Gazzetta n. 136 del 13 giugno 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 6 giugno 2012 |
Ulteriori disposizioni di protezione civile conseguenti agli eventi sismici del mese di maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. (Ordinanza n. 0004). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione Civile
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, del 1° giugno 2012, n. 0002 e del 2 giugno 2012, n. 0003; Considerato che, al fine di corrispondere allo slancio di generosita' degli italiani desiderosi di contribuire ai bisogni delle popolazioni dei territori colpiti dai predetti eventi sismici, il Dipartimento della protezione civile ha ritenuto di dover promuovere, fino al 10 luglio 2012, una raccolta di solidarieta' con la quale e' possibile donare 2 euro con l'invio SMS - Short Message Service - ovvero con una telefonata; Considerato che gli Operatori della Telefonia fissa, mobile e della Comunicazione hanno aderito all'iniziativa ed e' stato attivato il numero solidale 45500; Ritenuto di dover adottare una disposizione volta a disciplinare le modalita' di utilizzo delle risorse derivanti dalla suddetta raccolta; Considerato che le risorse derivanti dalla predetta raccolta saranno destinate al soccorso, all'assistenza alla popolazione, nonche' agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita', di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 225, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59; Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;
Dispone
Art. 1
1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a ricevere il ricavato derivante dalla raccolta di fondi privati, tramite l'invio di SMS - Short Message Service - dalle reti di telefonia mobile e di telefonate dalla reti di telefonia fissa da destinare alle finalita' di cui in premessa. Le risorse in questione sono versate al Fondo per la protezione civile, per il successivo trasferimento alle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001 e dell'articolo 7, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 giugno 2012, n. 0003. 2. Al fine di garantire l'efficace impiego e la supervisione sull'uso delle risorse di cui al comma 1, e' istituito un Comitato dei Garanti, composto da tre membri scelti tra persone di riconosciuta ed indiscussa moralita' ed indipendenza, nominati con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Il Comitato approva gli interventi sulla base delle proposte formulate congiuntamente dai medesimi Presidenti. 3. Ai membri del Comitato dei Garanti, di cui al comma 2, non spetta alcun compenso. 4. Il Dipartimento della protezione civile provvede a regolare i rapporti con gli Operatori di Telefonia fissa e mobile e della Comunicazione e dei Media con la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2012
Il Capo del dipartimento: Gabrielli |
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