Gazzetta n. 137 del 14 giugno 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2012
Ulteriori disposizioni di protezione civile inerenti la rimozione e il recupero della nave da crociera Costa - Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio. (Ordinanza n. 4023).


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2013, lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio (GR);
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, cosi' come integrata dall'articolo 1 dell'ordinanza n. 4003 del 16 febbraio 2012;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4019 del 27 aprile 2012 che, al fine di accelerare le attivita' finalizzate al superamento dell'emergenza, autorizzava il Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, ad indire apposita conferenza di servizi istruttoria al fine di acquisire tutte le indicazioni occorrenti per l'eventuale miglioramento del progetto inerente alla rimozione ed al recupero della nave cosi' come proposto dalla Costa Crociere s.p.a., nonche' successiva conferenza di servizi decisoria per la definitiva approvazione del progetto di rimozione e recupero della nave;
Tenuto conto degli esiti delle sedute della conferenza di servizi istruttoria tenutasi, presso il Dipartimento della protezione civile, in data 3 e 10 maggio 2012, alla presenza delle amministrazioni interessate dall'emergenza in atto;
Viste le risultanze della conferenza decisoria convocata in data 15 maggio 2012;
Considerata la necessita' di istituire un Osservatorio di monitoraggio, anche per quanto concerne gli aspetti di natura ambientale, con il compito di verificare la corretta esecuzione del progetto e delle prescrizioni formulate dalla Conferenza dei servizi decisoria del 15 maggio 2012;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Dispone:

Art. 1

1. Sono approvate le operazioni di cui al progetto di massima di rimozione e recupero della nave da crociera Costa - Concordia proposto dalla Costa Crociere S.p.A. con le determinazioni assunte dalla Conferenza dei servizi del 15 maggio 2012. Gli oneri derivanti dall'attuazione del citato progetto di rimozione e recupero sono interamente a carico della medesima Societa'.
 
Art. 2

1. Al fine di assicurare l'esatta esecuzione del progetto e delle relative prescrizioni formulate dalla Conferenza dei servizi del 15 maggio 2012 e delle eventuali e successive prescrizioni che dovessero pervenire dalle Autorita' competenti, il Commissario delegato istituisce, con apposita decretazione, un Osservatorio di monitoraggio, anche per quanto concerne gli aspetti di natura ambientale, che preveda la partecipazione di un rappresentante della regione Toscana, con funzioni di Presidente, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ARPAT, della Provincia di Grosseto, del comune dell'Isola del Giglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ISPRA, della Capitaneria di Porto, del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore della Sanita'.
2. Per la partecipazione all'Osservatorio di cui al comma 1, non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.
3. Gli oneri relativi ai rimborsi delle spese sostenute dai componenti dell'Osservatorio di cui al comma 1, sono integralmente a carico della Costa Crociere S.p.A
 
Art. 3

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, provvede a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, all'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2012

Il Presidente: Monti
 
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