Gazzetta n. 140 del 18 giugno 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 10 giugno 2012
Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011. (Ordinanza n. 0005).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 10 marzo 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2012, con il quale lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 marzo 2013;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
Considerato che a seguito dei sopra citati eventi alluvionali non e' stato possibile adottare la conseguente ordinanza, per cui si rende necessario disporre per l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita' anche mediante il rimborso delle spese sostenute dai soggetti interessati nelle fasi di prima emergenza;
Vista la nota prot. 5898 dell'8 maggio 2012 del Ministero dello sviluppo economico con la quale e' stato espresso il formale assenso all'utilizzo da parte della regione Abruzzo dell'importo di euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della provincia di Teramo e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011. A tal fine, lo stesso Commissario delegato puo' avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, di cui uno con funzioni vicarie, che agiscono sulla base delle specifiche direttive e indicazioni impartite. Tali attivita' sono svolte a titolo gratuito.
2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono delle strutture organizzative e del personale della regione Abruzzo e della Provincia di Teramo, nonche' della collaborazione degli Enti locali territoriali della regione medesima. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato approva, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e nel limite delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 2, un piano contenente gli interventi realizzati dagli enti locali territoriali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attivita' per l'attuazione, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezzza delle aree alluvionate e ripristino della viabilita', con l'indicazione della spesa ammissibile per ciascun intervento.
4. I contributi sono erogati agli enti locali sulla base di apposita rendicontazione e di attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso e il danno.
 
Art. 2

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza e' stanziata la somma di 25 milioni di curo di cui:
20 milioni a valere sulle economie di cui alla delibera CIPE del 23 marzo 2012 recante: «Riproposta risorse FSC 2000-2006 disponibili e modalita' di riprogratrunazione PAR FAS (FSC)»;
5 milioni a carico del Fondo della Protezione civile, cosi' come integrato dall'art. 30, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura presso la tesoreria statale di un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 3

1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza si provvede ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2012

Il Capo del Dipartimento: Gabrielli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone