Gazzetta n. 130 del 6 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 maggio 2012
Decadenza della societa' R.C.R. di Tricomi Claudio e C. s.a.s. dalle concessioni n. 1469 e n. 1560 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.


IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n. 169, concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto interdirettoriale n. 16109 del 12 maggio 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli;
Vista la convenzione di concessione n. 1469 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della «R.C.R. di Tricomi Claudio e C. s.a.s.», nei locali siti in Lungomare Raganzino n. 6 - Pozzallo (Ragusa);
Vista la convenzione di concessione n. 1560 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della «R.C.R. di Tricomi Claudio e C. s.a.s.», nei locali siti via Aldo Moro, snc - Rosolini (Siracusa);
Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita' stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;
Vista la nota prot. n. 2011/23518/Giochi/SCO del 21 giugno 2011, con la quale il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute a vario titolo;
Considerato che con la predetta nota e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera d), a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro dieci giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;
Atteso che la societa' in questione, a fronte della medesima comunicazione, ha informato, con lettera del 13 luglio 2011, che avrebbe saldato le posizioni debitorie improrogabilmente entro l'anno 2011;
Considerato che dai dati riportati sul totalizzatore nazionale e' stato riscontrato che, alla data del 25 gennaio 2012, la «R.C.R. di Tricomi Claudio e C. s.a.s.» ha sanato solo una parte delle somme dovute, rilevando, altresi', una persistenza dell'esposizione debitoria;
Vista la nota n. 2012/3467/Giochi/Sco del 25 gennaio 2012 con la quale, oltre a evidenziare al concessionario quanto appena sopraesposto, si comunicava allo stesso la sospensione del collegamento dal totalizzatore nazionale a far data dal 31 gennaio 2012;
Vista la lettera del 13 febbraio 2012 con la quale lo stesso concessionario ha chiesto la rateizzazione dei debiti maturati nei confronti dell'A.S.S.I. (gia' U.N.I.R.E.);
Atteso che con nota n. 2012/8118/Giochi/Sco del 22 febbraio 2012 e' stato richiesto inutilmente all'A.S.S.I. un parere in merito alla predetta istanza;

Dispone:

Per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza dalla data del presente provvedimento delle convenzioni di concessioni n. 1469 e 1560 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli, stipulate con la «R.C.R. di Tricomi Claudio e C. s.a.s.», avente sede legale in lungomare Raganzino n. 6 - Pozzallo (Ragusa).
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2012

Il direttore per i giochi: Tagliaferri
 
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