Gazzetta n. 136 del 13 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 maggio 2012
Riconoscimento, alla sig.ra Koottiyanickal Chacko Gladies, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.


IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie del Servizio
sanitario nazionale

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, cosi' come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;
Visto il decreto direttoriale DGRUPS/IV/19737 in data 24 aprile 2012 inviato all'interessato con nota prot. 19737 del 24 aprile 201 con il quale e' stato riconosciuto il titolo "General Nursing and Midwifery" conseguito in India nel 2004 dalla Sig.ra Koottiyanickal Chacko Gladies, nata a Cherupuzha-Kerala il 20 maggio 1983;
Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Koottiyanickal Chacko Gladies si sia iscritta all'albo professionale;
Vista la richiesta di rinnovo della valita' del sudddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig,ra Koottiyanickal Chacko Gladies in data 16 aprile 2012;
Rilevato che il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo Gladies K. Chacko;
Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 13 aprile 2009 dalla quale si attesta l'effettivo conseguimento del predetto titolo da parte della sig.ra Koottiyanickal Chacko Gladies;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'ordine di servizio del Direttore genrale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1

1. Il titolo di "Nurse-midwife" conseguito nell'anno 2004 presso la "School of Nursing Assumption Hospital, Kanhirapuzha"di Palakkad (India) dalla Sig.ra Gladies K. Chacko, nata a Cherupuzha-Kerala (India) il giorno 20 maggio 1983, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.
 
Art. 2

1. La richiedente, Sig.ra Koottiyanickal Chacko Gladies e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2012

p. Il direttore generale: Bisignani
 
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