individuali di ciascun docente ad essi afferente;
c) svolgono attivita' di ricerca e di consulenza in base a contratti e convenzioni, nonche' prestazioni di servizio a terzi;
d) propongono, organizzano, coordinano e disciplinano, secondo le modalita' di cui al successivo art. 27 e tenendo conto delle risorse umane e strumentali disponibili, l'attivita' didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione e
predispongono i relativi regolamenti;
e) assicurano la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e il buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa con i Consigli dei corsi di studio, e con il consenso dei docenti interessati, allo scopo, tra l'altro, di garantire un'equa ripartizione dei carichi didattici. I Dipartimenti forniscono il parere sulle richieste di congedo per motivi di studio e di periodi di alternanza, in base ai parametri e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente;
f) organizzano, attivita' culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti, anche su proposta degli stessi studenti;
g) sentiti i Consigli dei corsi di studio, utilizzano le proprie risorse umane e strumentali al fine del migliore svolgimento dell'attivita' didattica;
h) organizzano le attivita' didattiche e di ricerca dei dottorati di ricerca, dei master e degli altri corsi di formazione successiva alla laurea e possono organizzare, anche per conto terzi, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di educazione permanente, nonche' attivita' culturali, formative e di orientamento;
i) nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo e sentiti i Consigli dei corsi di studio, provvedono periodicamente a pianificare le proprie esigenze di organico e a formulare richieste di posti, adeguatamente motivate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche; provvedono altresi' all'assegnazione dei compiti ai professori e ai ricercatori ad essi afferenti. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente;
j) formulano al Consiglio di Amministrazione proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato;
k) avanzano le richieste di spazi, di personale tecnico-amministrativo e di risorse finanziarie agli organi competenti che le valuteranno tenendo conto del numero degli studenti iscritti ai corsi di studio, delle attivita' didattiche e di ricerca svolte e programmate e dei servizi effettivamente offerti di supporto alla didattica dei dottorati di ricerca e degli altri corsi di formazione successiva alla laurea;
l) esercitano ogni altra funzione loro attribuita dalle norme di legge o dalle determinazioni degli organi di Ateneo; 3. Le procedure di mobilita' dei docenti da un Dipartimento ad un altro sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 25
Organi di Dipartimento
1. Sono organi del Dipartimento:
• il Consiglio del Dipartimento;
• il Direttore. 2. Il Consiglio di Dipartimento e' composto da tutti i docenti di ruolo afferenti al Dipartimento, dai ricercatori a tempo determinato, da un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e degli assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in numero pari ad 1/8 del personale assegnato alla struttura e comunque non inferiore a due unita'. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto, ma senza diritto di voto. I regolamenti di Dipartimento e quelli dei Corsi di studio disciplinano la rappresentanza degli studenti iscritti nei rispettivi Consigli in conformita' con i principi del Regolamento Generale di Ateneo. 3. Su invito del Direttore, possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Dipartimento, con riferimento alle questioni riguardanti l'organizzazione della didattica, i docenti titolari di un contratto di insegnamento nei corsi di studio. 4. Le proposte di chiamata e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, secondo le maggioranze previste dalla disciplina vigente. Le delibere riguardanti i congedi per motivi di studio e i periodi di alternanza sono di competenza del Consiglio di Dipartimento nella composizione allargata. 5. Nel rispetto delle norme dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, i consigli di Dipartimento dettano disposizioni sull'organizzazione interna del Dipartimento e, in particolare, possono costituire una giunta per coadiuvare il Direttore nell'esercizio dei compiti a lui attribuiti, determinandone, nel caso, la composizione. 6. Il Direttore e' un professore di prima fascia a tempo pieno, eletto dal Consiglio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di ruolo. Le modalita' per la votazione sono contenute nel Regolamento di Dipartimento. La durata del mandato e i limiti al suo rinnovo sono disciplinati dall'art. 39 dello Statuto.

Art.26
Commissione paritetica docenti-studenti
1. In conformita' con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza degli studenti, presso ciascun Dipartimento e' istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, che svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa, dell'organizzazione e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti di competenza del Dipartimento stesso; la Commissione individua indicatori per la valutazione dei risultati di tali attivita' e formula pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio. Le modalita' per la nomina dei componenti e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal Consiglio di Dipartimento tenendo conto dell'esigenza di assicurare una rappresentanza equilibrata dei vari Corsi di studio e la snellezza operativa della commissione medesima.

Art. 27
Consigli dei Corsi di studio
1. Per i Corsi di studio ad essi afferenti, i Dipartimenti, di norma, istituiscono e attivano i corrispondenti Consigli. 2. La composizione e le attribuzioni dei Consigli dei Corsi di studio sono definite dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 28
Unita' di ricerca e di servizio
1. Per la gestione e la valorizzazione di specifici ambiti di ricerca e di didattica, funzionali alla creazione di poli di eccellenza dotati di alta visibilita' esterna, e/o per la gestione di servizi o risorse strumentali, possono essere costituite, senza oneri per l'amministrazione, specifiche unita', comunque denominate, come articolazioni interne dei singoli Dipartimenti. La costituzione di tali unita' e' disciplinata dal successivo comma 3 per quelle dipartimentali, e dal successivo comma 4 per quelle interdipartimentali. 2. L'unita' e' diretta da un coordinatore, al quale possono essere delegate specifiche funzioni e responsabilita' secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Nel caso delle unita' interne al Dipartimento, il coordinatore di cui al comma 2 e' nominato dal Direttore, su designazione del Consiglio di Dipartimento, fra i docenti del Dipartimento stesso. 4. Le unita' interdipartimentali sono istituite mediante apposita convenzione. La convenzione disciplina il conferimento da parte dei Dipartimenti delle risorse umane e finanziarie necessarie al funzionamento dell'unita', e le modalita' di designazione del coordinatore di cui al comma 2, che viene nominato con disposto adottato di concerto tra i Direttori interessati.

Art. 29
Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali
1. Il Regolamento Generale di Ateneo prevede il numero minimo di docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, in misura comunque non inferiore a 35 unita', per la costituzione dei Dipartimenti nonche' le modalita' per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengono i requisiti minimi necessari.

Art. 30
Scuole di specializzazione
1. L'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea sono disciplinati, per quanto non stabilito dalla legge, nel Regolamento Didattico d'Ateneo e nel Regolamento delle singole scuole.

Art. 31
Sistema museale di Ateneo
1. E' istituito il Sistema Museale di Ateneo (SMA) che sostiene e promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico dell'Ateneo e delle sue collezioni storiche, artistiche, demo-antropologiche, scientifiche e naturalistiche al fine di favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali, di ricerca scientifica, di promozione della cultura, di conservazione, restauro, catalogazione, incremento ed ostensione delle collezioni medesime, nonche' di attivita' espositive a sostegno della didattica dell'Ateneo e delle scuole di ogni ordine. Le modalita' relative all'organizzazione ed al funzionamento dello SMA sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 32
Sistema Bibliotecario
1. Il sistema bibliotecario di Ateneo ha lo scopo di sviluppare e organizzare, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita' dei servizi, le funzioni di acquisizione, catalogazione, conservazione, aggiornamento e fruizione del patrimonio librario e documentale, cartaceo e digitale. A tal fine e' costituito un catalogo unico centralizzato del patrimonio bibliografico d'Ateneo. Il sistema bibliotecario di Ateneo ha inoltre lo scopo di promuovere e coordinare servizi e attivita' relativi al trattamento e alla diffusione dell'informazione bibliografica in rete, alla gestione e consultazione di banche dati e risorse informative interne ed esterne, alla conservazione, all'indicizzazione e all'accesso a contenuti di ricerca e di apprendimento prodotti dall'Ateneo e dalle sue strutture. 2. Con il Regolamento Generale di Ateneo sono definite le modalita' costitutive, organizzative e di funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo.

Titolo V

L'AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA'

Art. 33 Principi generali dell'organizzazione e dell'attivita' amministrativa
1. Le attivita' amministrative dell'Universita' della Tuscia sono disciplinate, nel rispetto dell'articolo 97, c. 1 della Costituzione e del D.lgs. 31.3.2001, n. 165 nonche' dei seguenti principi:
a) pubblicita' dell'amministrazione e degli atti da questa adottati;
b) decentramento delle decisioni e delle responsabilita' ai centri di spesa;
c) separazione tra le funzioni di indirizzo, di competenza degli organi di governo dell'Ateneo, e le funzioni di gestione, di competenza degli uffici amministrativi, secondo quanto prescritto nei commi successivi;
d) scelta del metodo della programmazione per l'adozione delle decisioni strategiche da parte degli organi di governo;
e) individuazione delle responsabilita' individuali nell'attuazione delle decisioni;
f) controllo del raggiungimento degli indirizzi impartiti dagli organi di governo, della regolarita' anche contabile degli atti e verifica della funzionalita' della gestione;
g) aumento dell'efficacia, efficienza ed economicita' in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
h) razionalizzazione del costo del lavoro anche grazie al contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
i) migliore utilizzazione delle risorse umane anche grazie alla formazione e allo sviluppo professionale dei dipendenti;
j) pari opportunita' nonche' assenza di qualunque forma di discriminazione. 2. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' disciplina l'organizzazione amministrativa secondo i seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'art.5, c.2 del D.lgs. 31.3.2001, n.165;
c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e l'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. 3. Gli Organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 4. L'attivita' amministrativo-contabile dell'Ateneo e' esercitata dai centri di spesa individuati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nel rispetto del principio del bilancio unico di Ateneo di cui alla legge 31.10.2010, n.240. Gli Organi di Governo esercitano le sole funzioni amministrative ad esse tassativamente attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. 5. Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati al comma 2 del presente articolo anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione in conformita' con quanto previsto dal D.lgs. 27.10.2009, n.150.

Art. 34
Organizzazione dell'Universita'
1. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi generali relativi alle linee fondamentali dell'organizzazione, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva l'applicazione della normativa relativa alla disciplina dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali. 2. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo si articola nei Centri autonomi di spesa secondo la disciplina prevista nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. I contenuti della relativa autonomia amministrativa, negoziale, patrimoniale e finanziaria sono disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. I servizi amministrativi e tecnici centrali dell'Ateneo sono organizzati in divisioni e queste possono essere strutturate in servizi, uffici e sezioni nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilita'.

Art. 35
Direttore Generale
1. Al Direttore Generale spetta la complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione. 2. In particolare spettano al Direttore Generale le seguenti competenze:
a) formulare proposte e rilasciare pareri agli altri Organi di Ateneo nelle materie di sua competenza;
b) proporre l'entita' delle risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di gestione anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
c) curare l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Consiglio di Amministrazione e attribuire ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definire gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuire le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
d) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale secondo quanto previsto all'art.34, c.3;
e) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nelle competenze dei propri uffici;
f) dirigere, coordinare e controllare l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21 del D.lgs. 30.3.2001, n.165 in materia di responsabilita' dirigenziale;
g) proporre al Consiglio di Amministrazione la valutazione del personale dirigenziale secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance;
h) promuovere e resistere alle liti ed esercitare il potere di conciliare e di transigere avvalendosi dell'Ufficio legale o dell'Avvocatura dello Stato ovvero, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di avvocati del libero foro;
i) fatta salva l'autonomia organizzativa dei Centri autonomi di spesa e fatte salve, altresi', le competenze riservate ai dirigenti dal successivo articolo 36, provvedere all'organizzazione e alla gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
j) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
k) presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti;
l) esercitare la potesta' disciplinare nei riguardi dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo;
m) aggiudicare gli appalti per forniture, beni e servizi nell'ambito dei procedimenti di spesa relativi all'amministrazione centrale e stipularne i relativi contratti, con esclusione di quelli di competenza delle strutture periferiche;
n) stipulare i contratti nei casi previsti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita';
o) partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
p) esercitare ogni altra attribuzione a lui demandata dall'ordinamento, dallo Statuto di Ateneo e dai regolamenti. 3. L'incarico di Direttore Generale e' conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, secondo le modalita' fissate nel Regolamento Generale di Ateneo. 4. L'incarico e' conferito con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata di tre anni. L'incarico, rinnovabile, e' conferito a soggetti di elevata qualificazione professionale e di comprovata esperienza, almeno quinquennale, in funzioni dirigenziali svolte presso organismi ed enti pubblici o privati. Il contratto e' sottoscritto dal Rettore. 5. Il trattamento economico e' fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione. 6. Il Direttore Generale puo' designare un dirigente vicario o in alternativa un funzionario vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. 7. In caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli Organi di Governo, il Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti, sentito il parere del Senato Accademico, puo' revocare anticipatamente, secondo una procedura che garantisca il rispetto del principio del contraddittorio, l'incarico di Direttore Generale.

Art. 36
Funzioni dirigenziali
1. Ai dirigenti competono la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica come previsto dall'art. 17 del D.lgs. 31.3.2001, n.165 e secondo la disciplina dettata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 2. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attivita' svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. Nell'attuazione dei suddetti programmi e progetti i dirigenti adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nonche' di acquisizione delle entrate. Provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici. 3. Gli incarichi di direzione delle strutture sono conferiti dal Direttore Generale a dirigenti di ruolo o ai soggetti di cui all'art.19, c.6 del D.lgs. 31.3.2001, n.165, in possesso di formazione culturale, professionale, capacita' e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano mostrato, anche mediante i risultati conseguiti nella pregressa esperienza lavorativa, l'idoneita' ad assumere le responsabilita' connesse alle funzioni da svolgere.

Art. 37
Accesso alle qualifiche dirigenziali
1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene secondo quanto previsto dall'art.28 del D.lgs.31.3.2001, n. 165 e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

Art. 38
Formazione e professionalita'
1. L'Ateneo promuove la crescita professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo. L'Ateneo definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale ove sono evidenziati puntualmente gli obiettivi formativi nonche' gli standard quantitativi e qualitativi previsti. In attuazione degli atti di programmazione e in coerenza con le vigenti disposizioni l'Ateneo organizza corsi di aggiornamento e di formazione.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39
Disciplina delle cariche e dei mandati
1. Le funzioni di Rettore, Pro-Rettore vicario, Direttore di Dipartimento o di struttura equiparata, di componente elettivo del Senato Accademico, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Nucleo di Valutazione, della Commissione Ricerca Scientifica, di componente elettivo sia della Consulta degli Studenti che dei Consigli di Dipartimento non sono cumulabili. 2. I mandati di Direttore di Dipartimento o di struttura equiparata, di componente della Commissione Ricerca Scientifica, di Difensore degli studenti, di rappresentante del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento sono triennali e non possono essere rinnovati per piu' di una volta consecutiva. Il mandato delle rappresentanze degli studenti negli Organi e' biennale e rinnovabile per una sola volta. 3. Al Rettore, al Pro-Rettore vicario, ai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri ad essi equiparati, al Difensore degli studenti, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione spetta un'indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. La misura del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e' determinata dal Senato Accademico.

Art. 40
Soppressione dei Centri
1. I Centri Interdipartimentali e i Centri di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono soppressi, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. 2. Le funzioni da essi esercitate, i mezzi personali e finanziari loro assegnati sono attribuiti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro i 45 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Statuto e sentito il Senato Accademico, ai Dipartimenti, anche in regime convenzionale tra loro, o a strutture dell'Amministrazione Centrale, in relazione alla tipologia dei servizi erogati dal Centro secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente Statuto. 3. L'assegnazione ai Dipartimenti avviene sulla base di una proposta presentata dai medesimi. La proposta, sottoscritta da uno o piu' Dipartimenti interessati, deve essere accuratamente motivata e trovare fondamento nelle linee di ricerca condotte e negli obiettivi dei corsi di studio incardinati nelle relative strutture.

Art. 41
Revisione dello statuto
1. La revisione dello Statuto spetta al Senato Accademico che delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. L'iniziativa per la revisione dello Statuto e' promossa dal Rettore o da un terzo dei componenti del Senato Accademico o da un Consiglio di Dipartimento.

Art. 42 Adeguamento dei Regolamenti di Ateneo alle disposizioni dello Statuto
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, i Regolamenti di Ateneo di cui all'art. 21, cc. 3, 4 e 5, vengono adeguati alle disposizioni dello Statuto medesimo. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, tutti i Regolamenti vengono adeguati alle disposizioni dello Statuto medesimo. Entro lo stesso termine l'Ateneo procede al riordino nonche' ad una generale razionalizzazione e semplificazione dei Regolamenti.

Art. 43
Entrata in vigore dello statuto
1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
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