Gazzetta n. 140 del 18 giugno 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 10 giugno 2012
Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011.(Ordinanza n. 0007).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 marzo 2012, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2012, con il quale lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 marzo 2013;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
Considerato che a seguito dei sopra citati eventi alluvionali non e' stato possibile adottare la conseguente ordinanza, per cui si rende necessario disporre per l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita' anche mediante il rimborso delle spese sostenute dai soggetti interessati nelle fasi di prima emergenza;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa della regione Marche;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della regione Marche e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Marche dal 1° al 6 marzo 2011. A tal fine, lo stesso Commissario delegato puo' avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, di cui uno con funzioni vicarie, che agiscono sulla base delle specifiche direttive e indicazioni impartite. Tali attivita' sono svolte a titolo gratuito.
2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono delle strutture organizzative e del personale della regione Marche, nonche' della collaborazione degli Enti locali territoriali della regione medesima. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato approva, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e nel limite delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 2, un piano contenente gli interventi realizzati dagli enti locali territoriali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attivita' per l'attuazione, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree alluvionate, con l'indicazione della spesa ammissibile per ciascun intervento.
4. I contributi sono erogati agli enti locali sulla base di apposita rendicontazione e di attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso e il danno.
 
Art. 2

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza e' stanziata la somma di 25 milioni di euro a carico del Fondo della Protezione civile, cosi' come integrato dall'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura presso la tesoreria statale di un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il Commissario delegato individua gli interventi del piano di cui al comma 3 dell'articolo 1 che sono finanziati con le risorse della regione Marche derivanti dalla variazione in aumento della misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione disposta dall'articolo 10 della legge regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20, e riscosse nel primo trimestre dell'anno 2012, stimate in 3,1 milioni di euro.
 
Art. 3

1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2012

Il Capo del Dipartimento: Gabrielli
 
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