Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 maggio 2012
Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a seguito dell'approvazione della sostanza attiva terbutilazina avvenuta con il regolamento (UE) n. 820/2011 della Commissione ed in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009 - Adeguamento di prima fase dei prodotti fitosanitari post approvazione della sostanza attiva.





IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione


Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 820/2011 che approva la sostanza attiva terbutilazina, in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009 e modifica la decisione 2008/934/CE con la conseguente cancellazione della sostanza attiva in questione dall'allegato alla decisione stessa;
Visto l'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, che stabilisce i tempi e le modalita' per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva terbutilazina, alle disposizioni in esso riportate;
Considerato altresi' che dette informazioni sono riportate anche nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive stesse;
Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento e' previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque accedervi;
Considerato che le Imprese titolari dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, contenenti detta sostanza attiva, hanno ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva terbutilazina;
Considerato altresi', che alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva terbutilazina sono in associazione con la sostanza attiva acetochlor che sulla base del regolamento (UE) n. 1372/2011 non e' stata approvata;
Considerato pertanto, che per questi prodotti fitosanitari in miscela con la sostanza attiva acetochlor e' prevista la revoca delle autorizzazioni entro il 23 giugno 2012;
Considerato che le ri-registrazioni provvisorie dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva terbutilazina, possono essere concesse fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione, nei tempi stabiliti dal regolamento (UE) n. 820/2011 di un dossier conforme alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonche' ai dati indicati nella parte B delle "disposizioni specifiche" dell'allegato al regolamento di approvazione stesso;
Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari, fino al 31 dicembre 2021, termine dell'approvazione della sostanza attiva terbutilazina, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalita' definite dal regolamento (UE) n. 820/2011, pena la revoca delle autorizzazioni;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;


Decreta:


I prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva terbutilazina approvata con regolamento (UE) n. 820/2011 in conformita' al regolamento (CE) n.1107/2009, sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa.
Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva in questione, che prevede la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' ai dati indicati nella parte B delle "disposizioni specifiche" dell'allegato al regolamento (UE) n. 820/2011, sopra menzionato. Detti fascicoli dei prodotti fitosanitari saranno valutati secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione europea.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2012


Il direttore generale: Borrello
 


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