Gazzetta n. 141 del 19 giugno 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2012 |
Scioglimento del consiglio comunale di Rivarolo Canavese e nomina della commissione straordinaria. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nel comune di Rivarolo Canavese (Torino), gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008; Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la criminalita' organizzata locale; Ritenuto che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio per gli interessi della collettivita' e determina lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale; Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Rivarolo Canavese, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale; Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2012;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio comunale di Rivarolo Canavese (Torino) e' sciolto per la durata di diciotto mesi. |
| Art. 2
La gestione del comune di Rivarolo Canavese (Torino), e' affidata alla commissione straordinaria composta da: dott. Massimo Marchesiello - viceprefetto; dott. Gaetano Losa - viceprefetto aggiunto; dott.ssa Angela Pagano - dirigente II fascia, area I. |
| Art. 3
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 25 maggio 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2012 Registro n. 4 Interno, foglio n. 212 |
| Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il comune di Rivarolo Canavese (Torino), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' dell'amministrazione, il buon andamento e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nell'ambito del procedimento penale n. 6191/07 RGNR della DDA di Torino che ha portato all'emanazione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere a carico di 150 persone, tra cui il segretario generale del predetto comune, sono emersi elementi circa possibili infiltrazioni della 'ndrangheta nell'ente, che hanno indotto il prefetto di Torino, con decreto del 16 agosto 2011, successivamente prorogato, a disporre l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito. All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione della competente autorita' giudiziaria, ha redatto l'allegata relazione in data 6 marzo 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti di amministratori locali con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La criminalita' organizzata, radicata da anni nella periferia di Torino e nel canavese, ha fatto in modo di insinuarsi gradualmente tra le maglie della societa' civile e della pubblica amministrazione al fine di fruire degli utili derivanti dall'imponente sviluppo economico, prediligendo rapporti pseudo amicali con gli esponenti politici locali mediante una trattativa pacifica e foriera di soddisfazioni economiche per tutte le parti in causa. Tale subdolo modus operandi si connota per manifestazioni non visibili nel contesto locale ed apparentemente lontane dalle metodologie mafiose, risultando ancor piu' pericoloso in quanto non avvertito dalla societa' civile. Il radicamento della malavita nel territorio costituisce il presupposto primario per il ricorso a provvedimenti di rigore in virtu' del fatto che le cosche, con la loro peculiare organizzazione, hanno capacita' di infiltrazione nel tessuto sociale, economico e politico-istituzionale, agendo in ambiti apparentemente leciti, ma di fatto inquinati dall'influenza che esse sono in grado di esercitare. Infiltrazioni malavitose sono gia' state accertate nel comune di Leini, limitrofo a Rivarolo Canavese, destinatario del provvedimento di rigore ai sensi del citato art. 143, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2012. Dagli accertamenti investigativi e' emersa la presenza di una fitta rete di connivenze e cointeressenze tra amministratori, esponenti del mondo imprenditoriale e le locali cosche anche a Rivarolo Canavese dove e' risultato che soggetti legati alla criminalita' organizzata perseguono finalita' ed agiscono con metodi tipici delle associazioni mafiose, con mire espansive della dimensione affaristica e con l'obiettivo di condizionare, a proprio vantaggio, l'amministrazione in cambio dell'appoggio in occasione di consultazioni elettorali. In particolare, dalle risultanze delle indagini della magistratura e' emerso che, nel corso della tornata elettorale del 2009, il sindaco di Rivarolo Canavese e' stato sostenuto, con l'intermediazione del segretario generale nonche' direttore generale del comune e di esponenti della 'ndrangheta canavesana, poi arrestati nel corso dell'inchiesta relativa al citato procedimento penale, da soggetti contigui alla criminalita' organizzata i quali, procurando i voti a sostegno del proprio candidato, miravano ad ottenere agevolazioni nella conduzione degli interessi imprenditoriali della malavita. Analogo intervento di mediazione e' stato svolto per canalizzare le preferenze elettorali in favore di un consigliere comunale di Rivarolo Canavese, effettivamente eletto consigliere anche in altra amministrazione. Il supporto di membri delle cosche era gia' stato assicurato anche nel corso delle consultazioni amministrative dell'aprile 2008, nei confronti del candidato sindaco poi risultato eletto, attraverso l'attivazione della rete mafiosa e con l'avvio di trattative finalizzate alla raccolta di voti di elettori che dimorano al di fuori del territorio comunale. Il sindaco di Rivarolo Canavese aveva gia' svolto lo stesso mandato nella precedente consiliatura ed era gia' presente nel consiglio comunale eletto nel 1994 e nel 1998. In occasione delle tornate elettorali del 2008 e del 2009 emerge la figura di un affiliato alla 'ndrangheta, ritenuto elemento di spicco del sistema di infiltrazione della criminalita' all'interno delle istituzioni per il ruolo di collegamento con amministratori locali, politici ed imprenditori, svolto in favore di tutta l'organizzazione mafiosa. Elementi significativi di cointeressenze, che si sono rivelati sintomatici dell'interesse malavitoso alla penetrazione nelle amministrazioni pubbliche per condizionarne il funzionamento, sono stati riscontrati anche nei rapporti tra detto esponente della locale cosca e un amministratore del comune di Leini, responsabile della dissoluzione di quell'ente, entrambi soci di fatto di ditte che hanno lavorato anche per la realizzazione di un complesso residenziale a Rivarolo Canavese. Gli accertamenti ispettivi hanno posto in evidenza il rilevante numero di imprese, i cui titolari appartengono a sodalizi criminali o condividono con questi ultimi interessi, relazioni di affari o rapporti parentali, che hanno reiteratamente effettuato lavori per conto del comune. La gran parte degli affidamenti e' stata caratterizzata da un'indebita ingerenza degli organi politici sull'operato dell'apparato burocratico, in contrasto con il principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione da quelli gestionali. La giunta, in alcuni casi, si e' sovrapposta alla dirigenza del comune, guidando l'amministrazione nella scelta delle ditte che dovevano realizzare i lavori, spesso indicando la procedura negoziata quale modalita' di individuazione del contraente e talora stabilendo il numero di imprese da invitare. Indice rivelatore di anomale cointeressenze e', altresi', la riorganizzazione burocratica disposta dal sindaco che, all'indomani del suo insediamento, ha affidato l'incarico di responsabile del servizio lavori pubblici prima al segretario generale e poi ad un tecnico, con diversa esperienza professionale, incaricato anche di svolgere ulteriori compiti istituzionali. Di tale situazione si sono avvantaggiate ditte controindicate che hanno portato a termine interventi di interesse comunale, tra i quali nella relazione prefettizia vengono evidenziati quelli relativi al rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica, la ristrutturazione della copertura di un fabbricato, la sistemazione del perimetro del cimitero e la realizzazione del parcheggio ad esso adiacente nonche' le opere di difesa idraulica di un torrente. Le modalita' all'affidamento dei lavori presentano peraltro numerose irregolarita' procedurali. Sintomatico dell'avvenuta penetrazione della 'ndrangheta all'interno dell'ente e' l'affidamento dei lavori effettuati presso un centro polisportivo, per la cui esecuzione la giunta comunale ha deliberato di invitare a trattativa privata cinque ditte, individuate dal responsabile del competente ufficio comunale, i cui titolari, nella quasi totalita' dei casi, sono riconducibili a personaggi legati alla criminalita' organizzata. Peraltro, la ditta aggiudicataria dei lavori avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per irregolarita' nella presentazione della documentazione. Una ulteriore circostanza, indicativa della capacita' di infiltrazione delle imprese controindicate nell'ente, riguarda la demolizione di un immobile gia' adibito a scuola elementare: la procedura di affidamento dei lavori e' connotata da anomalie ed irregolarita'. Nell'occasione, i preventivi di spesa presentati dalle ditte interessate alla realizzazione degli interventi erano pervenuti all'ente in data anteriore alla deliberazione con la quale la giunta ha approvato il progetto esecutivo dell'opera, dando atto che si sarebbe proceduto all'appalto del primo lotto con il sistema della procedura negoziata, previo invito di cinque imprese che avevano manifestato interesse a partecipare all'appalto medesimo. I lavori sono stati aggiudicati in carenza della valutazione di congruita' e sono stati caratterizzati da un iter procedurale non conforme alla vigente normativa. Gli accertamenti svolti dalla commissione d'indagine hanno fatto emergere l'interesse degli esponenti dell'associazione criminale all'edilizia privata del comune di Rivarolo Canavese, oltre quello manifestato per i lavori pubblici dell'ente. Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2010 il comune ha attuato una tecnica pianificatoria per la rilocalizzazione e la ridistribuzione sul territorio della capacita' edificatoria, attraverso l'approvazione di varianti al piano regolatore generale, che sono consentite se non modificano i principi informatori del piano e del suo dimensionamento. Le varianti adottate dal comune si sono invece rivelate strutturali, determinando una situazione di fatto che impedisce di accertare che il dimensionamento garantisca il soddisfacimento dei requisiti minimi di legge. La condotta dell'amministrazione in materia di regolamentazione urbanistica ha dato luogo ad istanze sempre piu' numerose che hanno provocato il ricorso a nuove varianti parziali, realizzando cosi' un sistema che ha posto in secondo piano il soddisfacimento dell'interesse pubblico generale e, di fatto, ha favorito persone legate alla criminalita' organizzata. La commissione d'indagine, a tal riguardo, ha posto in evidenza la questione relativa alla realizzazione, in un'area di proprieta' di un esponente malavitoso, di una rotatoria prevista nella pianificazione comunale attinente un complesso residenziale, il cui iter procedurale e' connotato da una serie di anomalie e si e' concluso con l'accoglimento da parte del comune della richiesta di spostamento della sede della rotonda da parte del proprietario del suolo. Le indagini hanno appurato lo stretto legame intercorrente tra il sostegno elettorale e le opportunita' di lavoro per le ditte collegate alla criminalita' organizzata. E' il caso di una nota famiglia di costruttori edili, legata ad esponenti della 'ndrangheta del canavese, che con l'intermediazione del segretario comunale ed interfacciandosi con un elemento di spicco della cosca, si sarebbe impegnata a favorire l'elezione del primo cittadino, quale contropartita per i lavori effettivamente realizzati in un complesso residenziale plurifamiliare, compreso nel piano di edilizia economico popolare, nonche' in un ulteriore plesso, in corso di esecuzione. E' emerso anche che il predetto esponente della cosca gestisce, tra altre imprese controindicate, la ripartizione delle diverse opere correlate alla costruzione degli alloggi, quali gli scavi, le opere murarie, la predisposizione degli impianti, la decorazione e la carpenteria che, nel complesso, ammontano a diverse centinaia di migliaia di euro. Dalla relazione elaborata dalla commissione di indagine emerge una ulteriore vicenda riguardante la ristrutturazione di un immobile per la successiva destinazione a centro espositivo fieristico e a teatro, emblematica della conduzione dell'ente da parte degli amministratori in elusione dei principi di trasparenza, legalita' ed economicita'. L'intervento, non essendo classificabile come opera pubblica ne' come opera di edilizia privata per l'assenza di titoli abilitativi, si e' concretizzato in un abuso edilizio. La struttura non e' dotata di agibilita' e la sua utilizzazione pubblica, per eventi che possono richiamare anche un rilevante numero di persone, e' stata effettuata con permessi provvisori rilasciati dal sindaco ed e' oggi sospesa. Non va sottaciuto che in occasione degli interventi di ristrutturazione del teatro e del centro fieristico e' stata peraltro costituita una societa' pubblica a responsabilita' limitata, al cui capitale partecipa il comune per il 51% ed un consorzio per il 49%, la quale fin dalla nascita, nel 2006, e' stata costantemente priva di mezzi e personale, finanziariamente sostenuta attraverso operazioni di dubbia legittimita' ed opportunita'. Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Rivarolo Canavese che, disattendendo ogni principio di buon andamento, imparzialita' e trasparenza, hanno compromesso il regolare funzionamento dei servizi con grave pregiudizio degli interessi della collettivita'. Ritengo pertanto che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Rivarolo Canavese (Torino), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 22 maggio 2012
Il Ministro dell'interno: Cancellieri PREFETTURA DI TORINO ____ Torino, 6 marzo 2012
Al Ministro dell'interno - Roma Prot. n. 417/3/OES Oggetto: Amministrazione comunale di Rivarolo Canavese (Torino) - Accesso effettuato ai sensi dell'art. 143 TUEL. Di seguito a precorsa corrispondenza, concernente l'accesso al comune di Rivarolo Canavese, si comunica che la commissione all'uopo nominata ai sensi dell'art. 143 TUEL ha concluso gli accertamenti e ha depositato l'allegata relazione finale. L'argomento e' stato, altresi', trattato in una seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presente la competente autorita' giudiziaria. Dagli approfonditi accertamenti svolti dalla Commissione, dal dettagliato rapporto prodotto dall'Arma dei Carabinieri, nonche' dalla disamina svolta in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, si ritiene che sussistano i presupposti per sottoporre alle valutazioni della Signoria Vostra la possibilita' di proporre lo scioglimento del consiglio comunale di Rivarolo Canavese ai sensi dell'art. 143, commi 1 e 2 del TUEL approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ragioni di seguito esposte. In base alla giurisprudenza formatasi sull'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il primo presupposto per il ricorso ai provvedimenti previsti dalla norma medesima e' costituito dalla accertata diffusione sul territorio della criminalita' organizzata (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sezione I, 19 maggio 2011, n. 4370). Al riguardo, va evidenziato che, sin dal 1993, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia rilevava l'esistenza in zona della criminalita' organizzata e, piu' di recente, nel luglio dello scorso anno, il Presidente Sen. Pisanu ha dichiarato pubblicamente che «... a Torino e provincia la 'ndrangheta ha un radicamento fortissimo». Infine nel corso dell'audizione tenutasi il 21 giugno 2011 dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia, il omissis ..., delegato dalla Direzione nazionale antimafia al collegamento investigativo per il Piemonte, ha evidenziato che nelle recenti inchieste giudiziarie si riferisce di infiltrazioni in alcuni comuni tra cui Rivarolo Canavese. Sulla presenza della 'ndrangheta in provincia di Torino e sulla sua capacita' di penetrazione nel tessuto socio-economico e istituzionale e' intervenuto il procedimento penale ... omissis ... R.G.N.R. della D.D.A. di Torino (inchiesta «MINOTAURO»), che ha portato all'arresto di circa 150 persone, tra cui ... omissis ... Accertata, quindi, la sussistenza del primo presupposto previsto dalla normativa vigente, si ritiene di dover soffermare l'attenzione in ordine alla presenza di «elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi». L'inchiesta «MINOTAURO» ha delineato l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso operante nella provincia di Torino articolata su nove «locali» di 'ndrangheta, tre dei quali nel Canavese, cui va aggiunta una 'ndrina distaccata definita «bastarda», coordinata da ***, che opera nei comuni di ... omissis ... E' emerso dalle indagini come tali strutture, operando con i criteri dell'associazione mafiosa, agiscano in virtu' della forza di intimidazione che deriva dal vincolo associativo e dall'omerta', non solo compiendo reati, alcuni dei quali particolarmente efferati (si sono citati a titolo di esempio gli omicidi *** e ***), ma abbiano la capacita' di infiltrarsi nel tessuto sociale, economico e politico-istituzionale agendo in ambiti apparentemente leciti, ma di fatto inquinati proprio dall'influenza che l'associazione nel suo complesso e' in grado di esercitare. Questa influenza e' certamente riconosciuta, e qui si inserisce la vicenda del ... omissis ..., in favore del quale opera, in occasione delle elezioni al ... omissis ... del ... omissis ..., una sorta di «comitato elettorale» composto dal *** del omissis ..., ***, da *** discusso personaggio trasversale noto alle cronache giudiziarie di alcuni anni or sono e comunque ritenuto esponente del «locale di ... omissis ...», nonche' ***, imprenditore della zona, tutti arrestati nell'ambito dell'inchiesta «MINOTAURO». In occasione di quelle consultazioni elettorali, il predetto «comitato» *** organizza la campagna avendo come riferimento esponenti della 'ndrangheta e va a ricercare i voti della c.d. ... omissis ..., cosi' rivolgendosi ad ambienti contigui alla criminalita' organizzata. In tale ambito, centrale appare la figura di ***, affiliato alla 'ndrangheta, esponente del «locale di ... omissis ...», ... omissis ... del capo della stessa ***, il quale appare come fulcro del sistema di infiltrazione della criminalita' organizzata. Secondo le indagini, *** sarebbe uomo stabilmente inserito, come si e' detto, nel «locale» di 'ndrangheta di ... omissis ... e rivestirebbe un ruolo di collegamento, in favore di tutta l'organizzazione, con amministratori locali, politici ed imprenditori. Emblematico di questa sua centralita' e' quanto emerso da un servizio di osservazione effettuato dai Carabinieri nel 2007 presso la sua abitazione, che ha documentato una vasta riunione con imprenditori della provincia di Torino a lui vicini. *** ha rapporti con ***, tratto in arresto omissis ... all'associazione di matrice 'ndranghetistica, gia' ... omissis ... I due sono, di fatto, soci nella «***» e nella «***», societa' appartenenti anche a ***, indicato come esponente del «locale» di 'ndrangheta di ... omissis ... Altro esempio della capacita' di infiltrazione della compagine criminale e' ***, secondo quanto emerso dalle indagini, il referente della citata «bastarda». Egli instaura rapporti con amministratori locali, apparentemente al fine di condurre a termine i propri affari, come emerge, in maniera eloquente, da svariate intercettazioni telefoniche raccolte nell'ambito di diversi procedimenti penali e confluite nell'inchiesta «MINOTAURO». Come risulta dalla nota informativa dei Carabinieri del omissis .., egli intrattiene rapporti diretti con ... omissis ... di Rivarolo Canavese ***, al quale chiede direttamente, ottenendolo a strettissimo giro, un appuntamento per rappresentargli non meglio precisate situazioni e grazie ai cui buoni rapporti progetta ... omissis ... In merito all'identificazione di imprenditori, che hanno effettuato lavori per conto del comune di Rivarolo Canavese, collegati direttamente o indirettamente con la criminalita' organizzata, e' stata evidenziata la vicinanza, non solo per il grado di parentela, tra *** ed omissis ...***, proprietario ed amministratore della «***». Unitamente al omissis ... e' altresi' titolare dell'impresa individuale «***». Entrambe le ditte dei *** hanno eseguito diversi lavori pubblici per svariati importi per conto del comune di Rivarolo, realizzando anche ... omissis ... Da diverse intercettazioni emerge una stretta collaborazione professionale tra *** e ***. I due si scambiano frequentemente operai ed artigiani delle rispettive societa' ed intrattengono discussioni dalle quali pare evidenziarsi la consapevolezza, dell'uno e dell'altro, di appartenere ad un'unica «famiglia», dove esiste il rispetto dei ruoli. Particolarmente forte emerge la necessita', da parte di entrambi, di trasmettere un senso di unitarieta' a chi sta al di fuori del loro gruppo. Le indagini avrebbero anche dimostrato l'esistenza di uno stretto legame tra *** ed i titolari della «***» i quali hanno effettuato anche vari lavori pubblici con assegnazioni mediante conferimento diretto o procedura negoziata, per conto del comune di Rivarolo Canavese. La «***» ha legami societari con imprenditori coinvolti nell'inchiesta MINOTAURO come la famiglia ... omissis ... e ***. Quest'ultimo, anch'egli aggiudicatario di lavori pubblici da parte del comune di Rivarolo Canavese, e' stato, insieme con, *** omissis ... *** ed a ***, parte attiva nel comitato elettorale che sosteneva la candidatura omissis ... di ***. *** e ***, per il tramite di ***, avrebbero contattato ***, risultato essere, in base agli approfondimenti effettuati, il responsabile della 'ndrangheta a Torino e nel suo «hinterland», il quale avrebbe avviato una macchina organizzativa finalizzata a presentare *** ad alcuni degli affiliati alla 'ndrangheta piu' rappresentativi della provincia di Torino, ed avrebbe condotto con i due una trattativa finalizzata alla raccolta di voti in cambio di denaro. *** e' ***, a conclusione dell'indagine citata, sono stati sottoposti a misura cautelare in carcere per il reato previsto dall'art. 416-ter del codice penale per scambio elettorale politico mafioso. Si soggiunge che gli accertamenti hanno consentito di rilevare come i titolari di un'altra societa' aggiudicataria di lavori, la «***» (... omissis ...), di fatto avrebbero gestito il patrimonio immobiliare del ... omissis ... ed avrebbero curato l'avvio delle pratiche edilizie per conto di *** per la costruzione di due ville unifamiliari. Inoltre uno dei due soci, *** (... omissis ...), intratterrebbe, secondo le indagini, costanti rapporti di lavoro con esponenti della criminalita' o con persone a loro vicine, e si sarebbe, tra l'altro, occupato delle pratiche edilizie di ***, ***, dell'«***» della famiglia *** e di ***. Da ulteriori intercettazioni tra *** ed il *** ***, nonche' tra *** e ***, e' altresi' emerso che, allorquando quest'ultimo ha sollecitato l'approvazione, in consiglio comunale, di un omissis ... da lui seguito, avrebbe ricevuto assicurazione ... omissis ... dell'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno di una seduta consiliare prossima, tant'e' che, in effetti, questa si' e' poi tenuta alcuni giorni dopo la conversazione. Tra le imprese esecutrici di lavori pubblici per conto del comune, si annoverano anche la «***», la «***» e la «***», i cui titolari sarebbero legati a personaggi, di cui alcuni indagati ed altri condannati in primo grado per i reati di associazione per delinquere, corruzione e turbata liberta' degli incanti. I titolari delle tre ditte appena menzionate avrebbero intrattenuto rapporti di affari con ditte, direttamente od indirettamente, controllate da esponenti della criminalita' organizzata o da persone ad essa collegate. Gli accertamenti svolti hanno altresi' fatto emergere il coinvolgimento di alcuni membri delle organizzazioni mafiose nella campagna elettorale a favore di ***, candidato alle elezioni omissis ... tenutesi nel ... omissis ... e, nel corpo della relazione finale della commissione d'indagine, si sono evidenziati gli elementi da cui emerge con chiarezza il ruolo del ... omissis ... Le indagini hanno documentato che *** avrebbe contattato molti esponenti della 'ndrangheta per partecipare ad un pranzo, il giorno ... omissis ..., al «***», un omissis ... locale di omissis ... indetto per presentare loro il candidato ***, giuntovi insieme a *** e ***. Questo episodio non esaurisce il ventaglio delle situazioni di coinvolgimento di esponenti della 'ndrangheta nella campagna elettorale del *** *** per le elezioni omissis ... del ... omissis ... ***, infatti, oltre a promuovere l'incontro presso il *** di ***, sembra essersi spinto ben oltre. La c.d. omissis ... facente riferimento a *** e ***, si sarebbe gia' attivata in favore della candidatura di *** in occasione delle consultazioni ... omissis ..., quando egli, ... omissis ..., era stato eletto ... omissis ... In quell'occasione, uno dei candidati nella lista *** era ***, fratello di ***, convivente di ***, capo del «locale» di ... omissis ... *** e *** si sarebbero attivati a favore di *** (... omissis ...), poiche', come si evince dal contenuto di alcune conversazioni intercettate, *** riferisce al ... omissis ... di aver avuto occasione di discutere con ** affinche' questi girasse alcune preferenze di voto ad «***» (***). ***, tramite ... omissis ..., avrebbe contattato alcune persone dimoranti fuori dalla provincia di Torino, con omissis ... fine di procacciare preferenze in favore del candidato ***. La scelta di *** si sarebbe orientata nei confronti dei «***» e dei «***». La prima famiglia risulterebbe a capo del «locale» di ... omissis ..., una delle quattro articolazioni 'ndranghetistiche individuate in Liguria dalle indagini del procedimento penale n. omissis ... R.G. notizie di reato del tribunale di omissis ..., che ha evidenziato la presenza di un gruppo di affiliati alla criminalita' organizzata calabrese, operativo sul territorio ligure e suddiviso in quattro articolazioni territoriali collocate nei centri di ... omissis ... In ordine invece alla seconda famiglia, quella dei «***», si segnala che nell'ambito del procedimento penale n. omissis ... R.G.G.I.P. omissis ... del tribunale di omissis ... sarebbe stato individuato quale esponente del «locale» di ... omissis ..., ***. *** e *** avrebbero inoltre messo in contatto *** e ***, «***» di ... omissis ... il quale avrebbe dovuto trovare almeno cinque o sei famiglie disponibili a dare la loro preferenza al candidato ***. Si noti che *** era vittima di estorsione continuata ed aggravata, di cui si sono resi responsabili proprio *** ed un suo sodale, ***, tra il ... omissis ... e il ... omissis ..., entrambi condannati in appello, a tredici anni l'uno e a nove l'altro, con l'aggravante mafiosa. *** avrebbe altresi' organizzato almeno altri tre incontri elettorali per il candidato ***, tenutisi nelle zone di ... omissis ... Dal contenuto delle conversazioni intercettate, *** sembra riconoscere a *** il merito di aver raccolto almeno ... omissis ... voti in favore di ***. Quest'ultimo dovrebbe ritenersi consapevole dell'attivita' posta in essere da *** nel promuovere la sua candidatura, poiche' cio' si evince, oltre che dall'incontro presso il ***, anche dal contenuto delle intercettazioni, e di una in particolare, dell'... omissis ..., in cui ***, parlando con *** dell'esito delle consultazioni elettorali, farebbe anche riferimento ai voti garantiti dal costruttore *** e poi venuti meno. Al riguardo, *** lamenterebbe, tra l'altro, che, secondo lui, non avrebbe funzionato «omissis ... *** e ***, con il tramite di ***, ... omissis ..., avrebbero preso contatti con l'allora ... omissis ..., il quale si sarebbe reso disponibile a trovare persone disposte a votare il candidato *** (che ha di fatto ottenuto ... omissis ... preferenze nella provincia di ... omissis ..., di cui ... omissis ... nel solo capoluogo). Questa circostanza, che in prima battuta apparirebbe non particolarmente rilevante, assume invece valenza piu' significativa: il ***, infatti, e' stato coinvolto nelle indagini del procedimento penale n. omissis ... della Procura della Repubblica di omissis ... per i suoi rapporti con ***, appartenente alla 'ndrangheta omissis ...; ***, peraltro, aveva frequenti contatti con ***. Rilevanti appaiono anche i contatti tra *** e ***, il quale e' parente di *** ed e' titolare della «***» con sede legale in ... omissis ... Egli e' stato indagato nel procedimento penale n. omissis ... R.G.N.R. della DDA omissis ..., che ha portato all'arresto di sette persone ed all'interdizione per due mesi di trenta imprenditori accusati di avere costituito un cartello per spartirsi gli appalti. ***, tramite persone di fiducia, avrebbe contattato soggetti che si sarebbero impegnati nel procurare preferenze sia per ***, candidato per omissis ..., che per ***, ... omissis ... Sempre le intercettazioni hanno dimostrato che l'elezione a ... omissis ... del ***, per sua stessa ammissione, sarebbe stata possibile anche grazie all'intervento di ***. Che la c.d. omissis ... si sia attivata nell'ambito delle elezioni in argomento e' ulteriormente comprovato da una conversazione intercettata tra ***, detto «***», ... omissis ..., e ***. In tale circostanza, quest'ultimo racconta di un commento fatto da un suo collega di partito proprio sulla sua capacita' di intercettare il voto delle persone di omissis ... presenti nella regione, tanto che il collega gli avrebbe riferito che «... omissis ...». L'inchiesta ha anche fatto emergere l'esistenza di un accordo tra ***, ... omissis ..., e il piu' volte citato *** finalizzato al reciproco sostegno durante le consultazioni elettorali previste ... omissis ... Piu' in particolare, mentre la squadra che si e' occupata di procacciare i voti in favore di ***, composta come si e' detto da ***, *** e ***, si sarebbe dovuta occupare anche del sostegno a ... omissis ..., candidato alle elezioni per omissis ..., *** avrebbe, a sua volta, garantito l'appoggio a ***. ***, tratto in arresto nell'ambito del procedimento penale omissis ... R.G.N.R. si sarebbe, infatti, rivolto al gruppo di ***, tramite il suo rappresentante ***, proprio per la loro presunta capacita' d'infiltrazione e d'intimidazione nelle aree di rispettiva competenza, al fine di ottenere la promessa di voti, in cambio di erogazione di denaro. *** e *** avrebbero, inoltre, contattato, durante la campagna elettorale persone di omissis ... per poi criticare fortemente ***, il quale non avrebbe raccolto voti in favore di ***. Sulla base del contenuto delle conversazioni intercorse tra *** e ***, relativamente ai voti dei «paesani» c.d. «... omissis ...», e sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso *** nell'ambito del procedimento penale di cui sopra, risulta che egli, presso ... omissis ... ha incontrato due-tre persone omissis ... che gli avrebbero chiesto omissis ... euro per il loro sostegno nella campagna elettorale. Pur non avendo aderito alla proposta, secondo, le dichiarazioni da lui rese, essi avrebbero comunque accettato di distribuire il suo materiale elettorale. A quanto detto, si aggiunga che dall'indagine pare emergere un collegamento diretto tra *** ed un attivo componente del comitato elettorale di ***, identificato in ***, il quale, durante le consultazioni elettorali del omissis ..., seguiva personalmente lo spoglio delle schede delle citta' di ... omissis ..., mantenendosi aggiornato sulle preferenze raccolte proprio da ***, *** e ***. Tale collegamento assume notevole rilevanza se si considera, come risulta dalle intercettazioni, che gli esiti elettorali di volta in volta raccolti venivano comunicati da *** direttamente all'esponente del «locale di ... omissis ...», ***. Molto significativo appare anche omissis ... interesse degli esponenti dell'associazione criminale all'edilizia privata del comune di Rivarolo Canavese, omissis ... lavori pubblici. Dal contenuto di ulteriori conversazioni intercettate di *** e dai colloqui tra quest'ultimo e ***, emerge che la famiglia *** ... omissis ..., avrebbero promesso di supportare la candidatura di *** con tiri pacchetto di ... omissis ... voti a ... omissis ... All'esito delle votazioni, tuttavia, i voti si sarebbero ridotti a circa ... omissis ..., con grave disappunto che emerge dalle successive conversazioni tra *** e ***. Dalle conversazioni si evince che a tenere i contatti con i *** sarebbe stato ***, il quale si era detto certo del loro appoggio. La promessa dei *** in favore di *** appare rilevante sotto vari aspetti. I voti promessi al *** avrebbero dovuto costituire, secondo quanto emerge dalle intercettazioni, la contropartita per quello che, nelle conversazioni, viene definito «lavoro». «***» a Rivarolo Canavese ha effettivamente realizzato, in localita' ... omissis ..., ... omissis ... denominato «***» e sta realizzando un omissis ... E' emerso, in particolare dalle indagini, un rapporto di apparente subordinazione della famiglia *** nei confronti di esponenti della 'ndrangheta come i gia' citati ***, *** e *** esponente del «locale di ... omissis ...» (... omissis ...), comprovata dal fatto che la gestione dei lavori, come risulta sempre dalle intercettazioni, sarebbe stata appunto prerogativa di ***. L'inchiesta ha evidenziato che gli esponenti piu' rappresentativi della 'ndrangheta dell'hinterland torinese si sarebbero coordinati al fine di suddividersi gli incarichi per omissis ... con la ripartizione dei lavori concernenti scavi, opere murarie, impianti, decorazioni e carpenteria, che, nel complesso, ammontano a omissis ... Le intercettazioni telefoniche tra esponenti della 'ndrangheta di diversi «locali» dell'hinterland di Torino, hanno fatto peraltro comprendere come essi si sarebbero, di fatto, suddivisi gli incarichi anche per la costruzione del ... omissis ... «***» di Rivarolo Canavese, in via ***, realizzato dalla «***» della famiglia ***. Gli affiliati che avrebbero contattato *** a tal fine sono *** (esponente del «locale di ... omissis ...») titolare della ***, *** (capo del «locale di ... omissis ...»), in quel periodo titolare dell'impresa edile «***», *** (capo del «CRIMINE di ... omissis ...»), titolare dell'impresa individuale «***», nonche' socio occulto della «***» e socio occulto anche della «***» di ***. Con riguardo alla costruzione di un ... omissis ... di Rivarolo Canavese ... omissis ..., quest'ultimo doveva essere realizzato dalla «***» della famiglia ***, in un omissis ... Anche in questo caso, vari esponenti della 'ndrangheta si sarebbero accordati tra loro per la distribuzione degli incarichi finalizzati alla costruzione del omissis ... In particolare, quando si era ancora in attesa delle omissis ..., i costruttori *** e omissis ... ***, entrambi esponenti del «locale di ... omissis ...» ed il loro socio *** avrebbero avuto contatti con altri esponenti di vertice dei «locali» dell'hinterland. Gli affiliati interessati alla ripartizione di tali lavori sarebbero ***, socio occulto della «***» e della «***» e ***, in quel periodo titolare dell'impresa edile «***». Oltre ai omissis ... di cui si e' detto sopra, il gruppo di soci della «***» - ***, ***, ***, *** - avevano altresi' iniziato a meditare sull'acquisizione di alcuni terreni a ... omissis ... al fine di realizzare un altro omissis ... Nel corso dei colloqui telefonici gia' dal omissis ..., emergono forti dubbi al riguardo, da parte del ***; piu' in dettaglio, *** sarebbe stato disposto a partecipare all'affare in questione con una somma pari ... omissis ... per ricevere in cambio almeno ... omissis ... ***, durante un colloquio telefonico con ***, riferisce, altresi', che *** aveva proposto di far entrare nella societa', in qualita' di finanziatore, anche ***. Le intercettazioni effettuate durante l'inchiesta hanno anche portato alla luce il ruolo assunto dal *** nella formazione di alleanze e schieramenti finalizzati ad affrontare i gravi problemi finanziari creati al comune di Rivarolo Canavese dal omissis ... ***, come evidenziato dal contenuto delle conversazioni registrate tra ***, ***, ***, ... omissis ..., ed il ... omissis ... ***, che riguardavano sia le problematiche omissis ... «***», adibito a ... omissis ..., e del ... omissis ..., sia, e soprattutto, la strategia attuata dal ... omissis ... *** per assumere il controllo di «***» creando un'alleanza con ... omissis ... La vicenda non e' ininfluente sotto il profilo dei collegamenti con la criminalita' organizzata, poiche' da alcune intercettazioni e' emerso che *** progettava di costituire una societa' nel campo del omissis ... L'intendimento che risulta e' quello di lavorare per *** utilizzando il suo rapporto personale con ***. Infine, a Rivarolo Canavese, nell'ambito del omissis ... le iniziative volte a superare la crisi della societa' ***, omissis ... e' stata costituita una societa' omissis ..., denominata ***, omissis ..., cui partecipano ... omissis ... dell'area, utenti del servizio di omissis ..., che annovera, quali maggiori azionisti, ... omissis ... Tra gli appartenenti al omissis ... di «***», il cui statuto e' stato redatto, tra gli altri, da ***, e' stato nominato ***, il quale, argomenta la commissione, intratterrebbe intensi rapporti finanziari con le societa' controllate dalla famiglia *** ed in particolare con ***, col quale collabora nell'attivita' edile. Si ricorda poi, che il *** e' anche ... omissis ... Premesso quanto sopra, si ritiene ora necessario riportare alcune tra le attivita' amministrative piu' sintomatiche poste in essere da omissis ... che, per le loro omissis ... deviazioni dei principi di trasparenza, imparzialita' e correttezza, mostrano quei «chiari e non casuali indizi di un condizionamento da parte della criminalita' organizzata» richiesti dalla giurisprudenza, al fine di motivare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, sesta sezione, 5 ottobre 2006, n. 5948). Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, «nonostante lo spostamento delle competenze relative alla gestione dell'ente, gli organi di vertice politico-amministrativo hanno comunque compiti pregnanti di pianificazione, di direttiva, di impulso, di vigilanza e di verifica che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per un'effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee, nonche' al fine di garantire che ogni attivita' si svolga nella necessaria cornice, formale e sostanziale, di legalita'» (cfr. T.A.R. per il Lazio, sezione prima, 19 maggio 2011, n. 4370). Invece nelle ... omissis ..., la omissis ... decide, omissis ... al omissis ..., quale procedura utilizzare per la ... omissis ..., omissis ... e stabilendo gia' omissis ... In alcune occasioni, poi, omissis ... E' risultato anche come, in un'opera pubblica, omissis ... con invito di omissis ... avessero gia' manifestato interesse nei riguardi di quell'opera, e questo, dopo che omissis ... omissis ... In un altro caso ancora, omissis ... stabilisce di ... omissis ... Dagli atti acquisiti nel corso dell'accesso, infatti, risulta che omissis ..., in materia di lavori pubblici, usa omissis ... Si riferiscono, di seguito, alcuni affidamenti ad imprese di soggetti collegati o contigui alla criminalita' organizzata, le cui procedure hanno evidenziato anomalie. Per i lavori di realizzazione ... omissis ... Il risultato e' che un lavoro e' stato affidato alla sopracitata ***, l'altro alla ditta ***, affidataria in quel periodo delle ... omissis ..., il cui titolare e' *** omissis ... ***. Gli appalti per ... omissis ... costituiscono un esempio ulteriore di omissis ... Queste ditte sono le gia' citate *** (... omissis ...) e *** (... omissis ...). In ciascuno degli anni dal ... omissis ... al ... omissis ..., esse hanno avuto l'affidamento della fornitura di tali materiali «in esclusiva» per effetto di omissis ... I lavori di ... omissis ..., sono stati omissis ... affidati alla *** invocando ... omissis ... Omissis ... Anche nel omissis ... sono state registrate notevoli anomalie, le quali, in molti dei casi, si sono tradotte in situazioni di vantaggio a persone e soggetti imprenditoriali collegati direttamente o indirettamente con la criminalita' organizzata. Dal ... omissis ... al ... omissis ... omissis ... ha prodotto ben ... omissis ..., attuando una tecnica omissis ... di capacita' edificatoria. Le omissis ... che non sono sottoposte all'approvazione regionale, sono consentite se omissis ... Omissis ... La disinvolta prassi sopra evidenziata e', di fatto, risultata favorevole per omissis ..., tra i quali proprio alcuni collegati alla criminalita' organizzata. Ne e' un esempio il omissis ... per il omissis ... «***», nel cui ambito e' compresa anche la realizzazione di omissis ... che, in parte, concerne un'area di proprieta' di ***. La vicenda e' connotata da una serie di anomalie che vanno dalla omissis ... A cio' si aggiungano l'adozione da parte omissis ... La ricostruzione dettagliata dei fatti, riportata nella relazione della commissione, dimostra che la vicenda della omissis ... si e' sviluppata in modo alquanto contorto e sintomatico di un atteggiamento quanto meno di soggezione nei confronti del ***. Nel ... omissis ..., il proponente unico e' ***, titolare della piu' volte citata ***. Riguardo all'adempimento delle obbligazioni del titolare del ... omissis ... relative al costo di costruzione pari a € ... omissis ... Su tutti gli altri ... omissis ... Per la realizzazione dei omissis ... si registra il coinvolgimento di elementi della criminalita' organizzata nella spartizione e realizzazione dei lavori. Infine, la vicenda del ... omissis ... e del ... omissis ... e' emblematica di un modo eccessivamente disinvolto se non «spregiudicato» di gestire la cosa pubblica disattendendo i principi di omissis ... Dagli accertamenti effettuati, interpellando anche direttamente omissis ... Dall'analisi della realta' di Rivarolo Canavese emergono, dunque, anche forme di condizionamento omissis ..., espressione con la quale il legislatore ha inteso ricomprendere tra i presupposti del provvedimento di scioglimento, non solo l'ipotesi del coinvolgimento attivo e partecipe degli amministratori dell'ente nella criminalita' organizzata (collegamenti diretti o indiretti), ma anche quella in cui gli amministratori subiscano l'iniziativa della criminalita' restandone condizionati nel proprio operare (cfr., in tal senso, la circolare del Gabinetto del Ministro n. 7102/M/6 in data 25 giugno 1991). Se e' pur vero che i fatti riferiti nella presente relazione non hanno dato luogo finora ad addebiti di carattere penale nei confronti degli amministratori comunali, contrariamente a quanto avvenuto nei confronti ... omissis ..., e' pero' altrettanto vero che, per giurisprudenza pacifica del Consiglio di Stato e del TAR del Lazio, «non e' necessario ne' che i fatti accertati a carico degli amministratori costituiscano necessariamente reati; ne' che di essi vi sia prova certa» (Cons. Stato Sez. IV, 28 maggio 2009, n. 3331 e, nel senso conforme, gia' Cons. Stato Sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2583). Infatti, ai sensi del disposto di cui all'art. 143 TUEL il giudizio deve realizzarsi dalla «risultante di una complessiva valutazione il cui asse portante e' costituito, da un lato, dalla accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalita' organizzata, dall'altro, dalla carente funzionalita' dell'ente in uno o piu' settori, sensibili agli interessi della criminalita' organizzata» (Cons. Stato Sez. IV, 28 maggio 2009, n. 3331). In presenza di un fenomeno di criminalita' organizzata diffuso sul territorio in questione - ha precisato la giurisprudenza - «gli elementi posti a conseguenza di collusioni, collegamenti e condizionamenti, vanno considerati nel loro insieme, giacche' solo dal loro esame complessivo puo' ritenersi la ragionevolezza della ricostruzione di una situazione identificabile come presupposto per la misura di cui si tratta» (TAR Lazio I, 1° febbraio 2012, n. 1119 e prima ancora: Cons. Stato IV, 1573/2005; IV, 562/2003; V 319/98; V, 585/2000). Quanto poi all'intenzionalita' dei comportamenti degli amministratori, la giurisprudenza ha sancito «l'identita' a costituire presupposti per lo svolgimento anche di situazioni che di per se' non rivelino direttamente, ne' lascino presupporre, l'intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalita' organizzata» (TAR Lazio I, 1° febbraio 2012, n. 1119 e in senso conforme: Cons. Stato VI, 24 aprile 2009, n. 2615; IV, 21 maggio 2007, n. 2583; IV 6 aprile 2005, n. 1573). E cio' in quanto la norma di cui all'art. 143 TUEL «delinea un modello di valutazione prognostica in funzione di un deciso avanzamento del livello istituzionale di prevenzione con riguardo ad un evento di pericolo per l'ordine pubblico quale desumibile dal complesso degli effetti derivanti dai «collegamenti» o dalle «firme di condizionamento» (Cons. Stato IV, 28 maggio 2009, n. 3331). Con riferimento a quanto innanzi premesso, in base ai comportamenti evidenziati dall'amministrazione comunale di Rivarolo Canavese ed agli altri elementi risultanti dall'istruttoria espletata, si ritiene di poter affermare che il complesso dei collegamenti e dei condizionamenti riscontrati, hanno determinato un effetto di compromissione della libera determinazione degli organi comunali, cioe' di alterazione del procedimento di formazione della volonta' degli amministratori e dei dirigenti, tale da sviare l'attivita' del comune dal perseguimento degli interessi della collettivita'. Si ribadisce, pertanto, che lo scrivente ritiene sussistano i presupposti per sottoporre alla valutazione della Signoria Vostra la possibilita' di proporre lo scioglimento del consiglio comunale di Rivarolo Canavese ai sensi dell'art. 143, commi 1 e 2 del TUEL approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Si ritiene altresi', di sottoporre alla valutazione della Signoria Vostra anche la possibilita' di proporre, in ragione di quanto emerso dall'istruttoria, i provvedimenti di incandidabilita', ai sensi dell'art. 143, commi 4-11, del vigente T.U.E.L., del ... omissis ... *** e i provvedimenti di sospensione dall'impiego del ... omissis ... ***, nonche' la destinazione ad altro ufficio comunale del ... omissis ... ***, ai sensi dell'art. 143, comma 5, del vigente T.U.E.L.
Omissis ...
Il prefetto: Di Pace |
|
|
|