Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 29 maggio 2012 |
Modifiche ed integrazioni al decreto 28 dicembre 2011, recante procedure e modalita' attuative degli adempimenti connessi alle disposizioni del decreto 10 novembre 2011, relativamente al controllo della commercializzazione dei prodotti ittici, ai sensi del Reg. (CE) n. 1224/09. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008,»; Visto il regolamento (CE) 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto in particolare il titolo V del citato regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione» le cui norme impongono agli Stati di istituire un regime di controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto; Visto il regolamento (UE) n. 404/11 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante «Modalita' di applicazione del regolamento (CE) 1224/09 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»; Visto in particolare il titolo IV di tale regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto ministeriale del 10 novembre 2011, finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al titolo V del regolamento (CE) 1224/2009 ed al titolo IV del regolamento (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilita' e di registrazione, nonche', gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca; Visto in particolare l'art. 9 del decreto ministeriale del 10 novembre 2011 che prevede che le procedure e le modalita' attuative degli adempimenti ivi recate vengano individuate con successivi decreti del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Visto il decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n. 155, recante procedure e modalita' attuative degli adempimenti connessi alle disposizioni del decreto ministeriale 10 novembre 2011 relativamente al controllo della commercializzazione dei prodotti ittici ai sensi del regolamento (CE) 1224/09; Considerato che, a conclusione della prima fase applicativa dei citati decreti, risulta opportuno ridefinire gli elementi identificativi della partita nonche' precisare la tempistica relativa alla trasmissione elettronica delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di assunzione in carico e nelle note di vendita; Ravvisata pertanto l'esigenza di procedere alle relative modifiche e integrazioni al sopra citato decreto direttoriale n. 155 del 28 dicembre 2011;
Decreta:
Art. 1 Suddivisione in partite
L'art. 3 del decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n. 155, e' sostituito dal seguente: «Al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 10 novembre 2011, ciascuna partita dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve essere identificata dal numero UE del/dei peschereccio/i ovvero del nome del sito di acquacoltura, dalla data dello sbarco nonche' dal numero progressivo annuale riferito alla partita (es.: numero UE peschereccio/01.01.2010/0001)». |
| Art. 2 Dichiarazioni di assunzione in carico
All'art. 5, comma 2 del decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n. 155, le parole «Per gli adempimenti di cui all'art. 6, commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «Per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2». |
| Art. 3 Note di vendita
Il comma 1 dell'art. 6 del decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n. 155, e' sostituito dal seguente: «La nota di vendita in formato cartaceo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 10 novembre 2011 deve essere compilata in conformita' al modello di cui all'allegato C al presente decreto e deve essere presentata entro 48 ore dal completamento della prima vendita alle Autorita' marittime competenti per luogo di sbarco». All'art. 6, comma 2 del decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n. 155, le parole «Per gli adempimenti di cui all'art. 7, commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «Per gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 2». Il presente decreto, inviato all'organo di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' divulgato attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it.
Roma, 29 maggio 2012
Il direttore generale: Abate |
|
|
|