Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2012, n. 78
Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 18;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, di recepimento delle direttive 76/767/CEE, 84/527/CEE, 84/525/CEE e 84/526/CEE, riguardanti la costruzione ed i controlli di particolari categorie di bombole;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le attrezzature a pressione trasportabili, al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell'Unione europea e si applica:
a) alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, definite nell'articolo 2, comma 1, che non recano i marchi di conformita' di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, o alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;
b) alle attrezzature a pressione trasportabili definite nell'articolo 2, comma 1, che recano i marchi di conformita' alla direttiva 2010/35/UE, o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, o alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l'uso di tali attrezzature;
c) alle attrezzature a pressione trasportabili definite nell'articolo 2, comma 1, che non recano i marchi di conformita' di cui alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda la rivalutazione della conformita'.
2. Il presente decreto non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato in data antecedente al 9 marzo 2002 o alle date antecedenti a quelle previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, che non sono state sottoposte ad una rivalutazione della conformita' e a quelle utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri dell'Unione europea e Paesi terzi, effettuate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La direttiva 2010/35/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
giugno 2010, n. L. 165.
Il testo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 2011,
n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:
"Art. 18. (Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 2009/20/CE e 2010/36/UE, in materia di crediti
marittimi e di sicurezza delle navi, e 2010/35/UE, in
materia di attrezzature a pressione trasportabili)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e
dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti
legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009,
sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi,
e 2010/36/UE della Commissione, del 1° giugno 2010, che
modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri, e, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico, un decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a
pressione trasportabili e che abroga le direttive del
Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e
1999/36/CE.".
Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno
2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi'
recita:
"Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di recepimento indicato in ciascuna delle direttive
elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
medesime direttive. Per le direttive elencate negli
allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia'
scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo e'
delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B, che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell' allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'
articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano alle condizioni e secondo
le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere."
"Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all' articolo 1 sono informati
ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all' articolo 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) nella predisposizione dei decreti legislativi,
relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si
tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme
previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla
legislazione vigente, con particolare riferimento alla
normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la
cui revisione e' assicurato il coinvolgimento delle parti
sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto
dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;
h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.".
Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986
(Recepimento delle direttive CEE numeri 76/767, 84/527,
84/525 e 84/526, riguardanti la costruzione ed i controlli
di particolari categorie di bombole) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1986, n. 185, S.O.
Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23
(Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della
decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a
pressione trasportabili) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 marzo 2002, n. 57, S.O.
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
(Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al
trasporto interno di merci pericolose) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2010, n. 58.

Note all'art. 1:
Le direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE sono
pubblicate nella G.U.C.E. 19 novembre 1984, n. L 300.
Per i riferimenti al decreto del Ministro dei trasporti
7 aprile 1986, si veda nelle note alle premesse.
La direttiva 1999/36/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1
giugno 1999, n. L 138.
Per i riferimenti al decreto legislativo n. 23 del
2002, si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti alla direttiva 2010/35/UE, si veda
nelle note alle premesse
Il testo dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo n. 23 del 2002, cosi' recita:
"Art. 15. (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
alle attrezzature a pressione trasportabili, con
l'esclusione dei fusti a pressione, delle incastellature di
bombole e delle cisterne, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto stesso.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
fusti a pressione, alle incastellature di bombole ed alle
cisterne, a decorrere dal 1° luglio 2005.
3. E' consentita fino al 30 giugno 2003 l'immissione
sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature a
pressione trasportabili di cui al primo comma conformi alla
normativa anteriore alla data di entrata in vigore del
presente decreto. E' altresi' ammessa la successiva messa
in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino a
tale data.
4. E' consentita fino al 1° luglio 2007 l'immissione
sul mercato e la messa in servizio dei fusti a pressione,
delle incastellature di bombole e delle cisterne, conformi
alla normativa vigente anteriormente al 1° luglio 2005. E'
altresi' consentita la successiva messa in servizio di
queste attrezzature immesse sul mercato fino al 1° luglio
2007.".
Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo
n. 35 del 2010, cosi' recita:
"Art. 4. (Paesi terzi)
1. Il trasporto di merci pericolose tra lo Stato
nazionale ed i Paesi terzi rispetto alla Comunita' europea
e' autorizzato a condizione che esso sia conforme alle
disposizioni stabilite nell'ADR, nel RID e nell'ADN,
qualora non venga diversamente autorizzato con le modalita'
previste dagli articoli 6, 7 e 8.".



 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) attrezzature a pressione trasportabili:
1) tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e gli altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.2 degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma, se utilizzati conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonche' per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I del presente decreto;
2) le cisterne, i veicoli e vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.8 degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma, se utilizzati conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonche' per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I al presente decreto;
3) le cartucce di gas (n. ONU 2037), esclusi i diffusori di aerosol (n. ONU 1950), i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione, gli estintori (n. ONU 1044), le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione a norma del punto 1.1.3.2. degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma e le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione dalle prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi, secondo le disposizioni speciali di cui al punto 3.3. dei citati allegati alla direttiva 2008/68/CE;
b) allegati alla direttiva 2008/68/CE, limitatamente a:
1) allegato I capo I. 1.: allegati A e B all'ADR come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2011, restando inteso che i termini «parte contraente» sono sostituiti dai termini «Stato membro»;
2) allegato II capo II. 1.: allegato al RID che figura come appendice C alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2011, restando inteso che «Stato contraente del RID» e' sostituito da «Stato membro»;
3) allegato III capo III. 1.: i regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, cosi' come l'articolo 3, lettere f) e b), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, nei quali «parte contraente» e' sostituito da «Stato membro»;
c) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di attrezzature a pressione trasportabili sul mercato dell'Unione europea;
d) messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di attrezzature a pressione trasportabili per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione europea nel corso di un'attivita' commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito;
e) uso: il riempimento, lo stoccaggio temporaneo legato al trasporto, lo svuotamento e il nuovo riempimento di attrezzature a pressione trasportabili;
f) ritiro: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato o l'uso di attrezzature a pressione trasportabili;
g) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di attrezzature a pressione trasportabili che sono state gia' rese disponibili all'utilizzatore finale;
h) fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse, oppure che le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
i) rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
l) importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse provenienti da un Paese terzo;
m) distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione trasportabili;
n) proprietario: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha piena disponibilita' delle attrezzature a pressione trasportabili;
o) operatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che utilizza attrezzature a pressione trasportabili;
p) operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore, il proprietario o l'operatore che intervengono nel corso di un'attivita' commerciale o di servizio pubblico a titolo oneroso o gratuito;
q) valutazione della conformita': la valutazione e la procedura di valutazione della conformita' stabilite negli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
r) marchio Pi: un marchio che indica che le attrezzature a pressione trasportabili sono conformi ai requisiti applicabili in materia di valutazione della conformita' stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto;
s) rivalutazione della conformita': la procedura avviata, su richiesta del proprietario o dell'operatore, per valutare a posteriori la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili fabbricate e immesse sul mercato anteriormente alla data di applicazione alla direttiva 1999/36/CE;
t) ispezione periodica: l'ispezione periodica e le procedure che disciplinano le ispezioni periodiche previste dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
u) ispezione intermedia: l'ispezione intermedia e le procedure che disciplinano le ispezioni intermedie previste dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
v) verifica straordinaria: la verifica straordinaria e le procedure che disciplinano le verifiche straordinarie previste dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
z) organismo nazionale di accreditamento: l'organismo autorizzato in Italia a svolgere attivita' di accreditamento, individuato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 (ACCREDIA);
aa) accreditamento: attestazione da parte dell'organismo nazionale di accreditamento, che certifica che un determinato organismo notificato soddisfa i criteri stabiliti al punto 1.8.6.8, secondo comma, degli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
bb) autorita' di notifica: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto disposto all'articolo 17, comma 1, del presente decreto;
cc) organismo notificato: un organismo di ispezione che soddisfa i criteri degli allegati della direttiva 2008/68/CE e le condizioni di cui agli articoli 20 e 26 del presente decreto e che sia notificato ai sensi dell'articolo 22;
dd) notifica: la procedura che conferisce ad un organismo di ispezione la qualifica di organismo notificato, compresa la comunicazione di tale informazione alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea;
ee) vigilanza del mercato: le attivita' svolte ed i provvedimenti adottati dalle autorita' pubbliche per garantire che le attrezzature a pressione trasportabili, durante il loro ciclo di vita, siano conformi ai requisiti stabiliti nella direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
ff) autorita' di vigilanza del mercato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Note all'art. 2:
La direttiva 2008/68/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
settembre 2008, n. L 260.
Per i riferimenti alla direttiva 1999/36/CE, si veda
nelle note all'articolo 1.



 
Art. 3

Requisiti a livello locale

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere stabiliti requisiti applicabili a livello locale limitatamente all'immagazzinamento a medio o lungo termine o per l'uso locale delle attrezzature a pressione trasportabili.
 
Art. 4

Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione sul mercato, i fabbricanti sono obbligati a garantire che le attrezzature a pressione trasportabili siano state progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
2. Qualora, a seguito di apposita valutazione di conformita', risulti la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti previsti dai citati allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, i fabbricanti appongono il marchio Pi, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 del presente decreto.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica specificata negli allegati alla direttiva 2008/68/CE; tale documentazione e' conservata per il periodo prescritto da detti allegati.
4. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili, che hanno immesso sul mercato, non siano conformi a quanto previsto negli allegati alla direttiva 2008/68/CE o non abbiano i requisiti prescritti dal presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorita' competenti, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata.
5. I fabbricanti documentano tutti i casi di non conformita' e le misure correttive.
6. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata presentata dall'autorita' di vigilanza del mercato, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili, in lingua italiana. Essi cooperano con l'autorita' predetta, su richiesta della medesima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che essi hanno immesso sul mercato.
7. I fabbricanti forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.



Note all'art. 4:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all'articolo 2.



 
Art. 5

Rappresentanti autorizzati

1. I fabbricanti possono conferire mandato, in forma scritta, ad un rappresentante autorizzato, secondo quanto previsto al comma 2. Non possono costituire oggetto di mandato gli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del presente decreto e la stesura della prescritta documentazione tecnica.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione dell'autorita' di vigilanza la documentazione tecnica almeno per il periodo specificato negli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
b) a seguito di una richiesta motivata dell'autorita' competente, fornire a tale autorita' tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua italiana;
c) cooperare con l'autorita' competente, su richiesta della medesima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nel mandato.
3. L'identita' e l'indirizzo del rappresentante autorizzato figurano nel certificato di conformita' di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE.
4. I rappresentanti autorizzati forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.



Note all'art. 5:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all'articolo 2.



 
Art. 6

Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione europea solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti prescritti dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto.
2. Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione trasportabili, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita'. In particolare, essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il marchio Pi sia apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili e che tali attrezzature siano accompagnate dal certificato di conformita' di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE. L'importatore che ritiene o ha motivo di credere che attrezzature a pressione trasportabili non siamo conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, non immette tali attrezzature a pressione trasportabili sul mercato fino a quando le stesse non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorita' di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano il loro nome e indirizzo, al quale possono essere contattati, nel certificato di conformita' di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE oppure li allegano allo stesso.
4. Gli importatori garantiscono che, durante la fase in cui le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto delle stesse non mettano a rischio la conformita' di tale attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE.
5. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili, che hanno immesso sul mercato, non siano conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE o dal presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, gli importatori ne informano immediatamente il fabbricante e l'autorita' competente, indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata. Gli importatori documentano tutti i casi di non conformita' e le misure correttive.
6. Gli importatori conservano, almeno per il periodo specificato negli allegati alla direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti, una copia della documentazione tecnica a disposizione dell'autorita' di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorita'.
7. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata presentata dall'autorita' competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua italiana. Essi cooperano con tale autorita', su richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso sul mercato.
8. Gli importatori forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.



Note all'art. 6:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all'articolo 2.



 
Art. 7

Obblighi dei distributori

1. I distributori mettono a disposizione sul mercato dell'Unione europea solo attrezzature a pressione trasportabili conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto. Prima di immettere attrezzature a pressione trasportabili a disposizione sul mercato, i distributori verificano che le attrezzature rechino il marchio Pi e siano accompagnati dal certificato di conformita' e dall'indirizzo di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, non mette le attrezzature medesime a disposizione sul mercato fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e l'autorita' di vigilanza del mercato.
2. I distributori garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformita' di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE.
3. I distributori, che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili, che hanno messo a disposizione sul mercato, non siano conformi a quanto prescritto negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante, l'importatore, se del caso, e l'autorita' nazionale competente, indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata. I distributori documentano tutti i casi di non conformita' e le misure correttive.
4. I distributori, a seguito di una richiesta motivata presentata da un'autorita' competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua italiana. Essi cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno messo a disposizione sul mercato.
5. I distributori forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.



Note all'art. 7:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all'articolo 2.



 
Art. 8

Obblighi dei proprietari

1. Il proprietario, che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi ai requisiti prescritti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti relativi alle ispezioni periodiche, e nel presente decreto, non le mette a disposizione e non le utilizza fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, il proprietario ne informa il fabbricante o l'importatore o il distributore e l'autorita' di vigilanza del mercato. I proprietari documentano tutti i casi di non conformita' e le misure correttive.
2. I proprietari garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformita' di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE.
3. I proprietari forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
4. Il presente articolo non si applica ai privati che intendono utilizzare o utilizzano attrezzature a pressione trasportabili per proprio uso personale o domestico o per proprie attivita' del tempo libero o sportive.



Note all'art. 8:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all'articolo 2.



 
Art. 9

Obblighi degli operatori

1. Gli operatori utilizzano solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
2. Qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, l'operatore ne informa il proprietario e l'autorita' di vigilanza del mercato.



Note all'art. 9:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all'articolo 2.



 
Art. 10
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli
importatori ed ai distributori

1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' conseguentemente soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 4 del presente decreto, quando immette sul mercato attrezzature a pressione trasportabili con il proprio nome o marchio commerciale o modifica le attrezzature a pressione trasportabili gia' immesse sul mercato in modo che la conformita' ai requisiti applicabili potrebbe esserne condizionata.
 
Art. 11

Identificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici, su richiesta dell'autorita' di vigilanza del mercato, per un periodo di almeno dieci anni, identificano:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione trasportabili;
b) qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito attrezzature a pressione trasportabili.
 
Art. 12

Conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili
e relativa valutazione

1. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), soddisfano i requisiti relativi alla valutazione della conformita', alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, nonche' i requisiti di cui ai capi III e IV del presente decreto.
2. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono conformi alle specificazioni della documentazione in base alla quale sono state fabbricate. Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformita' degli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV del presente decreto.
3. Sono validi nel territorio dello Stato i certificati di valutazione della conformita', i certificati di rivalutazione della conformita' e le relazioni sulle ispezioni periodiche, sulle ispezioni intermedie e sulle verifiche straordinarie, rilasciati da un organismo notificato da altro Stato membro, in conformita' alla direttiva recepita con il presente decreto.
4. Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformita' separata.
 
Art. 13

Rivalutazione della conformita'

1. La rivalutazione della conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), fabbricate e messe in funzione a partire dal 9 marzo 2002, e' stabilita conformemente alla procedura di rivalutazione della conformita' di cui all'allegato III al presente decreto.
2. Il marchio Pi e' apposto in conformita' a quanto prescritto nell'allegato III al presente decreto.
 
Art. 14

Principi generali del marchio Pi

1. Il marchio Pi e' apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione della conformita', secondo le indicazioni di cui all'allegato III. Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/ o 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, il marchio Pi e' apposto dall'organismo notificato o sotto la sua sorveglianza.
2. Il marchio Pi e' apposto esclusivamente sulle attrezzature a pressione trasportabili che:
a) soddisfano i requisiti di valutazione della conformita' di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto;
b) soddisfano i requisiti di rivalutazione della conformita' di cui all'articolo 13.
3. Apponendo o facendo apporre il marchio Pi, il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
4. Ai fini del presente decreto il marchio Pi e' l'unico marchio che attesta la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
5. E' vietata l'apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato del marchio Pi o la forma dello stesso. Ogni altro marchio e' apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da non compromettere la visibilita', la leggibilita' e il significato del marchio Pi.
6. Le parti delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio Pi.



Note all'art. 14:
Per i riferimenti alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE
e 84/527/CEE, si veda nelle note all'articolo 1. Per i
riferimenti al decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile
1986, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti
alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note all'articolo
2.



 
Art. 15

Regole e condizioni per l'apposizione del marchio Pi

1. Il marchio Pi e' definito nell'allegato II al presente decreto.
2. Il marchio Pi e' apposto in modo visibile, leggibile e permanente sulle attrezzature a pressione trasportabili o sulla loro targhetta segnaletica, nonche' sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.
3. Il marchio Pi e' apposto prima dell'immissione sul mercato delle nuove attrezzature a pressione trasportabili o delle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.
4. Il marchio Pi e' seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato che e' intervenuto nelle ispezioni iniziali e nel collaudo. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.
5. Il marchio, con la data dell'ispezione periodica o, se del caso, dell'ispezione intermedia, e' accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica.
6. Per quanto riguarda le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, che non recano il marchio Pi, all'atto della prima ispezione periodica, effettuata in conformita' a quanto disposto dal presente decreto, il numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile e' preceduto dal marchio Pi.
 
Art. 16

Libera circolazione
delle attrezzature a pressione trasportabili

1. Fatte salve le procedure di salvaguardia di cui agli articoli 30 e 31 del presente decreto, nonche' il quadro di vigilanza del mercato stabilito dal regolamento CE n. 765/2008, non e' vietata, o limitata od ostacolata la libera circolazione, la messa a disposizione sul mercato o l'uso delle attrezzature a pressione trasportabili, che siano conformi alle prescrizioni contenute nel presente decreto.



Note all'art. 16:
Il regolamento (CE) n. 765/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.



 
Art. 17

Autorita' di notifica

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' l'autorita' competente per la notifica ed e' responsabile dell'istituzione e dell'attuazione delle procedure necessarie per la valutazione, la notifica e la successiva vigilanza degli organismi notificati.
2. Per la notifica alla Commissione europea ed altri Stati membri dell'Unione europea degli organismi notificati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione del Ministero delle sviluppo economico.
 
Art. 18

Requisiti relativi all'autorita' di notifica

1. Nello svolgimento dei compiti previsti nell'articolo 17, comma 1, l'autorita' di notifica agisce in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi notificati.
2. L'autorita' di notifica assicura che l'esercizio delle sue attivita' sia improntato a criteri di obiettivita' e imparzialita'.
3. L'autorita' di notifica e' organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica degli organismi notificati sia adottata da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.
4. L'autorita' di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.
 
Art. 19

Obbligo di informazione dell'autorita' di notifica

1. Le procedure nazionali per la valutazione, la notifica e la vigilanza sugli organi notificati, nonche' qualsiasi modifica di tali informazioni, sono notificate alla Commissione europea.
 
Art. 20

Requisiti relativi agli organismi notificati

1. Ai fini della notifica, l'organismo notificato rispetta i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
2. L'organismo notificato e' un ente con personalita' giuridica, istituito a norma del codice civile.
3. L'organismo notificato partecipa alle attivita' di standardizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 28 del presente decreto, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica come orientamento generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti dai lavori di tale gruppo.



Note all'art. 20:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all'articolo 2.



 
Art. 21

Domanda di notifica

1. L'organismo di ispezione presenta una domanda di notifica all'autorita' di notifica nazionale.
2. Tale domanda e' accompagnata:
a) dalla descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', d'ispezione periodica, d'ispezione intermedia, di verifica straordinaria e di rivalutazione della conformita';
b) dalla descrizione delle procedure relative alla lettera a);
c) dalla descrizione delle attrezzature a pressione trasportabili, per le quali l'organismo dichiara di essere competente;
d) del certificato di accreditamento, rilasciato dall'organismo di accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti che l'organismo di ispezione e' conforme ai requisiti stabiliti nell'articolo 20 del presente decreto.



Note all'art. 21:
Per i riferimenti al regolamento (CE) 765/2008, si veda
nelle note all'articolo 16.



 
Art. 22

Procedura di notifica

1. L'autorita' di notifica provvede alla notifica esclusivamente per organismi che siano conformi ai requisiti stabiliti nell'articolo 20 del presente decreto.
2. Per la notifica alla Commissione europea ed altri Stati membri dell'Unione europea degli organismi notificati, deve essere utilizzato l'apposito strumento elettronico elaborato e gestito dalla Commissione europea.
3. La notifica comprende le informazioni richieste a norma dell'articolo 21, comma 2, del presente decreto.
4. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione europea o dagli altri Stati membri dell'Unione europea entro quindici giorni dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai sensi del presente decreto.
5. Eventuali successive modifiche riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione europea ed agli altri Stati membri dell'Unione europea.
6. I servizi di ispezione interni del richiedente la valutazione di conformita', definiti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, non sono notificati.
 
Art. 23

Numeri di identificazione
ed elenchi degli organismi notificati

1. L'organismo notificato e' identificato con lo specifico numero assegnato dalla Commissione europea ed e' indicato nell'elenco degli organismi notificati, messo a disposizione del pubblico dalla stessa Commissione.
 
Art. 24

Modifiche delle notifiche

1. L'Autorita' di notifica, qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non e' piu' conforme ai requisiti stabiliti nell'articolo 20 del presente decreto, o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' dell'inosservanza di tali requisiti o dell'inadempimento di tali obblighi, dandone informazione immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.
2. In caso di ritiro, limitazione o sospensione della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, l'autorita' nazionale di notifica, che aveva disposto tale atto, adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle altre autorita' di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
 
Art. 25

Contestazione della competenza
degli organismi notificati

1. Su richiesta della Commissione, l'autorita' di notifica fornisce alla stessa tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo interessato.
2. Su richiesta della Commissione, l'autorita' di notifica adotta le misure necessarie nei confronti dell'organismo notificato che non soddisfa o non soddisfa piu' i requisiti per la notifica.
 
Art. 26

Obblighi operativi degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita', le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie e le verifiche straordinarie, conformemente alle condizioni della loro notifica e alle procedure di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE.
2. Gli organismi notificati eseguono le rivalutazioni della conformita' conformemente all'allegato III al presente decreto.
3. Gli organismi notificati da uno Stato membro dell'Unione europea sono autorizzati ad operare in Italia. L'autorita' di notifica, che ha eseguito la valutazione iniziale e la notifica, rimane responsabile della vigilanza delle attivita' svolte dall'organismo notificato.



Note all'art. 26:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all'articolo 2.



 
Art. 27

Obblighi di informazione degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati comunicano all'autorita' di notifica:
a) qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
b) qualunque circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
c) eventuali richieste di informazioni sulle attivita' eseguite, che abbiano ricevuto dalle autorita' di vigilanza del mercato;
d) su richiesta, le attivita' eseguite nell'ambito della loro notifica e qualsiasi altra attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, che eseguono simili attivita' di valutazione della conformita', di ispezione periodica, di ispezione intermedia e di verifica straordinaria, che riguardano le stesse attrezzature a pressione trasportabili, pertinenti informazioni sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi della valutazione della conformita'.
 
Art. 28

Coordinamento degli organismi notificati

1. L'autorita' di notifica garantisce che gli organismi, che ha provveduto a notificare, partecipino ai lavori del gruppo settoriale di organismi notificati, istituito dalla Commissione europea, direttamente o mediante rappresentanti designati.
 
Art. 29
Procedura applicabile alle attrezzature a pressione trasportabili che
presentano un rischio a livello nazionale

1. L'autorita' di vigilanza del mercato, qualora abbia adottato provvedimenti ai sensi dell'articolo 20, del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure abbia sufficienti ragioni per ritenere che le attrezzature a pressione trasportabili disciplinate dal presente decreto presentino un rischio per la salute o per la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, effettua una valutazione delle attrezzature a pressione trasportabili interessate che riguarda tutti i requisiti stabiliti nel presente decreto. Gli operatori economici interessati collaborano, ove necessario, con l'autorita' di vigilanza del mercato, permettendo l'accesso ai loro locali e fornendo campioni, a seconda dei casi. Se, nel corso di una valutazione, l'autorita' di vigilanza del mercato constata che le attrezzature a pressione trasportabili non rispettano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso, al fine di rendere le attrezzature a pressione trasportabili conformi ai suddetti requisiti, oppure ritirarle dal mercato o richiamarle entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. L'autorita' di vigilanza del mercato comunica i provvedimenti adottati all'organismo notificato competente. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure correttive di cui al terzo periodo del presente comma.
2. L'autorita' di vigilanza del mercato, se ritiene che la non conformita' non sia ristretta al solo territorio nazionale, informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei risultati della valutazione e dei provvedimenti adottati nei confronti dell'operatore economico.
3. L'operatore economico garantisce l'adozione di tutte le opportune misure correttive nei confronti delle attrezzature a pressione trasportabili che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione europea.
4. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate nel termine assegnato dall'autorita' di vigilanza del mercato, l'autorita' stessa adotta tutte le opportune misure provvisorie per inibire o limitare la messa a disposizione delle attrezzature a pressione trasportabili sul mercato, per ritirarle dal mercato o richiamarle, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. L'autorita' informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati dell'Unione europea dei provvedimenti adottati.
5. Le informazioni di cui al comma 4 includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili non conformi, l'origine di tali attrezzature, la natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure adottate, nonche' le motivazioni formulate dall'operatore economico interessato. In particolare, l'autorita' di vigilanza del mercato indica se la non conformita' sia dovuta a:
a) mancato rispetto delle attrezzature a pressione trasportabili dei requisiti relativi alla salute o alla sicurezza delle persone o ad altri aspetti della protezione del pubblico interesse, stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto;
b) carenze nelle norme o nei codici tecnici di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE o ad altre disposizioni di detta direttiva.



Note all'art. 29:
Per i riferimenti al regolamento (CE) 765/2008, si veda
nelle note all'articolo 16.
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all'articolo 2.



 
Art. 30

Procedura di salvaguardia dell'Unione

1. L'operatore economico, o altro soggetto interessato, al termine della procedura di cui all'articolo 29, commi 3 e 4, puo' attivare la procedura di salvaguardia di cui all'articolo 31 della direttiva 2010/35/UE, presentando osservazioni contro le misure adottate dall'autorita' di vigilanza del mercato.
2. Qualora la Commissione, all'esito della procedura di salvaguardia di cui all'articolo 31 della direttiva 2010/35/UE, comunichi una decisione con cui si considera giustificata la misura adottata da uno Stato membro, l'autorita' di vigilanza adotta le misure necessarie ad assicurare il ritiro dal proprio mercato delle attrezzature a pressione trasportabili non conformi e ne informa la Commissione europea.
3. Qualora la Commissione, all'esito della procedura di salvaguardia di cui all'articolo 31 della direttiva 2010/35/UE, comunichi una decisione con cui si considera ingiustificata la misura adottata da uno Stato membro, l'autorita' di vigilanza la ritira.



Note all'art. 30:
Per i riferimenti alla direttiva 2010/35/UE, si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 31

Attrezzature a pressione trasportabili conformi
che presentano un rischio per la salute e la sicurezza

1. Se l'autorita' di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, ritiene che le attrezzature a pressione trasportabili, pur se conformi alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto, presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure per garantire che tali attrezzature a pressione trasportabili, all'atto della loro immissione sul mercato, non presentino piu' tale rischio o che le attrezzature siano, a secondo dei casi, ritirate dal mercato o richiamate entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata.
2. L'operatore economico garantisce l'adozione di misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione trasportabili interessate che ha messo a disposizione sul mercato o che utilizza in tutta l'Unione europea.
3. L'autorita' competente informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea. Tali informazioni includono, in particolare, i dati necessari all'identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili interessate, l'origine e la catena di fornitura delle attrezzature, la natura del rischio connesso, nonche' la natura e la durata delle misure adottate.
 
Art. 32

Non conformita' formale

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, l'autorita' di vigilanza del mercato chiede all'operatore interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione, qualora giunga ad una delle seguenti conclusioni:
a) il marchio Pi e' stato apposto in violazione di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente decreto;
b) il marchio Pi non e' stato apposto;
c) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
d) i requisiti degli allegati alla direttiva 2008/68/CE e del presente decreto non sono stati rispettati.
2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita' di vigilanza del mercato adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire le messa a disposizione sul mercato delle attrezzature a pressione trasportabili o garantisce che siano richiamate o ritirate dal mercato.



Note all'art. 32:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE si veda
nelle note all'articolo 2.



 
Art. 33

Norme abrogate

1. Il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, di recepimento delle direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE ed il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Note all'art. 33:
La direttiva 76/767/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27
settembre 1976, n. L 262.
Per i riferimenti alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE
e 84/527/CEE, si veda nelle note all'articolo 1.
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 23
del 2002, si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti alla direttiva 1999/36/CE, si veda
nelle note all'articolo 1.



 
Art. 34

Riconoscimento dell'equivalenza

1. I certificati di omologazione CEE di modelli di attrezzature a pressione trasportabili, rilasciati a norma decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986 di recepimento delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, e gli attestati d'esame CE della progettazione, rilasciati a norma del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, sono riconosciuti equivalenti ai certificati di approvazione del tipo di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE e sono soggetti alle disposizioni sul riconoscimento temporaneo delle approvazioni del tipo contenute in detti allegati.
2. I rubinetti e gli accessori di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, recanti la marcatura prevista dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE, conformemente all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, possono essere ancora utilizzati.



Note all'art. 34:
Per i riferimenti al decreto del Ministro dei trasporti
7 aprile 1986, si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 23
del 2002, si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note all'articolo 2.
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
n. 23 del 2002, cosi' recita:
"Art. 3. (Valutazione di conformita' per l'immissione
sul mercato della Comunita' europea delle attrezzature a
pressione trasportabili di nuova fabbricazione)
1. I recipienti e le cisterne di nuova fabbricazione
devono essere conformi alle disposizioni dettate al
riguardo dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle
disposizioni interne di recepimento. La conformita' di tali
attrezzature a pressione trasportabili alle disposizioni
sopra citate deve essere accertata da un organismo
notificato ed attestata mediante le procedure di
valutazione di conformita' fissate dall'allegato IV, parte
I, e specificate all'allegato V.
2. I rubinetti e altri accessori di nuova fabbricazione
utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle
relative disposizioni degli allegati alle direttive
94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di
recepimento.
3. I rubinetti e altri accessori con una funzione
diretta di sicurezza per l'attrezzatura a pressione
trasportabile, ivi comprese le valvole di sicurezza, le
valvole di riempimento e di drenaggio e i rubinetti delle
bombole, devono essere sottoposti ad una procedura di
valutazione della conformita' di livello pari o superiore a
quella del recipiente o della cisterna su cui sono montati.
Tali rubinetti e altri accessori utilizzati per il
trasporto possono essere sottoposti ad una procedura di
valutazione della conformita' separata da quella relativa
al recipiente od altra cisterna.
4. I rubinetti e gli accessori di cui al comma 3, per
quanto concerne le prescrizioni tecniche specifiche non
contenute nelle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e nelle
disposizioni interne di recepimento, devono rispondere ai
requisiti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 93, ed essere sottoposti, ai sensi dell'articolo 10 del
decreto legislativo medesimo, ad una procedura di
valutazione della conformita' di categoria II, III o IV, a
seconda che il recipiente o la cisterna rientri nella
categoria 1, 2 o 3, come previsto nell'allegato V del
presente decreto.
5. Non e' consentito vietare, limitare o ostacolare
l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle
attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo
1, comma 2, lettera a), conformi al presente decreto e
recanti il relativo marchio previsto dall'articolo 10,
commi l e 2.".
Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
(Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di
attrezzature a pressione), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, S.O.



 
Art. 35

Norma di attuazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai recipienti a pressione, ai loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto di ONU n. 1745, ONU n. 1746 e ONU n. 2495 a decorrere dal 1° luglio 2013.
 
Art. 36

Modalita' e tariffe
per attivita' connesse al presente decreto

1. Le attivita' di valutazione e di vigilanza degli organismi notificati di cui all'articolo 17, comma 1, sono assoggettate a tariffa, a carico degli organismi medesimi.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le tariffe e le relative modalita' di versamento.
3. Le tariffe sono determinate in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.
 
Art. 37

Sanzioni

1. L'operatore economico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del presente decreto che produce, immette sul mercato o immette in servizio attrezzature a pressione trasportabili, rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, che non rispettano i requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente in materia ovvero che non siano state sottoposte alle valutazioni di conformita' o di idoneita' previste dal presente decreto ovvero che siano equipaggiate con rubinetti ed altri accessori non rispondenti alle prescrizioni di sicurezza previste per tali accessori, e' soggetto:
a) se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacita' e' inferiore o pari a 30 MPa × litro (300 bar × litro), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro;
b) se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacita' e' superiore a 30 e inferiore o pari a 150 MPa × litro (rispettivamente 300 e 1.500 bar × litro), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da settemilacinquecento euro a quarantacinquemila euro;
c) se trattasi di recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacita' e' superiore a 150 MPa × litro (1.500 bar × litro), nonche' le cisterne, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono determinate tenendo conto del numero degli esemplari delle attrezzature, come segue:
a) se trattasi di bombole od incastellature di bombole, si applicano in misura intera per lotto, o gruppo, costituito da duecento esemplari; per lotto o gruppo costituito da un numero inferiore a duecento esemplari, sono ridotte dello zerotrepercento (0,3%) per ciascun esemplare mancante al raggiungimento di duecento esemplari;
b) se trattasi di tubi, fusti in pressione o recipienti criogenici, si applicano in misura intera per gruppo costituito da venti esemplari; per gruppo costituito da un numero inferiore a venti esemplari sono ridotte del tre per cento (3%) per ciascun esemplare mancante al raggiungimento di venti esemplari;
c) se trattasi di cisterne, si applicano in misura intera per ciascun esemplare.
3. I totali delle somme delle sanzioni derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono determinati inoltre in funzione delle caratteristiche di pericolosita' dei gas che sono destinati ad essere contenuti nei recipienti stessi, come segue:
a) sono aumentati della meta' se i recipienti sono destinati a contenere gas assegnati ad uno dei gruppi T, TF, TC, TO, TFC, TOC di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE, ovvero delle seguenti sostanze pericolose: cianuro d'idrogeno stabilizzato (ONU 1051), fluoruro d'idrogeno anidro (ONU 1052) e acido fluoridrico (ONU 1790);
b) sono ridotti della meta' se i recipienti sono destinati a contenere gas assegnati al gruppo A di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE.
4. Chiunque appone indebitamente od in maniera difforme, da quanto prescritto dal presente decreto, il marchio Pi di cui all'articolo 14, e' soggetto, ferme restando le sanzioni penali:
a) se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera a), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro;
b) se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera b), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da millecinquecento euro a novemila euro;
c) se trattasi di recipienti di cui al comma 1, lettera c), alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemila euro a dodicimila euro.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono determinate tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
6. L'operatore economico, che produce, immette sul mercato o immette in servizio rubinetti od altri accessori destinati ad attrezzature a pressione trasportabili rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, che non rispettano i requisiti e le prescrizioni di sicurezza previsti per tali accessori, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemila euro a dodicimila euro.
7. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.



Note all'art. 37:
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda
nelle note alle premesse.
La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza
e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314.



 
Art. 38

Disposizioni di carattere finanziario

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 giugno 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei
trasporti

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Cancellieri, Ministro dell'interno

Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
Allegato I
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Allegato II
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Allegato III
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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