Gazzetta n. 129 del 5 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 aprile 2012, n. 72
Regolamento concernente aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale» limitatamente alle carte e cartoni.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, che demanda a decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', l'aggiornamento e le modifiche da apportare ai decreti di individuazione per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 settembre 2007, n. 217, recante aggiornamento del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973, con il quale e' stato redatto il testo consolidato degli articoli riguardanti le carte e cartoni;
Vista la richiesta di autorizzazione all'impiego di un nuovo additivo, quale coadiuvante tecnologico, nella fabbricazione di carte e cartoni destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari;
Ritenuto di provvedere all'aggiornamento del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 luglio 2011;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 25 luglio 2011 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 8 febbraio 2012;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'allegato II, Sezione 4: CARTE E CARTONI, Parte B: Coadiuvanti tecnologici di lavorazione, del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni, dopo la voce «Acido formico e suoi sali di sodio, potassio e alluminio» e' aggiunta la seguente voce con le relative condizioni e limitazioni di impiego:
«Acido difosforico, polimeri con esteri metilici ridotti etossilati di tetrafluoroetilene polimerizzato ossidato ridotto. Come oleo e idrorepellente, per trattamenti in massa o in superficie ed in quantita' non superiore ad 1,5% p/p rispetto al prodotto finito e secco».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 aprile 2012

Il Ministro: Balduzzi
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 7, foglio n. 149



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (G.U.U.E.).
Note alle premesse:
- Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali
e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE, e' stato pubblicato nella G.U.U.E. serie L n.
338 del 13 novembre 2004.
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della
direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari),
e' il seguente :
«Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni».
- Il decreto del Ministro della salute 25 settembre
2007, n. 217, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 270 del 20 novembre 2007.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».

Note all'art. 1:
L'allegato II, sezione 4 - Carte e cartoni - del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, riportante, alla parte
B, l'elenco dei «Coadiuvanti tecnologici di lavorazione»,
modificato dal presente regolamento, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, S.O.



 
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