Gazzetta n. 129 del 5 giugno 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 4 aprile 2012, n. 72 |
Regolamento concernente aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale» limitatamente alle carte e cartoni. |
|
|
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e successive modificazioni; Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, che demanda a decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', l'aggiornamento e le modifiche da apportare ai decreti di individuazione per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; Visto il decreto del Ministro della salute 25 settembre 2007, n. 217, recante aggiornamento del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973, con il quale e' stato redatto il testo consolidato degli articoli riguardanti le carte e cartoni; Vista la richiesta di autorizzazione all'impiego di un nuovo additivo, quale coadiuvante tecnologico, nella fabbricazione di carte e cartoni destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari; Ritenuto di provvedere all'aggiornamento del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 luglio 2011; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 25 luglio 2011 ai sensi della direttiva 98/34/CE; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 2011; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 8 febbraio 2012;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. All'allegato II, Sezione 4: CARTE E CARTONI, Parte B: Coadiuvanti tecnologici di lavorazione, del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni, dopo la voce «Acido formico e suoi sali di sodio, potassio e alluminio» e' aggiunta la seguente voce con le relative condizioni e limitazioni di impiego: «Acido difosforico, polimeri con esteri metilici ridotti etossilati di tetrafluoroetilene polimerizzato ossidato ridotto. Come oleo e idrorepellente, per trattamenti in massa o in superficie ed in quantita' non superiore ad 1,5% p/p rispetto al prodotto finito e secco». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 aprile 2012
Il Ministro: Balduzzi Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 7, foglio n. 149
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.). Note alle premesse: - Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, e' stato pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 338 del 13 novembre 2004. - La legge 30 aprile 1962, n. 283, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962. - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), e' il seguente : «Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243. 3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni». - Il decreto del Ministro della salute 25 settembre 2007, n. 217, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2007. - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
Note all'art. 1: L'allegato II, sezione 4 - Carte e cartoni - del decreto ministeriale 21 marzo 1973, riportante, alla parte B, l'elenco dei «Coadiuvanti tecnologici di lavorazione», modificato dal presente regolamento, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, S.O.
|
|
|
|