Gazzetta n. 128 del 4 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 maggio 2012
Estensione ai non aderenti delle regole per la pesca delle acciughe adottate dalla Organizzazione di produttori «Associazione produttori pesca Soc. coop. di Ancona, ai sensi del Reg. n. 104/2000, articolo 7 e del Reg. n. 696/2008.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Visto in particolare l'art. 7 del suddetto Regolamento, relativo all'estensione ai non aderenti delle regole di produzione e commercializzazione adottate da un'organizzazione di produttori;
Visto il Regolamento (CE) 696/2008 della Commissione del 23 luglio 2008, recante modalita' di applicazione del Regolamento 104/2000, per quanto riguarda la suddetta estensione delle regole ai non aderenti;
Vista l'istanza in data 5 ottobre 2011 con la quale la Organizzazione di produttori Associazione Produttori Pesca Soc. Coop. con sede ad Ancona, riconosciuta con decreto ministeriale del 4 dicembre 1978, ha chiesto, ai sensi dei suddetti regolamenti, l'estensione ai non aderenti di talune regole per la pesca delle acciughe (engraulis encrasicolus) nella zona del Compartimento marittimo di Ancona;
Visto il verbale della Capitaneria di Porto di Ancona in data 20 febbraio 2012;
Considerato che la documentazione presentata dalla suddetta Organizzazione di produttori a sostegno dell'istanza di estensione delle proprie regole risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento 696/2008;
Considerato che l'attivita' di produzione e commercializzazione della suddetta Organizzazione di produttori risponde ai requisiti di rappresentativita' previsti dall'art. 1 paragrafo 1 del Regolamento 696/2008;
Considerato che l'estensione delle regole adottate dall'Organizzazione suddetta e' richiesta al fine di assicurare l'esercizio razionale della pesca e di incoraggiare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda di mercato;
Ritenuto opportuno accogliere l'istanza di estensione ai non aderenti di talune regole adottate dalla Organizzazione medesima;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi del Regolamento 104/2000, art. 7 e del Regolamento 696/2008, sono rese obbligatorie per i non aderenti le seguenti regole per la pesca delle acciughe adottate dalla Organizzazione di produttori denominata Associazione produttori pesca Soc. Coop. con sede ad Ancona:
specie interessata all'estensione delle regole: acciuga (engraulis encrasicolus); qualita' Extra A; dimensione: 2-3-4; presentazione: intero.
Il campionamento dovra' essere effettuato dagli esperti nominati dalla Organizzazione di produttori come previsto dall'art. 12 del Reg. 2406/96. Su ogni partita viene posto in vista uno stampato con l'indicazione della barca che ha effettuato la cattura; la specie, la categoria di freschezza ed il calibro; il numero di casse che compongono il pallets ed il turno di vendita.
L'imballo dovra' essere in polistirolo mm. 460 X 275 X 105 interno.
L'etichettatura del prodotto dovra' essere effettuata in base al Regolamento 2065/2001.
Il prodotto dovra' essere refrigerato sia a bordo che alla vendita; le barche che sono sprovviste di un impianto di produzione del ghiaccio o impianti similari dovranno imbarcare obbligatoriamente il ghiaccio prima della battuta di pesca.
Dovranno essere rispettati i prezzi di ritiro comunitari; al di sotto di questi prezzi il prodotto dovra' essere ritirato al fine dell'aiuto al riporto; e' ammessa tuttavia una tolleranza del 10% per difetto od eccesso, come previsto dall'art. 23 par. 1 del Regolamento 104/2000.
Le catture massime ammissibili sono:
sistema di pesca «volante»: 630 cassette da 8 kg. al giorno per coppia, indipendentemente dalla stazza. Non sono ammessi recuperi per eventuali quote non raggiunte nelle giornate di pesca precedenti;
sistema «circuizione»: il quantitativo massimo di catture ammissibili e' fissato in 6000 casse da 8 kg. al mese per le imbarcazioni che operano per tutta la campagna di pesca nello stesso porto. Per le imbarcazioni che operano saltuariamente nei porti di riferimento della Organizzazione di cui trattasi, la quota e' fissata in 350 cassette da 8 kg. al giorno.
Le giornate di pesca previste per la pesca «volante» sono 4 (dal lunedi' al giovedi') da 15 ore la settimana salvo recupero.
Per la «circuizione» sono previste 2 giornate di fermo settimanale (dalle ore 15 del sabato alle ore 15 del lunedi').
In concomitanza con la fase del plenilunio, i giorni di fermo sono 4, ovvero dal mattino in cui la luna risulta piena e per altri 3 giorni consecutivi.
Le suddette regole si applicano fino alla prima vendita dei prodotti sul mercato.
Zona in cui sono rese obbligatorie le suddette regole per la pesca delle acciughe: tutto il Compartimento marittimo di Ancona.
Durata dell'estensione delle regole: un anno.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2012

Il direttore generale: Abate
 
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