Gazzetta n. 131 del 7 giugno 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 24 maggio 2012 |
Decadenza della Societa' LARABET s.r.l. dalla concessione n. 3699 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1º marzo 2006, n. 111. |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa; Vista la convenzione di concessione n. 3699 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Societa' LARABET s.r.l. nei locali siti in Via Verdi, 1 - Varazze (SV); Visto l'art. 13, comma 3, della suddetta convenzione, il quale stabilisce che «L'importo della garanzia di cui al comma 2 e' adeguato con periodicita' annuale, entro sessanta giorni dal termine di ogni anno, a partire dal 31 agosto 2007, in ragione del movimento netto conseguito dal concessionario dal 1° giugno dell'anno precedente al 31 maggio dell'anno in corso, applicando il dispositivo riportato in allegato 4... Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia, nei termini suddetti, e' causa di decadenza dalla concessione» Vista la nota prot. n. 2011/48690/Giochi/SCO del 9 dicembre 2011, con la quale il predetto Concessionario e' stato invitato, a provvedere, entro 30 giorni, all'adeguamento della garanzia presentata ai sensi del succitato art. 13, comma 2; Considerato che con la predetta nota e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 13, comma 3, a motivo della mancata regolarizzazione da parte del concessionario entro i termini suddetti; Atteso che il Concessionario in questione, in riscontro alla suddetta nota, non ha prodotto alcuna documentazione comprovante l'avvenuto adeguamento richiesto; Considerato che con nota prot. n. 2012/17432/Giochi/SCO del 18 aprile 2012 e' stata comunicata la sospensione del collegamento con il Totalizzatore nazionale, a far data dal 19 aprile 2012 della concessione in parola; Tenuto conto che, a tutt'oggi, nulla e' pervenuto da parte della nominata societa' a fronte della medesima comunicazione; Visto l'art. 6, commi 2 e 3, della citata convenzione il quale stabilisce che «Il concessionario provvede al tempestivo pagamento delle vincite e dei rimborsi secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.» e che «Il concessionario e' responsabile, ogni eccezione rimossa, delle eventuali inadempienze nei pagamenti agli scommettitori»; Atteso che in data 11 maggio 2012 e' pervenuto a questa Amministrazione un reclamo da un giocatore che ha rappresentato l'impossibilita' di riscuotere alcune vincite su scommesse effettuate presso l'agenzia in questione, in quanto la stessa, alla data del 7 maggio 2012, risultava chiusa e priva di arredi ed attrezzature interne; Considerato che l'art. 17, comma 2, lettera e), della predetta convenzione prevede che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessione, anche «nel caso di inadempienze gravi, ovvero reiterate, nell'assolvimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli scommettitori»:
Dispone:
Per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza, a far data dal 29 maggio 2012, della convenzione di concessione n. 3699 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la Societa' LARABET s.r.l., con sede legale in Via Tondo, 27 - Nicotera (VV), operante nei locali siti in Via Verdi, 1 - Varazze (SV). Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana.
Roma, 24 maggio 2012
Il direttore: Tagliaferri |
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