Gazzetta n. 141 del 19 giugno 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 28 maggio 2012 |
Accettazione dell'aggiornamento per l'anno 2011 del piano di sviluppo proposto da Eni S.p.a. di nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144"; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, recante "Misure per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale e trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'art. 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99" nel seguito "Decreto legislativo"; Visto l'art. 5, comma 1, del Decreto legislativo che prevede che: a) il soggetto che aderisce all'attuazione delle misure ivi disciplinate assuma un impegno vincolante, anche in termini di caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione, a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti; b) le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale di cui al precedente punto a) siano selezionate tra le iniziative di sviluppo infrastrutturale di cui all'art. 4, commi 1 e 3 del Decreto legislativo in modo da rendere complessivamente disponibile nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale per un volume pari a 4 miliardi di metri cubi; c) l'impegno di cui al precedente punto a) possa essere assolto mediante stipula di appositi contratti: 1. con imprese di stoccaggio controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, sulle quali ricadra' la responsabilita' per la puntuale realizzazione delle capacita' infrastrutturali oggetto dell'impegno e graveranno direttamente i connessi obblighi; 2. con imprese di stoccaggio diverse da quelle del punto 1 e previa definizione, negli appositi contratti, dei casi di inadempimento e delle adeguate forme di garanzia in capo ai soggetti realizzatori; Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo che prevede che il soggetto che assume l'impegno vincolante a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti debba trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, nel seguito Ministero, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nel seguito Autorita' garante, ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel seguito Autorita' di regolazione, entro il 1° settembre di ciascun anno un piano per la realizzazione della nuova capacita' di stoccaggio, nel seguito piano, o un aggiornamento del piano in essere, selezionando le infrastrutture di cui all'art. 4, commi 1 e 3 del Decreto legislativo e che detto piano sia comprensivo dei tempi e dei costi di realizzazione; Considerato che il piano, in base alle disposizioni dell'art. 5, comma 3, del Decreto legislativo, e' volto allo sviluppo di nuova capacita' di stoccaggio secondo criteri di efficacia, celerita' ed efficienza e, salvo casi di insuperabili impedimenti tecnici, e' realizzato non oltre 5 anni dall'adesione alle misure; Visto l'art. 5, comma 4, del Decreto legislativo che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' di regolazione, e' accettato il piano e i suoi aggiornamenti, fermo restando l'obbligo per i soggetti che realizzano le infrastrutture di stoccaggio di richiedere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e, ove necessario, le relative variazioni dei programmi di lavoro delle concessioni di stoccaggio interessate; Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2011 "Accettazione del piano di sviluppo di nuova capacita' di stoccaggio" con il quale e' stato accettato il piano proposto dall'Eni Spa per la realizzazione di 4060 milioni di metri cubi complessivi di nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale; Considerato che, per poter realizzare 4000 milioni di metri cubi di nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale, l'Eni Spa ha predisposto un piano che, tenuto conto della capacita' sviluppabile dai vari giacimenti, comprende progetti per una capacita' complessiva superiore ai 4000 milioni di metri cubi e, nella fattispecie, pari a 4060 milioni di metri cubi di nuova capacita' di stoccaggio; Considerato che, nell'accettazione del piano nonche' dei suoi successivi aggiornamenti annuali, si tiene preferenzialmente conto dei progetti caratterizzati dal minor costo e dai minori tempi di realizzazione e che, con l'accettazione, il medesimo piano e i suoi successivi aggiornamenti annuali, divengono vincolanti per l'Eni Spa; Viste, rispettivamente: la lettera del 31 agosto 2011, protocollo n. 18/2011, dell'Eni Spa con cui e' stata trasmessa al Ministero, all'Autorita' garante e all'Autorita' di regolazione e, per conoscenza, alla Stogit Spa, una proposta di aggiornamento del piano per la realizzazione di nuova capacita' di stoccaggio per complessivi 4060 milioni di metri cubi predisposta dalla Stogit Spa; la lettera del 3 ottobre 2011, protocollo n. 0019630, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata all'Eni Spa e per conoscenza alla Stogit Spa e alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero, con la quale sono state richieste informazioni con riferimento ad alcune variazioni relative ai progetti del piano in essere, accettato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2011; la lettera del 18 ottobre 2011, protocollo n. 23/2011, dell'Eni Spa con cui e' stata trasmessa, alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero e, per conoscenza, alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero e alla Stogit Spa, la lettera della Stogit Spa del 17 ottobre 2011, protocollo AD 69/2011, con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti con la lettera di cui al precedente punto; la lettera del 3 novembre 2011, protocollo n. 21945, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero, indirizzata all'Eni Spa e per conoscenza alla Stogit Spa e alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero, con la quale sono stati richiesti ulteriori chiarimenti e informazioni per alcuni progetti di stoccaggio relativi alla proposta di aggiornamento del piano; la lettera dell'11 novembre 2011, protocollo n. RIST 24/2011, dell'Eni Spa con cui e' stata trasmessa, alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero e, per conoscenza, alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero e alla Stogit Spa, la lettera della Stogit Spa dell'11 novembre 2011, protocollo AD 76/2011 con la quale sono stati forniti gli ulteriori chiarimenti di cui al precedente punto; la lettera del 25 novembre 2011, protocollo n. 23574, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero e per conoscenza all'Autorita' di regolazione, all'Eni Spa e alla Stogit Spa, con la quale sono state effettuate alcune puntualizzazioni di carattere tecnico ed amministrativo relativamente ai progetti inclusi nel piano; la lettera del 25 novembre 2011, protocollo n. 23606, della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero, indirizzata all'Autorita' di regolazione con la quale e' stato richiesto il parere relativo all'aggiornamento annuale del piano ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto legislativo; la lettera del 22 dicembre 2011, protocollo n. 25465, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata all'Eni Spa e per conoscenza alla Stogit Spa e alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero, con la quale sono state richieste informazioni relative ai valori di punta in erogazione dei singoli progetti di stoccaggio inclusi nel piano; la lettera del 27 dicembre 2011, protocollo AD 85/2011 della Stogit Spa con cui sono stati trasmessi, alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero e, per conoscenza, all'Eni Spa i dati dei valori di punta in erogazione dei singoli progetti di stoccaggio inclusi nel piano; la lettera del 23 gennaio 2012, protocollo n. 1604, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata all'Autorita' di regolazione e, per conoscenza, alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero con la quale si trasmettono i dati dei valori di punta in erogazione dei singoli progetti di stoccaggio inclusi nel piano; la Deliberazione 12/2012/I/GAS del 26 gennaio 2012 dell'Autorita' di regolazione recante "Parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130", con la quale e' stato formulato il parere favorevole relativamente alla proposta di piano presentato dall'Eni Spa; Considerato che il piano di cui sopra prevede di realizzare l'incremento di capacita' di stoccaggio prevalentemente mediante aumenti, anche significativi, della pressione di esercizio dei giacimenti esistenti, i quali tuttavia potrebbero risultare non del tutto fattibili entro il termine temporale di cinque anni, a causa delle incertezze legate alla relativa sperimentazione tecnica e ai tempi di durata della stessa; Ritenuto che, a parita' di nuova capacita' di stoccaggio, sia opportuno privilegiare nei futuri aggiornamenti del piano di cui sopra la realizzazione di progetti di stoccaggio in particolare relativi a nuovi giacimenti, che possano anche dare un maggiore contributo al soddisfacimento della domanda di punta di gas al termine del periodo invernale, la quale ancora risulta, come dimostrato dalla situazione di emergenza verificatasi nello scorso mese di febbraio, un elemento di criticita' per il funzionamento del sistema del gas naturale;
Decreta:
Art. 1 Accettazione dell'aggiornamento annuale del piano di sviluppo di nuova capacita' di stoccaggio
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto legislativo, e' accettato l'aggiornamento, per l'anno 2011, del piano per la realizzazione di nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale per complessivi 4060 milioni di metri cubi, proposto dall'Eni Spa con le lettere citate nelle premesse al presente provvedimento. I dati di sintesi dell'aggiornamento del piano accettato sono riportati negli allegati al presente decreto. 2. Conseguentemente all'accettazione di cui al comma 1, l'aggiornamento del piano diviene vincolante per l'Eni Spa, limitatamente alla capacita' 4000 milioni di metri cubi di nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale come stabilito dall'art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo, che pertanto e' impegnata: a) ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto legislativo, a realizzare 4000 milioni di metri cubi di nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale nell'ambito dei 4060 milioni di capacita' prevista nel medesimo piano, entro e non oltre il 1° settembre 2015; b) a porre in essere le ulteriori misure previste dall'art. 5, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo, nonche' ogni ulteriore misura necessaria per la realizzazione della nuova capacita' di stoccaggio entro il termine di cui alla lettera a). 3. L'accettazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 1, non configurandosi in alcun modo come un'approvazione di un programma di lavori in concessione, ne' come un'autorizzazione alla realizzazione delle opere, non solleva le imprese di stoccaggio selezionate dalla medesima Eni Spa dal presentare, a questo Ministero e alle altre Amministrazioni interessate, i necessari programmi e progetti per le approvazioni e le autorizzazioni relative ai progetti del piano stesso secondo le procedure vigenti. Su detti progetti, ed eventuali loro varianti, il Ministero effettuera' le proprie valutazioni ed avviera' i relativi procedimenti secondo le ordinarie procedure di legge ai fini delle loro approvazioni. 4. La societa' Eni Spa e' tenuta, in sede dei futuri aggiornamenti del piano, ove i progetti di aumento di capacita' di stoccaggio non diano sufficienti margini di sicurezza per la loro fattibilita' entro il termine temporale di cinque anni, ad adeguare tempestivamente il piano stesso, includendovi progetti relativi a nuovi giacimenti o ad ampliamenti di quelli esistenti, in grado di fornire anche un maggiore apporto in termini di punta di erogazione. |
| Art. 2 Vigilanza e monitoraggio dello sviluppo della nuova capacita' di stoccaggio
1. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 201l "Accettazione del piano di sviluppo di nuova capacita' di stoccaggio" in materia di vigilanza e monitoraggio sul piano attribuite al Ministero e all'Autorita' garante. |
| Art. 3 Notifica, entrata in vigore
1. Il presente decreto e' notificato all'Eni Spa e comunicato all'Autorita' garante e all'Autorita' di regolazione per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2012
Il Ministro: Passera |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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