Gazzetta n. 127 del 1 giugno 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 24 maggio 2012 |
Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto, per l'anno 2012, dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, gli articoli 335, riguardante la nuova disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2011, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2011; Visto il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente la procedura di accesso all'attivita' assicurativa e l'Albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2012 nella misura e con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP; Visto il provvedimento dell'ISVAP 11 novembre 2010, n. 2843, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2010 con il quale e' stata determinata l'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione nella misura del 4,75 per cento da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2011, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 297 del 22 dicembre 2011 che evidenzia spese di funzionamento per il 2012, pari a euro 65.930.611,00; Vista la comunicazione dell'ISVAP del 5 marzo 2012 con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2012 relativamente al contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione, pari a euro 44.338.732,72 e viene resa nota la stima dell'ammontare dei premi incassati nell'anno 2011 rispettivamente, dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attivita' di sola riassicurazione e viene proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2012, a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione nazionali, delle rappresentanze di imprese di assicurazione e riassicurazione extraeuropee, che operano nel territorio della Repubblica, nella misura unica dello 0,43 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2011;
Decreta:
Art. 1
Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2012 all'ISVAP
1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2012 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attivita' di riassicurazione, e' stabilito nella misura unica dello 0,43 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2011 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonche' della riassicurazione. 2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2011 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP dell'11 novembre 2010, n. 2843, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2010 in misura pari al 4,75 per cento dei predetti premi. |
| Art. 2
Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2012
1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2012, di cui all'art. 1, e' versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, nonche' dalle imprese di riassicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, entro il 31 luglio 2012, ai sensi dell'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. |
| Art. 3
Comunicazione dell'importo dovuto, delle modalita' di versamento e della banca incaricata della riscossione
1. Le imprese versano il contributo di vigilanza per l'anno 2012, di cui all'art. 1, sulla base di apposita comunicazione inviata dall'ISVAP contenente l'importo dovuto, le modalita' di versamento e la banca incaricata della riscossione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2012
Il Ministro: Monti |
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