Gazzetta n. 131 del 7 giugno 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 23 maggio 2012 |
Autorizzazione, all'Istituto «ARIRI - Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede principale di Bari e a diminuire il numero degli allievi da 15 a 6. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale l'Istituto "ARIRI - Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali", e' stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Bari, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; Visto il decreto in data 27 aprile 2001, con il quale all'istituto "ARIRI - Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali" e' stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede di Bari, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Bari - da Corso Alcide De Gasperi, 334, a via Villari, 10 - nonche' la diminuzione del numero massimo degli allievi ammissibile al primo anno di corso da 15 a 6; Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 23 marzo 2012; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 18 aprile 2012 trasmessa con nota prot. 443 del 18 aprile 2012;
Decreta:
Art. 1
L'Istituto «ARIRI - Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali» abilitato con decreto in data 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bari, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a trasferire la predetta sede da Corso Alcide De Gasperi, 334, a via Villari, 10. |
| Art. 2
Il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso e' pari a 6 unita' e, per l'intero corso, a 24 unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 maggio 2012
Il capo del dipartimento: Liberali |
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