(Omissis);
Comunica
che saranno attribuiti agli operatori di rete, costituti in societa' consortili secondo i criteri di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del Regolamento allegato alla Delibera n. 664/09CONS dell'AGCOM, i diritti d'uso. I diritti sono assegnati in via temporanea, tenendo conto della necessita' di assicurare l'uso efficiente delle risorse e la compatibilita' tra reti locali che operano in differenti bacini. I blocchi di frequenze nella banda III VHF, come identificati negli Atti finali della Conferenza di pianificazione UIT di Ginevra '06 (GE06), utilizzabili nei bacini di utenza per le diffusioni locali corrispondenti al territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono: per la Rai - Radiotelevisione Italiana SpA e le reti nazionali i blocchi di frequenza 12A, 12B e 12C, per le reti locali i blocchi di frequenza 12D, 10A, 10B, 10C e 10D. I requisiti di assegnazione sono i seguenti: a) le societa' consortili che ottengono i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale possono essere esclusivamente partecipate, con quote paritetiche, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale di cui all'art. 3, comma 12, del regolamento allegato alla Delibera n. 664/09CONS dell'AGCOM, che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attivita' di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale. Alle societa' consortili devono partecipare almeno il 40 per cento delle emittenti. In ogni caso, e' garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi radiofonici nazionali ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle societa' consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacita' necessaria ad irradiare i propri programmi, con parita' di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale. Ciascuna emittente puo' partecipare al capitale sociale di una sola societa' consortile; b) le societa' consortili che ottengono i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito locale possono essere partecipate esclusivamente, con quote paritetiche e nel rispetto del principio di non discriminazione, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale, di cui all'art. 3, comma 12, del regolamento allegato alla Delibera n. 664/09CONS dell'AGCOM, che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attivita' di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale. Alle societa' consortili devono partecipare almeno il 30 per cento delle emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza. In ogni caso, e' garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle societa' consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacita' necessaria ad irradiare i propri programmi, con parita' di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale, compatibilmente con la disponibilita' di capacita' trasmissiva. Per ogni bacino o sub bacino di utenza ciascuna emittente puo' partecipare al capitale sociale di una sola societa' consortile. Nei bacini o sub bacini di utenza nei quali il numero dei soggetti autorizzati all'attivita' di fornitore di programmi radiofonici in ambito locale, ai sensi dell'art. 3, comma 14, del regolamento allegato alla Delibera n. 664/09CONS dell'AGCOM, sia inferiore a 11 per ogni blocco di diffusione assegnabile ad operatori di rete locali, la percentuale del 30 per cento puo' essere ridotta, ovvero conseguita attraverso fusioni o accordi tra societa' consortili locali, ferma restando l'unitarieta' del titolo abilitativo per l'esercizio del diritto di uso delle frequenze. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI), come previsto dall'art. 13 del regolamento allegato alla Delibera n. 664/09CONS dell'AGCOM, avra' riservato un blocco di diffusione con cui assolvere gli obblighi di copertura e fornitura del servizio pubblico radiofonico previsti dal Testo Unico e dal contratto di servizio. Le societa' consortili dovranno formulare, nell'istanza volta ad ottenere i diritti d'uso, la propria manifestazione di interesse con riferimento a tutte le frequenze previste per il rispettivo comparto (locale o nazionale) dalla delibera n. 180/12/CONS dell'AGCOM, indicando il relativo ordine di priorita', allegando la documentazione attestante i requisiti richiesti dal regolamento allegato alla Delibera n. 664/09CONS dell'AGCOM. La manifestazione di interesse non e' in alcun modo vincolante per l'amministrazione, che procedera' all'assegnazione dei blocchi di frequenze tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le istanze volte ad ottenere il rilascio dei diritti d'uso vanno consegnate presso il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento delle Comunicazioni, Viale America, 201, DGSCER, divisione IV, a mano presso la stanza n. 548 situata al 5° piano dalle ore 10,00 alle 12,00, tramite raccomandata a/r o al seguente indirizzo di PEC: com.scer.div4@pec.sviluppoeconomico.gov.it entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso. Gli operatori di rete destinatari dei diritti d'uso sono tenuti a rispettare quanto previsto dall'art. 14 della delibera n. 664/09CONS dell'AGCOM. |