Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 9 maggio 2012 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti della societa' «SETECO INTERNATIONAL SPA». (Decreto n. 65872). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011; Visto il decreto n. 57140 del 10 febbraio 2011 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 settembre 2010 e 30 settembre 2010, in favore di un numero massimo di 387 lavoratori dipendenti dalla Seteco International S.P.A. gia' Omnia Network S.p.a., cosi' suddivisi: n. 230 lavoratori dipendenti presso l'unita' aziendale di Roma (Roma), per il periodo dall'1 settembre 2010 al 31 dicembre 2010; n. 157 lavoratori dipendenti presso l'unita' aziendale di Bitritto (Bari), per il periodo dal 27 settembre 2010 al 31 dicembre 2010; Visto il decreto n. 62758 dell'11.11.2011 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 04.02.2011, in favore di un numero massimo di 352 lavoratori dipendenti dalla Seteco International S.P.A. gia' Omnia Network S.p.a. per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, cosi' suddivisi: n. 182 lavoratori dipendenti presso l'unita' aziendale di Roma (Roma); n. 151 lavoratori dipendenti presso l'unita' aziendale di Bitritto (Bari); n. 19 lavoratori dipendenti presso l'unita' aziendale di Milano (Milano). Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 27.07.2011, relativo alla societa' Seteco International SPA gia' Omnia Network Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Visti gli assensi delle Regioni Lazio (05.12.2011), Lombardia (07.09.2011 e 14.09.2011) e Puglia (18.10.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Seteco International S.P.A. gia' Omnia Network Spa, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Seteco International S.P.A. gia' Omnia Network Spa, in favore di un numero massimo di 168 lavoratori; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2011, in favore di un numero massimo di 168 lavoratori della societa' Seteco International S.P.A. gia' Omnia Network Spa, cosi' suddivisi: n. 114 lavoratori dipendenti presso l'unita' aziendale di Roma (Roma); n. 37 lavoratori dipendenti presso l'unita' aziendale di Bitritto (Bari); n. 17 lavoratori dipendenti presso l'unita' aziendale di Milano (Milano). La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 dicembre 2011 per i 114 lavoratori dipendenti presso l'unita' aziendale di Roma (Roma) e per il periodo dal 27 settembre 2011 al 31 dicembre 2011 per i 37 lavoratori dipendenti presso l'unita' aziendale di Bitritto (Bari). Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.413.369,64. Matricola INPS: 4971940105. Pagamento diretto: SI. |
| Art. 2
L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.413.369,64, e' posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2012
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero p. Il Ministro dell'economia e delle finanze il vice Ministro delegato Grilli |
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