IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 42 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, concernenti la composizione dei Comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, concernente il «Regolamento recante norme per l'unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro»; Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2005 con il quale e' stato ricostituito il Comitato dell'INPS per la regione Campania; Visto il successivo decreto interministeriale 12 agosto 2009 che ha parzialmente modificato la composizione di cui al citato decreto interministeriale 20 settembre 2005; Ritenuto che, per compiuto quadriennio di durata in carica, decorrente dalla data di insediamento, occorre procedere alla ricostituzione del predetto Comitato; Considerato che, ai sensi del citato art. 42 della legge n. 88 del 1989, e successive modificazioni, i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi in seno al predetto organo sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale; Considerato che, a tal fine, sono state interessate le seguenti confederazioni sindacali: Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL); Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL); Unione italiana del lavoro (UIL); Unione generale del lavoro (UGL); Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA); Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL); Confederazione italiana sindacati addetti ai servizi (CISAS); Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONFSAL); Confederazione unitaria di base (CUB); Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA); Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI); Associazione bancaria italiana (ABI); Associazione fra le Casse di risparmio italiane (ACRI); Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA); Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CONFAGRICOLTURA); Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI); Confederazione italiana agricoltori (CIA); Confederazione produttori agricoli (COPAGRI); Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CONFCOMMERCIO); Confederazione italiana esercenti attivita' commerciali e ausiliarie del turismo (CONFESERCENTI); Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO); Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA); Confederazione artigiana sindacati autonomi (CASA); Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI); Associazione cristiana artigiani italiani (ACAI). Visti i dati disponibili sulla rappresentativita' di tutte le predette confederazioni sindacali; Rilevato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentativita' delle predette confederazioni, sono stati determinati, in via preventiva, i seguenti criteri di valutazione, in adesione ad una consolidata giurisprudenza nella specifica materia: 1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni Sindacali; 2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; 3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; 4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; Tenuto conto che dalla comparazione tra i predetti dati sulla rappresentativita' di ciascuna delle confederazioni sindacali sopra indicate e i predeterminati criteri di valutazione sopra specificati, risultano nell'ordine maggiormente rappresentative le seguenti confederazioni sindacali: per i lavoratori dipendenti: Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL); Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL); Unione italiana del lavoro (UIL); Unione generale del lavoro (UGL); Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA); per i datori di lavoro: Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA); per i lavoratori autonomi: Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI); Confederazione italiana esercenti attivita' commerciali e ausiliarie del turismo (CONFESERCENTI); Confederazione delle libere associazioni artigiane italiana (CLAAI). Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha previsto che, con effetto dalla ricostituzione dei comitati previsti dagli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, il numero dei rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al trenta per cento; Ritenuto che la suddetta riduzione debba essere applicata alle singole categorie gia' individuate dal legislatore, con l'eccezione dei rappresentanti istituzionali, la cui partecipazione e' essenziale per la specifica funzione di controllo che esercitano nell'ambito del Comitato stesso; Attesa l'esigenza di assicurare la piu' ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali; Viste le designazioni effettuate dalle Confederazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;
Decreta:
Il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania e' cosi' composto: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov. it Roma, 28 maggio 2012
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero p. Il Ministro dell'economia e delle finanze, il Vice Ministro Grilli |