Gazzetta n. 142 del 20 giugno 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 28 maggio 2012 |
Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare l'art. 1, comma 5; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"ed, in particolare, l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformita' del trattamento sul diritto agli studi universitari" tuttora in vigenza, ed, in particolare, l'art. 13, comma 5; Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2011, con il quale sono stati definiti i Paesi a "basso sviluppo umano" caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi; Ritenuto di dover aggiornare la lista dei Paesi individuati nel medesimo decreto ministeriale 2 maggio 2011; Vista la comunicazione resa in data 17 aprile 2012 dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo - Ufficio VIII - in ordine alla lista dei Paesi in via di sviluppo del DAC (Comitato di aiuto allo sviluppo) dell'OCSE, beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS);
Decreta:
Art. 1
Ai fini della valutazione della condizione economica, per l'erogazione dei rispettivi interventi, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse, agli studenti provenienti dai Paesi che di seguito si riportano: Afganistan Angola Bangladesh Benin Bhutan Burkina Faso Burundi Cambogia Central African Rep. Chad Comoros Congo Dem. Rep. Djibouti Equatorial Guinea Eritrea Ethiopia Gambia Guinea Guinea Bissau Haiti Kenya Kiribati Korea, Dem. Rep. Kyrgyz Rep. Laos Lesotho Liberia Madagascar Malawi Mali Mauritania Mozambique Myanmar Nepal Niger Rwanda Samoa Sao Tome & Principe Senegal Sierra Leone Solomon Islands Somalia South Sudan Sudan Tanzania Tajikistan Timor-Leste Togo Tuvalu Uganda Vanuatu Yemen Zambia Zimbabwe |
| Art. 2
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per l'anno accademico 2012/2013. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 2012
Il Ministro: Profumo |
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