Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 maggio 2012
Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'»;
Visto l'art. 35, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1, in base al quale al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Le assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono comportare, secondo i criteri di contabilita' nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
b) i crediti di cui al medesimo comma 1 maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla stessa lettera b) puo' essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalita' di assegnazione nonche' le modalita' di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilita' di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla summenzionata lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella legge di bilancio;
Considerato che, ai sensi della suddetta lettera b) del comma 1 dell'art. 35 del citato decreto-legge n. 1 del 2012, occorre definire le modalita' dell'estinzione dei crediti ivi indicati, maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla citata lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro;
Considerato, altresi', che ai sensi della medesima disposizione di cui alla richiamata lettera b) occorre stabilire le caratteristiche dei suddetti titoli e le relative modalita' di assegnazione nonche' le modalita' di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, quale controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilita' di cui alla richiamata lettera a);
Tenuto conto che, per quanto disposto ai sensi della citata lettera a), i debiti delle amministrazioni statali connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi che possono essere estinti secondo la procedura ivi indicata sono quelli, iscritti come residui passivi accertati al 31 dicembre 2011 sul conto del bilancio nonche' i residui andati in perenzione ed iscritti sul conto del patrimonio;
Tenuto conto, altresi', che ai sensi della predetta disposizione di cui al comma 1, la suddetta estinzione di crediti non dovra' in ogni caso comportare un peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
Ritenuto che, ove le richieste di estinzione di crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011, mediante assegnazione di titoli di Stato, presentate dai soggetti creditori di cui al suddetto comma 1, lettera b), superino il limite massimo di 2.000 milioni di euro, si potra' provvedere, con un successivo decreto, all'incremento di tale limite con conseguente assegnazione di ulteriori titoli di Stato e con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a), comunque entro l'importo massimo di 2.700 milioni di euro;
Ritenuto che, ai sensi dello stesso art. 35, comma 1, occorre determinare le modalita' di presentazione delle suddette richieste di estinzione dei crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi di cui sopra, nonche' stabilire le procedure per la rilevazione dei crediti stessi;
Ritenuto che occorre prevedere le modalita' di versamento da parte della competente struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei citati titoli di Stato assegnati, di una ulteriore quota, fino a 2.000 milioni di euro, delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»;

Decreta:

Art. 1

1. I soggetti titolari dei crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, come definiti ai sensi del comma 3, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta complessivamente inferiore ad euro 1.000, che intendono avvalersi della facolta' prevista dalla lettera b), comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, possono richiedere, con apposita domanda, da indirizzare all'Amministrazione statale che ha usufruito della fornitura ed ha assunto il relativo impegno contabile, l'estinzione dei crediti stessi mediante l'assegnazione di titoli di Stato. In caso di fusione la domanda deve essere presentata dalla societa' incorporante o risultante dalla fusione.
2. Ai fini della determinazione del limite di cui al comma 1, nella domanda di assegnazione dei titoli si deve far riferimento all'importo del credito al netto di eventuali rimborsi o compensazioni parziali o totali, eventualmente gia' ottenuti o effettuate.
3. Ai fini della richiesta di cui al precedente comma 1, si intendono per crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, le somme dovute da amministrazioni statali per forniture di beni e servizi gia' avvenute, per le quali non si e' ancora verificato il pagamento e che hanno generato residui passivi iscritti in bilancio al 31 dicembre 2011, o residui perenti ai fini amministrativi iscritti sul conto del patrimonio ai sensi della normativa vigente. Il pagamento di dette somme non deve comportare un peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri di contabilita' nazionale. Pertanto, ai fini del presente decreto, i crediti connessi a transazioni commerciali sono individuabili, secondo i criteri della contabilita' nazionale, nell'ambito delle spese per consumi intermedi delle Amministrazioni dello Stato.
4. Le domande devono essere presentate, secondo le modalita' previste dai successivi articoli 2 e 3, entro il 28 giugno 2012, al Ministero debitore.
 
Art. 2

1. Le domande, redatte su fac-simile dei modelli allegati al presente decreto e scaricabili dal sito internet http://www.mef.gov.it/, http://www.dt.tesoro.it/it/, http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ devono essere presentate mediante la consegna agli uffici competenti del Ministero debitore, che ne rilasciano ricevuta, ovvero inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso si considera come data di presentazione quella di spedizione.
2. La domanda di estinzione dei crediti deve indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita del soggetto creditore ovvero denominazione della societa' o ente;
b) il codice fiscale;
c) la residenza ovvero la sede legale e, se diverso, anche il domicilio fiscale;
d) l'amministrazione statale debitrice;
e) l'ammontare del credito, la data della stipula dell'atto da cui deriva la transazione commerciale relativa alla fornitura di beni e servizi, nonche' gli estremi identificativi del titolo che da' diritto al pagamento (ad esempio fattura);
f) l'importo del credito eventualmente gia' utilizzato a titolo di compensazione per il pagamento di imposte, in conformita' a disposizioni di legge o di cui si e' eventualmente gia' ottenuto un rimborso parziale;
g) l'ammontare del credito di cui si chiede l'estinzione mediante titoli di Stato, al netto degli importi di cui alla precedente lettera f), quantificato con valori multipli dell'importo di € 1.000;
h) l'ammontare del credito rimanente rispetto a quello di cui alla precedente lettera g) di cui si chiede l'estinzione secondo le procedure ordinarie;
i) l'indicazione della banca di accredito dei titoli e del relativo codice ABI.
3. La domanda di estinzione deve essere sottoscritta dal creditore ovvero dal suo rappresentante legale o negoziale. Ad essa va allegata la documentazione concernente la transazione commerciale di riferimento.
 
Art. 3

1. Gli uffici dell'amministrazione statale debitrice verificano l'avvenuta assunzione dell'impegno contabile e rilevano l'importo del credito esistente che puo' essere estinto mediante assegnazione di titoli di Stato, verificando la persistenza delle situazioni giuridiche soggettive e l'effettiva sussistenza dei prescritti requisiti di liquidita' ed esigibilita'; procedono inoltre alla verifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) ed al relativo regolamento attuativo adottato con decreto ministeriale del 18 gennaio 2008, n. 40.
2. Gli uffici di cui al comma 1 del presente articolo ordinano i crediti che presentano i suddetti requisiti, secondo il seguente ordine di precedenza:
a) per anno, a partire dal meno recente;
b) nell'ambito dello stesso anno, secondo la data del titolo che da' diritto al pagamento;
c) nell'ambito della stessa data, secondo gli importi meno elevati.
3. Gli uffici suddetti, per ogni esercizio finanziario, verificano altresi' la relativa iscrizione delle somme impegnate nel conto dei residui passivi e producono le liste dei crediti da estinguere mediante assegnazione di titoli di Stato, separatamente per i residui passivi al 31 dicembre 2011 e per i residui andati in perenzione, per i quali deve essere specificamente indicata la partita di riferimento nell'anagrafe dei residui passivi perenti. Ciascuna delle predette liste deve contenere, per ciascun richiedente:
a) i dati dell'istanza;
b) l'ammontare del credito spettante complessivo;
c) l'ammontare del credito spettante da rimborsare mediante titoli di Stato;
d) l'ammontare del credito spettante da rimborsare mediante le procedure ordinarie;
e) gli estremi del decreto di impegno e la relativa data di emanazione;
f) il pertinente capitolo, piano gestionale e lo stato di previsione del bilancio dello Stato, sul quale e' stato effettuato l'impegno stesso;
g) il giustificativo di spesa;
h) la clausola (solo per la lista dei residui perenti).
4. I suddetti uffici trasmettono le liste di cui al comma 3, sottoscritte dal titolare dell'ufficio, aggregate in modo tale che i singoli crediti siano raggruppati per banca di appoggio e creditore, entro il 31 luglio 2012 ai coesistenti Uffici centrali del bilancio. L'Ufficio centrale del bilancio verifica l'iscrizione delle somme nel conto dei residui passivi al 31 dicembre 2011, ovvero accerta la corrispondenza tra le partite debitorie iscritte nell'anagrafe dei residui perenti e le situazioni giuridiche soggettive perfezionate riferibili a soggetti terzi rispetto all'amministrazione. Qualora l'Ufficio centrale del bilancio rilevi l'esistenza di irregolarita' non considerate dall'ufficio dell'amministrazione debitrice, a favore dei soggetti contenuti nelle liste, restituisce le liste stesse all'ufficio medesimo per i necessari aggiornamenti. L'ufficio, effettuate le correzioni richieste, predispone le liste dei crediti definitive e le invia per l'inoltro all'Ufficio centrale del bilancio entro il 31 agosto 2012.
5. Gli Uffici centrali del bilancio entro il 28 settembre 2012 trasmettono le liste di cui al comma precedente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, secondo modalita' che saranno dettagliate con successiva circolare attuativa della stessa Ragioneria generale dello Stato.
6. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato verifica con riferimento alle richieste pervenute la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3.
7. Al termine della attivita' di cui al comma 6, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato trasmette al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 ottobre 2012, l'elenco dei creditori con l'indicazione degli importi da estinguere.
 
Art. 4

1. Il Dipartimento del tesoro, acquisito l'elenco dei creditori aventi diritto al rimborso, con l'indicazione degli importi dei crediti da estinguere, procede all'emissione ed all'assegnazione dei titoli tramite la Banca d'Italia e provvede a comunicare al Dipartimento delle finanze ed all'Agenzia delle entrate l'importo dei titoli in corso di assegnazione, ai fini del corrispondente versamento da parte dell'Agenzia medesima del controvalore dei titoli di Stato, sull'apposito capitolo n. 5060 (capo X) dell'entrata del bilancio dello Stato, mediante utilizzo di quota parte delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», entro il limite di 2.000 milioni di euro.
2. Ai creditori verranno assegnati speciali Certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1° novembre 2012 e scadenza 1° novembre 2016, con taglio minimo di 1.000 euro, a tasso d'interesse fisso pagabile in rate semestrali posticipate, che verra' determinato con il decreto di emissione dei predetti Certificati di credito, secondo le condizioni di mercato alla data di emanazione del medesimo.
3. Una volta comunicata da parte del Dipartimento del tesoro al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'avvenuta emissione dei titoli di Stato, sui capitoli su cui sono iscritti i residui passivi verranno registrate economie di bilancio, sul conto del patrimonio saranno cancellate le partite debitorie, per un importo corrispondente all'ammontare dei titoli emessi.
 
Art. 5

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2012

Il Ministro: Monti
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6 Economie e finanze, foglio n. 32
 
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