Gazzetta n. 142 del 20 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 maggio 2012
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per alcuni lavoratori della societa' «Coges Finanziaria SpA».(Decreto n. 66060).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato-regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;
Visto il decreto interministeriale n. 60973 del 28 luglio 2011, con il quale e' stata autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 marzo 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 46 unita' lavorative, della societa' «COGES Finanziaria S.p.a.», dipendenti presso le sedi di:
Rimini 25 lavoratori;
Roma 9 lavoratori;
Milano 4 lavoratori;
Bologna un lavoratore;
Ancona 2 lavoratori;
Firenze 4 lavoratori;
Frosinone un lavoratore;
Visto il decreto interministeriale n. 62755 dell'11 novembre 2011, con il quale e' stata autorizzata, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 maggio 2011, in favore di un numero massimo di 42 lavoratori della societa' «COGES Finanziaria S.p.a.», dipendenti presso le sedi di:
Rimini 25 lavoratori;
Roma 6 lavoratori;
Milano 4 lavoratori;
Bologna 2 lavoratori;
Ancona un lavoratore;
Firenze 3 lavoratori;
Frosinone un lavoratore;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 6 ottobre 2011, relativo alla societa' «COGES Finanziaria S.p.a.», per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Visti gli assensi delle regioni Emilia-Romagna (14 ottobre 2011), Lombardia (17 ottobre 2011), Toscana (28 ottobre 2011), Lazio (9 novembre 2011) e Marche (17 ottobre 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' «COGES Finanziaria S.p.a.», in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda «COGES Finanziaria S.p.a.»;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 ottobre 2011, in favore di un numero massimo di 42 lavoratori della societa' «COGES Finanziaria S.p.a.», dipendenti presso le sedi di:
Rimini 25 lavoratori;
Roma 6 lavoratori;
Milano 4 lavoratori;
Bologna 2 lavoratori;
Ancona un lavoratore;
Firenze 3 lavoratori;
Frosinone un lavoratore.
I lavoratori della sede di Rimini saranno sospesi a rotazione entro il limite massimo del 95% dell'orario contrattuale.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 dicembre 2011.
A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 172.199,72.
Matricola INPS: 3204004773.
Pagamento diretto: si.
 
Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 172.199,72 gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
il Vice Ministro delegato
Grilli
 
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