Gazzetta n. 140 del 18 giugno 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 3 maggio 2012 |
Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. |
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi; Vista la Legge del 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Visto il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 220, recante "Attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico"; Visto il Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 n. 91436, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 211 del 9 settembre 2000, recante modalita' di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/1999 sulle produzioni animali biologiche; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009 n. 129, "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il Decreto Ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici"; Visto il Decreto Ministeriale 30 luglio 2010 n. 11954, sulle "Disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica"; Visto il Decreto Ministeriale 30 luglio 2010 n. 11955, recante lo schema di notifica per l'attivita' di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 710/2009 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008; Visto il Decreto Ministeriale del 1 febbraio 2012 n. 2049, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici; Considerato che l'assoggettamento dell'attivita' di un operatore a diversi Organismi di Controllo non favorisce la gestione ottimale ed efficace delle informazioni afferenti lo stesso operatore comportando difficolta' nello svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo; Considerato necessario definire le modalita' di passaggio da un Organismo di Controllo ad un nuovo Organismo; Ritenuto opportuno prevedere che il controllo delle attivita' svolte da un operatore sia effettuato da un unico Organismo di Controllo; Ritenuto opportuno regolamentare il passaggio di un operatore ad un nuovo Organismo di Controllo; Ritenuto opportuno prevedere un appropriato periodo transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente decreto; Considerata la necessita' di adottare misure urgenti volte a migliorare taluni aspetti relativi al sistema di controllo dell'agricoltura biologica; Sentito il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 20 febbraio 2012; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 19 aprile 2012;
Decreta:
Art. 1 Organismo di Controllo unico
1. Gli operatori che hanno notificato attivita' con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del 2007 e del Reg. (CE) n. 889 del 2008, indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unita' di produzione, dal numero e dal tipo di attivita' da sottoporre al sistema di controllo, sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico Organismo di controllo. 2. Gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno le attivita' assoggettate a piu' Organismi di controllo, per adeguarsi alla disposizione prevista dal comma precedente, presentano entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto una notifica di variazione, in conformita' ai Decreti Ministeriali n. 91436 del 4 agosto 2000, n. 18354 del 27 novembre 2009 e n. 11955 del 30 luglio 2010, nella quale e' indicato l'Organismo di controllo unico prescelto e tutte le attivita' svolte dagli operatori medesimi. Gli operatori comunicano contestualmente, agli Organismi di seguito denominati "Organismi eliminati", la cessazione dell'assoggettamento al loro controllo ed allegano tale comunicazione alla notifica di variazione. 3. L'Organismo di controllo prescelto in conformita' al comma precedente chiede all'Organismo eliminato le informazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto. 4. E' fatta salva la possibilita' di utilizzare, fino ad esaurimento delle scorte, i materiali di imballaggio gia' stampati alla data di pubblicazione del presente decreto nei casi previsti al comma 2 del presente articolo. L'Organismo di controllo prescelto e quello i cui riferimenti compaiono nel materiale d'imballaggio comunicano reciprocamente le informazioni necessarie a verificare il corretto utilizzo e smaltimento delle scorte, svolgendo se del caso, anche su richiesta dell'Organismo eliminato, verifiche ispettive congiunte. 5. L'attivita' di esportazione verso Paesi terzi consente agli operatori l'assoggettamento ad un Organismo di controllo diverso da quello scelto per il controllo delle attivita' svolte nel territorio dell'Unione europea. In tal caso gli Organismi di controllo comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie a garantire un efficace sistema di controllo. |
| Art. 2 Cambio dell'Organismo di Controllo
1. L'operatore che intende cambiare l'Organismo al cui controllo e' assoggettato ha l'obbligo di presentare una notifica di variazione, in conformita' alla normativa vigente. 2. L'Organismo di controllo subentrante ha l'obbligo di chiedere all'Organismo di controllo precedente una dichiarazione liberatoria sull'idoneita' aziendale, contenente le informazioni minime individuate nel documento giustificativo di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/2007 e la seguente documentazione inerente l'operatore relativa all'attivita' di controllo e certificazione: - data notifica di inizio attivita' e copia dell'ultima notifica presentata; - programmi annuali di produzione dell'ultimo quinquennio; - elenco delle attivita' e dei prodotti soggetti a certificazione; - indicazione di eventuali irregolarita' ed infrazioni rilevate e provvedimenti adottati nell'ultimo triennio; - situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo; - classe di rischio attribuita; - qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuita' e dell'integrita' dell'attivita' di controllo e certificazione. La dichiarazione liberatoria non costituisce elemento di certificazione e va rilasciata nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 3. Fino alla data del rilascio della dichiarazione liberatoria, di cui al comma precedente, non e' possibile l'emissione di alcun documento riguardante l'operatore, le sue attivita' e i suoi prodotti che attesti il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea da parte del nuovo Organismo di controllo. Per assicurare la continuita' delle attivita' dell'operatore il documento giustificativo, di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/2007, emesso dall'Organismo di controllo precedente e' valido fino al rilascio del documento giustificativo da parte del nuovo Organismo di controllo. Quest'ultimo e' tenuto alla verifica di tutte le operazioni svolte dall'operatore successivamente alla data di invio della notifica di variazione e l'Organismo di controllo precedente e' tenuto a fornire la massima collaborazione. 4. I provvedimenti adottati dall'Organismo di controllo a seguito di rilevate non conformita' impediscono all'operatore di cambiare Organismo di controllo. In tale caso l'Organismo di controllo precedente comunica, nel termine previsto al comma 2, i motivi che ostano al cambiamento di Organismo e non procede al rilascio della dichiarazione liberatoria richiamata al medesimo comma 2. Tale comunicazione e' inviata all'Autorita' competente per la notifica di variazione e all'Autorita' competente per la vigilanza. 5. All'operatore che regolarizza la propria posizione, adempiendo a quanto stabilito nei provvedimenti adottati dall'Organismo di controllo a seguito di rilevate non conformita', e' rilasciata la dichiarazione liberatoria richiamata al comma 2. 6. L'Organismo di controllo subentrante puo' accedere, facendone motivata richiesta, a tutte le informazioni ed alla documentazione inerente l'attivita' di controllo e certificazione in possesso dell'operatore e/o degli Organismi di controllo precedenti, relative all'attivita' con metodo biologico effettuata dall'operatore nel periodo antecedente alla propria attivita' di certificazione. Ogni eventuale e motivato diniego deve essere comunicato all'Autorita' competente per la notifica e all'Autorita' competente per la vigilanza che ne valutano la fondatezza. 7. L'operatore deve conservare per un periodo di 5 anni tutta la documentazione in proprio possesso relativa all'attivita' con metodo biologico. L'operatore che ha presentato comunicazione di recesso dal sistema di controllo deve consentire all'ultimo Organismo di controllo l'accesso a tutti gli atti e a tutta la documentazione in proprio possesso relativa all'attivita' con metodo biologico. La fattispecie trova applicazione anche nei confronti delle persone fisiche o giuridiche a seguito di un'accertata violazione della normativa europea e/o nazionale in materia di produzione biologica. 8. L'Organismo di controllo che riceve dall'operatore una comunicazione di recesso dal sistema di controllo dell'agricoltura biologica trasmette la stessa, entro 30 giorni, all'Autorita' competente per la notifica, accompagnandola da apposita dichiarazione contenente la data di decorrenza della cessazione del controllo. |
| Art. 3 Comunicazione dell'operatore
1. L'operatore che, nell'ambito degli impegni assunti nella descrizione di cui all'art. 63 del Reg. (CE) n. 889/2008, rileva eventuali non conformita' nello svolgimento della propria attivita', ne da' comunicazione all' Organismo al cui controllo e' assoggettato nel termine di 30 giorni. |
| Art. 4 Disposizioni transitorie
Dall'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 la notifica di variazione, di cui all'art. 1, comma 2 del presente Decreto, e' presentata dall'operatore in conformita' alle disposizione del richiamato decreto ministeriale n. 2049. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 3 maggio 2012
Il Ministro: Catania
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2012 Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 56 |
|
|
|