Gazzetta n. 135 del 12 giugno 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2012 |
Differimento, per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)»; Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalita' e i termini di versamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato approvato il regolamento recante «Modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto»; Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento; Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'anticipazione sperimentale dell'Imposta municipale propria; Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2012, per il periodo d'imposta 2011, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalita' economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2011; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»; Visto l'art. 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; Considerata l'opportunita' di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2012 al fine di consentire il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla predisposizione delle dichiarazioni e alla definizione dei versamenti; Considerata, altresi', l'opportunita' di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2012 da parte dei soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Le persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e dalla dichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti: a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione; b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di' imposta regionale sulle attivita' produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2012, che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a societa', associazioni e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2012
Il Presidente: Monti |
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