Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2012 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012, n. 70 |
Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 9 della legge del 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010; Vista la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori; Vista la direttiva 2009/140/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; Visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio; Vista la direttiva 2002/19/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso); Vista la direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); Vista la direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); Vista la direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale); Vista la direttiva 2002/77/CE del 16 settembre 2002 della Commissione, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373; Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l'articolo 2-bis, comma 10; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e successive modificazioni; Visto il regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2008), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61, recante ratifica ed esecuzione degli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992; Vista la decisione 676/2002/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunita' europea; Vista la decisione 267/2010/UE della Commissione europea, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 2 marzo 2006, n.145; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121; Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) la parola: "abbonato" e' sostituita dalla seguente: "contraente"; b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della societa' dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. E' compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonche' alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale"; c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: " h) chiamata: la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale"; d) alla lettera j), dopo la parola: "consumatore:" sono inserite le seguenti: "l'utente finale," e dopo le parole: "persona fisica che utilizza" sono inserite le seguenti: "o che chiede di utilizzare"; e) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: "n) interferenza dannosa: interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione europea o nazionali applicabili;"; f) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: " q) mercati transnazionali: mercati situati in piu' di uno Stato membro, individuati conformemente all'articolo 18, che comprendono l'Unione europea o una parte considerevole dei suoi Stati membri;"; g) alla lettera r) le parole: "Ministero delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico"; h) la lettera s) e' sostituita dalla seguente: "s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;"; i) la lettera t) e' sostituita dalla seguente: "t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e che non sia un numero geografico; include tra l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;"; l) la lettera v) e' sostituita dalla seguente: "v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete e' definito mediante un indirizzo di rete specifico che puo' essere correlato ad un numero di contraente o ad un nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;"; m) la lettera z) e' sostituita dalla seguente: "z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;"; n) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente: "aa) rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;"; o) la lettera bb) e' soppressa; p) la lettera dd) e' sostituita dalla seguente: "dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;"; q) la lettera ee) e' sostituita dalla seguente: "ee) risorse correlate: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;"; r) la lettera hh) e' sostituita dalla seguente: "hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;"; s) dopo la lettera qq) sono aggiunte, in fine, le seguenti: " qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche; qq-ter) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o piu' tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate; qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonche' altri servizi quali quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Il testo dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: "Art. 9. Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia In vigore dal 17 gennaio 2012. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alle direttive 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti le norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. 3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, cosi' come definiti precedentemente, puo' essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacita' trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220». 4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati, altresi', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'; b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica; c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralita' tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonche' nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa; d) possibilita' di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove cio' sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici riesaminando periodicamente la necessita' e la proporzionalita' delle misure adottate; assicurare la qualita' tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale; e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrita' delle reti; f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per cio' che concerne le apparecchiature terminali; g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di prezzi, qualita', tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche con l'obiettivo di facilitare la loro confrontabilita' da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore; h) ridefinizione del ruolo dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, con riferimento alla disciplina dell'incompatibilita' sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilita' successiva alla cessazione dell'incarico di componente e di Presidente dell'Autorita' medesima, allineandolo alle previsioni delle altre Autorita' europee di regolamentazione; i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonche' di protezione dei dati personali e delle informazioni gia' archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalita' di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione nella rete internet o altre applicazioni; l) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorita' nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE; m) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni che attribuiscano all'autorita' di regolazione la facolta' di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese; n) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza; o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare di settore dell'Unione europea e nel rispetto delle specificita' delle condizioni di tali mercati; p) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio; q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attivita' culturali; r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia' previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante depenalizzazione; s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento. 5. All'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in favore dell'ente gestore» sono sostituite dalle seguenti: «in favore del titolare dell'archivio». 6. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". La direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2009, n. L 337. La direttiva 2009/140/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2009, n. L 337. Il regolamento (CE) 1211/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2009, n. L 337. La direttiva 2002/19/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile 2002. La direttiva 2002/20/CE Pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile 2002. La direttiva 2002/21/CE Pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile 2002. La direttiva 2002/77/CE Pubblicata nella G.U.C.E. 17 settembre 2002, n. L 249. Entrata in vigore il 7 ottobre 2002. Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 (Modifiche ed integrazioni alla L. 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19. La legge 7 agosto 1990, n. 241(Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O. La legge 31 gennaio 1996, n. 61 (Ratifica ed esecuzione degli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1996, n. 40, S.O. La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale31 luglio 1997, n. 177, S.O. Il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2000, n. 292. Il testo dell'articolo 2 bis del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, cosi' recita: "2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda. 1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della societa' dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonche' sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di piu' di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunita' e comunque almeno il quaranta per cento della capacita' trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano societa' controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli gia' operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico. 2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1. 3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonche' i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico. 4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalita' e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi. 5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012. A tale fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione. 6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione. 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilita', anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione; b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione; c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione; d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi; e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico; f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni; g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale; h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro. 8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unita' abitative. 9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla societa' concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi. 10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonche' delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. 12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorita' ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilita' sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea. 13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali 14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radio-televisione multimediale. 15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.". Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 (Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156, S.O. La decisione 676/2002 (CE) e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile 2002. La decisione 267/2010 (UE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio 2010, n. L 117. Il testo dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, S.O., cosi' recita: "Capo VIII Disposizioni in materia di comunicazioni Art. 41. Tecnologie delle comunicazioni. 1. Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonche' della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni. 2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e' attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attivita' di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - centro di responsabilita' amministrativa «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione» e destinati all'espletamento delle attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni. 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che e' conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni e' organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio. 4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute. 5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attivita' del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorita' amministrative indipendenti, svolge attivita' di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalita' di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorita' amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilita' delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni e' tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attivita' di ricerca (52). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita' stabilite da apposita convenzione. 6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attivita' indicate al comma 5 e con la finalita', prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonche' delle Autorita' amministrative indipendenti. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unita', possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalita' da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente e' inquadrato, senza tenere conto dell'anzianita' giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali. 7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili. 8. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni». 9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo e' inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad euro 5.000.". Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5. Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. Il decreto del Ministro delle comunicazioni 2 marzo 2006, n. 145, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2006, n. 84. La legge 14 luglio 2008, n. 121 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008, n. 164.
Note all'art. 1: Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "TITOLO I Disposizioni generali e comuni Capo I - Disposizioni generali Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente Codice si intende per: a) contraente: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi; b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della societa' dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. E' compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonche' alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale; c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione stessa; d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva; e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali; f) Autorita' nazionale di regolamentazione: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita'; g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice; h) chiamata: la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; i) Codice: il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica; j) consumatore: l'utente finale, la persona fisica che utilizza o che chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale o professionale svolta; l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete; m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione e' una particolare modalita' di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione; n) interferenza dannosa: interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione europea o nazionali applicabili; o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattivita'; p) libero uso: la facolta' di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessita' di autorizzazione generale; q) mercati transnazionali: mercati situati in piu' di uno Stato membro, individuati conformemente all'articolo 18, che comprendono l'Unione europea o una parte considerevole dei suoi Stati membri; r) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete; t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e che non sia un numero geografico; include tra l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo; u) operatore: un'impresa che e' autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata; v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete e' definito mediante un indirizzo di rete specifico che puo' essere correlato ad un numero di contraente o ad un nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio; z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica; aa) rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti; bb) (soppressa). cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico; dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; ee) risorse correlate: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione; ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale; gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica; hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale; ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico; ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualita' determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile; mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale; nn) stazione radioelettrica, uno o piu' trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea; oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso; pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche; qq-ter) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o piu' tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate; qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonche' altri servizi quali quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza.".
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| Art. 2
Principi generali
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "nel settore delle comunicazioni elettroniche." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "I provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, rispettano i diritti e le liberta' fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o liberta' fondamentali puo' essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una societa' democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e ai principi generali del diritto dell'Unione europea, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali. Deve essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, che fra l'altro assicuri il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessita' di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Deve essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.".
Note all'art. 2: Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 3. Principi generali. 1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di liberta' delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonche' il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. I provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, rispettano i diritti e le liberta' fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o liberta' fondamentali puo' essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una societa' democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e ai principi generali del diritto dell'Unione europea, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali. Deve essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, che fra l'altro assicuri il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessita' di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Deve essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo. 2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che e' di preminente interesse generale, e' libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice. 3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.".
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| Art. 3
Ministero e Autorita'
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto-legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.". 2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "come modificata dal decreto-legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni". 3. Dopo il comma 3, dell'articolo 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti: " 3-bis. L'Autorita' esercita i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. 3-ter. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti ad essa assegnati. L'Autorita' opera in indipendenza e non sollecita ne' accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati. 3-quater. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinche' possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorche' adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate dal BEREC.".
Note all'art. 3: Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 7. Ministero e Autorita'. 1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. 2. L'Autorita' e' Autorita' nazionale di regolamentazione ed esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate da leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni. 3. L'Autorita', in quanto Autorita' nazionale di regolamentazione, ed il Ministero, per la parte di propria competenza, adottano le misure espressamente previste dal Codice intese a conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalita'. Le competenze del Ministero, cosi' come quelle dell'Autorita', sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet. 3-bis. L'Autorita' esercita i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. 3-ter. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti ad essa assegnati. L'Autorita' opera in indipendenza e non sollecita ne' accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati. 3-quater. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinche' possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorche' adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate dal BEREC.".
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| Art. 4
Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita'
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunto il seguente: " 1-bis. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.".
Note all'art. 4: Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 9. Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita'. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 1-bis. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.".
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| Art. 5
Comunicazione di informazioni
1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorita', per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformita' alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. In particolare, il Ministero e l'Autorita' hanno la facolta' di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorita'. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorita' sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorita' trattano le informazioni conformemente al comma 3.".
Note all'art. 5: Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 10. Comunicazione di informazioni. 1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorita', per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformita' alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. In particolare, il Ministero e l'Autorita' hanno la facolta' di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorita'. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorita' sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorita' trattano le informazioni conformemente al comma 3. 2. Il Ministero e l'Autorita' forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorita' possono essere messe a disposizione di un'altra Autorita' indipendente nazionale o di analoga Autorita' di altro Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato Stato membro, ove cio' sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilita' loro derivanti in base al diritto comunitario. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell'Autorita' che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di analoga Autorita' di altro Stato membro. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorita' riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autorita', tale impresa deve esserne informata. 3. Qualora le informazioni trasmesse da un'Autorita' di regolamentazione di altro Stato membro siano da considerarsi riservate, in conformita' con la normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza. 4. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza. 5. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.".
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| Art. 6
Meccanismo di consultazione e di trasparenza
1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l'Autorita', quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 14, commi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento.".
Note all'art. 6: Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 11. Meccanismo di consultazione e di trasparenza. 1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l'Autorita', quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'art. 14, commi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento. 2. Il Ministero e l'Autorita', entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rendono pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura che si applica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso e' esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio. 3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento ed i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet del Ministero e dell'Autorita'.".
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| Art. 7
Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. L'Autorita' contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive europee recepite con il Codice. A tale scopo, l'Autorita' coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni piu' adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato."; b) il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati dalla Commissione europea a norma dell'articolo 7-ter della direttiva 2002/21/CE, al termine della consultazione di cui all'articolo 11, qualora l'Autorita' intenda adottare un provvedimento che rientri nell'ambito degli articoli 18, 19, 42 o 45 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, contemporaneamente alla Commissione europea, al BEREC e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri. L'Autorita' non puo' adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa."; c) al comma 4 dopo la parola: "rivedere" e' inserita la seguente: "tale"; dopo le parole: "qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale termine" sono inserite le seguenti: "quando la proposta di provvedimento"; dopo la lettera a) e' aggiunta, in fine, la seguente: "oppure"; prima delle parole: "influenzi gli scambi tra Stati membri" sono inserite le seguenti: "tale proposta"; d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Qualora la Commissione europea adotti una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE, l'Autorita' modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura e' modificato, l'Autorita' avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 11 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3."; e) il comma 5, e' sostituito dal seguente: "5. L'Autorita' tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorita' di regolamentazione di altri Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea."; f) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. L'Autorita' comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell'articolo 12, comma 3."; g) il comma 6, e' sostituito dal seguente: "6. In circostanze straordinarie l'Autorita', ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, puo' adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L'Autorita' comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell'Autorita' di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cosi' adottati o di renderli permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.".
Note all'art. 7: Il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 12. Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche. 1. Il Ministero e l'Autorita', nell'esercizio delle funzioni di cui al Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno. 2. L'Autorita' contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive europee recepite con il Codice. A tale scopo, l'Autorita' coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni piu' adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato. 3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati dalla Commissione europea a norma dell'articolo 7-ter della direttiva 2002/21/CE, al termine della consultazione di cui all'articolo 11, qualora l'Autorita' intenda adottare un provvedimento che rientri nell'ambito degli articoli 18, 19, 42 o 45 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, contemporaneamente alla Commissione europea, al BEREC e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri. L'Autorita' non puo' adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa. 4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non puo' essere adottata per ulteriori due mesi e l'Autorita' e' tenuta a rivedere tale la proposta di provvedimento, qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale termine, quando la proposta di provvedimento: a) o abbia ad oggetto l'identificazione di un mercato di riferimento differente da quelli di cui all'articolo 18 oppure; b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5 o 7 e tale proposta influenzi gli scambi tra Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa creare una barriera al mercato unico europeo o dubiti della sua compatibilita' con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 13. 4-bis. Qualora la Commissione europea adotti una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE, l'Autorita' modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura e' modificato, l'Autorita' avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 11 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3. 5. L'Autorita' tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorita' di regolamentazione di altri Stati membri e della Commissione europea e, salvo nei casi di cui al comma 4, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea. 5. L'Autorita' tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorita' di regolamentazione di altri Stati membri ,della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea. 5-bis. L'Autorita' comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell'articolo 12, comma 3. 6. In circostanze straordinarie l'Autorita', ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, puo' adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L'Autorita' comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell'Autorita' di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cosi' adottati o di renderli permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.".
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| Art. 8
Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive
1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "Art. 12-bis (Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive). - 1. Quando la misura prevista all'articolo 12, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 19, in combinato disposto con gli articoli 42, da 46 a 50 e 67 del Codice, e la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE, notifica all'Autorita' di ritenere che il progetto di misura crea un ostacolo al mercato unico ovvero di dubitare seriamente della sua compatibilita' con il diritto dell'Unione europea, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione. In assenza di una notifica in tal senso, l'Autorita' puo' adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da altra autorita' nazionale di regolamentazione. 2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, il BEREC e l'Autorita' cooperano strettamente con la Commissione europea, allo scopo di individuare la misura piu' idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 13, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessita' di garantire una pratica regolamentare coerente. 3. Prima dello scadere del trimestre di cui al comma 1, l'Autorita' puo': a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1 nonche' il parere e la consulenza del BEREC; b) mantenere il suo progetto di misura. 4. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi del paragrafo 5, lettera a), dell'articolo 7-bis della direttiva 2002/21/CE, o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l'Autorita' comunica alla Commissione europea ed al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo puo' essere prorogato per consentire all'autorita' nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 11. 5. Se l'Autorita' decide di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione della Commissione europea di cui al comma 4, deve fornire una giustificazione motivata. 6. L'Autorita' puo' ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.". |
| Art. 9
Obiettivi e principi dell'attivita' di regolamentazione
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Salvo diversa disposizione dell'articolo 14 relativo alle frequenze radio, il Ministero e l'Autorita' nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice perseguono, ove possibile, il principio di neutralita' tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese."; b) al comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: " a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, quelli anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzi e qualita'; b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;"; c) la lettera c) e' abrogata; d) al comma 5, la lettera d) e' abrogata e la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente delle direttive europee recepite con il Codice;"; e) al comma 6, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) prendendo in considerazione le esigenze degli utenti disabili, di quelli anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari" e la lettera g) e' sostituita dalla seguente: "g) promuovendo la capacita' degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta."; f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: " 6-bis. Il Ministero e l'Autorita', nel perseguire le finalita' programmatiche di cui ai commi 4, 5 e 6, applicano, nell'ambito delle rispettive competenze, principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati: a) promuovendo la prevedibilita' regolamentare, garantendo un approccio regolatorio coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione; b) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture; d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e avanzate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese e consentendo accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti accesso, al fine di diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione; e) tenendo debito conto delle differenti condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio nazionale; f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.".
Note all'art. 9: Il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 13. Obiettivi e principi dell'attivita' di regolamentazione. 1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo. 2. Salvo diversa disposizione dell'articolo 14 relativo alle frequenze radio, il Ministero e l'Autorita' nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice perseguono, ove possibile, il principio di neutralita' tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese. 3. Il Ministero e l'Autorita' contribuiscono nell'ambito delle loro competenze a promuovere la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione. 4. Il Ministero e l'Autorita' promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati: a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, quelli anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzi e qualita'; b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti; c) (abrogata).; d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione. 5. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato: a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo; b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4; c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilita' dei servizi; d) (abrogata).; e) collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente delle direttive europee recepite con il Codice; 6. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono gli interessi dei cittadini: a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale, come definito dal Capo IV del Titolo II; b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di un organismo indipendente dalle parti in causa; c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata; d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; e) prendendo in considerazione le esigenze degli utenti disabili, di quelli anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari"; f) garantendo il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione; g) promuovendo la capacita' degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. 6-bis. Il Ministero e l'Autorita', nel perseguire le finalita' programmatiche di cui ai commi 4, 5 e 6, applicano, nell'ambito delle rispettive competenze, principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati: a) promuovendo la prevedibilita' regolamentare, garantendo un approccio regolatorio coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione; b)garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture; d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e avanzate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese e consentendo accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti accesso, al fine di diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione; e) tenendo debito conto delle differenti condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio nazionale; f)imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione. 7. Nell'ambito delle proprie attivita' il Ministero e l'Autorita' applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 8. L'Autorita' si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione. 9. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorita' deve recare l'analisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.".
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| Art. 10
Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio
1. Dopo l'articolo 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "Art. 13-bis (Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio). - 1. Nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea, il Ministero coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, sentita l'Autorita' per i profili di competenza. A tal fine prende in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, e alle liberta' di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunita' di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose. 2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione europea e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilita' e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.". |
| Art. 11
Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica). - 1. Tenendo debito conto della circostanza che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 13 e 13-bis. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell'Autorita', e' fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. L'attribuzione delle frequenze radio destinate a servizi di comunicazione elettronica e il rilascio di autorizzazioni generali o di diritti d'uso individuali in materia sono fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Nell'applicare il presente articolo il Ministero e l'Autorita' rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio dell'UIT e la normativa CEPT, e possono tener conto di particolari esigenze di interesse pubblico. 2. Il Ministero promuove l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilita' dei servizi, in conformita' all'articolo 13-bis ed in attuazione delle decisioni della Commissione europea in materia, tra cui la decisione n. 676/2002/CE. 3. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che, coerentemente con il diritto dell'Unione europea, nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologie usati per i servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radio utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove cio' sia necessario al fine di: a) evitare interferenze dannose; b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici; c) assicurare la qualita' tecnica del servizio; d) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; oppure; f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 5. 4. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il Ministero e l'Autorita', ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano, nel piano nazionale di ripartizione e assegnazione delle frequenze a norma del diritto dell'Unione europea, che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possono essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di servizi di comunicazione elettronica che e' possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell'UIT e della normativa CEPT. 5. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto europeo, come, ad esempio e a titolo non esaustivo: a) garantire la salvaguardia della vita umana; b) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale; c) evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze; oppure; d) promuovere la diversita' culturale e linguistica ed il pluralismo dei media, anche mediante prestazione di servizi di radiodiffusione o telediffusione. 6. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono vietare la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica esclusivamente ove cio' sia giustificato dalla necessita' di proteggere servizi finalizzati ad assicurare la salvaguardia della vita umana. Tale divieto puo' essere eccezionalmente esteso al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti a norma del diritto dell'Unione europea. 7. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessita' delle restrizioni di cui ai comma da 3 a 6 e rendono pubblici i risultati di tale riesame. 8. I commi 3 e 4 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonche' alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni. Alle attribuzioni dello spettro radio, alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali esistenti al termine di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis. 9. Fatte salve le disposizioni delle direttive specifiche e tenendo conto delle circostanze nazionali pertinenti, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono stabilire norme volte a impedire l'accaparramento di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per l'effettivo utilizzo dei diritti d'uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 98, comma 8, o la revoca dei diritti d'uso in caso di mancato rispetto delle scadenze. Tali norme sono stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente non discriminatorio. 10. Il rinvio al presente articolo operato dal comma 3 dell'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, si intende riferito all'articolo 14-ter.". |
| Art. 12
Riesame delle limitazioni esistenti e trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze
1. Dopo l'articolo 14, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti: "Art. 14-bis (Riesame delle limitazioni esistenti). - 1. Sino alla data del 25 maggio 2016, il Ministero e l'Autorita', secondo le rispettive competenze, possono consentire ai titolari di diritti d'uso delle frequenze radio concesse prima del termine di cui all'articolo 14, comma 8, e che rimarranno ancora validi fino alla predetta data, di presentare una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 14, commi da 4 a 7. Prima di adottare una decisione, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero e l'Autorita' informano il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entita' del diritto dopo il riesame, e concedono al richiedente un termine per il ritiro della richiesta. Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se e' anteriore, fino al 25 maggio 2016. 2. Successivamente al 25 maggio 2016, il Ministero e l'Autorita', secondo le rispettive competenze, adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 14, commi da 3 a 7, si applica a tutte le restanti autorizzazioni generali, ai diritti d'uso individuali ed alle attribuzioni di spettri radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica. 3. Nell'applicare il presente articolo, il Ministero e l'Autorita', secondo le rispettive competenze, adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza. 4. Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto d'uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell'articolo 27 del presente Codice. Art. 14-ter (Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze). - 1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande individuate dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9-ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, possono trasferire o affittare ad altre imprese le frequenze radio oggetto dei diritti d'uso, secondo le condizioni legate a tali diritti d'uso, con le modalita' di cui ai commi 5 e 6. 2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, i diritti di uso delle frequenze in bande con limitata disponibilita' e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilita' ad altri operatori gia' autorizzati con le modalita' di cui ai commi 5 e 6 e nel rispetto delle eventuali deroghe adottate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 14. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso e' assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8. 3. Salvo diverse indicazioni del Ministero o dell'Autorita', le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d'uso delle frequenze radio continuano ad applicarsi anche dopo il trasferimento o l'affitto. 4. Resta fermo il potere del Ministero e dell'Autorita' di stabilire le condizioni di assegnazione dei diritti individuali d'uso delle frequenze, anche disponendo il divieto di trasferimento e affitto dei diritti d'uso eventualmente ottenuti a titolo gratuito. 5. L'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorita' ed il trasferimento di tali diritti e' efficace previo assenso del Ministero ed e' reso pubblico. Il Ministero, sentita l'Autorita', comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego. L'impresa subentrante e' tenuta a notificare al Ministero l'avvenuto trasferimento entro sessanta giorni dal rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti. 6. Il Ministero, all'esito della verifica, svolta dall'Autorita', sentita l'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso, puo' apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Qualora l'uso delle radiofrequenze sia stato armonizzato mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti dell'Unione europea, l'obbligo di uso armonizzato resta valido anche in caso di trasferimento o affitto.". |
| Art. 13
Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento
1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 1. Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d'uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal Codice o dalla normativa nazionale. Il Ministero vigila altresi' sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.". 2. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 2. L'Autorita' stabilisce i piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalita' di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica, e le procedure di assegnazione della numerazione nazionale, nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parita' di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l'Autorita' vigila affinche' l'operatore cui sia stato concesso il diritto d'uso di un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.". 3. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita' pubblica i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e le successive modificazioni ed integrazioni agli stessi, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.". 4. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. L'Autorita' promuove l'armonizzazione di numeri o blocchi di numeri specifici all'interno dell'Unione europea che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.". 5. Al comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "dal piano nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica".
Note all'art. 13: Il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 15. (Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento) 1. Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d'uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal Codice o dalla normativa nazionale. Il Ministero vigila altresi' sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento. 2. L'Autorita' stabilisce i piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalita' di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica, e le procedure di assegnazione della numerazione nazionale, nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parita' di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l'Autorita' vigila affinche' l'operatore cui sia stato concesso il diritto d'uso di un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi. 3. L'Autorita' pubblica i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e le successive modificazioni ed integrazioni agli stessi, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale. 4. L'Autorita' promuove l'armonizzazione di numeri o blocchi di numeri specifici all'interno dell'Unione europea che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. 5. Il Ministero vigila affinche' non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. 6. Il Ministero e l'Autorita', al fine di assicurare interoperabilita' completa e globale dei servizi, operano in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. 7. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione presta la sua collaborazione all'Autorita'.".
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| Art. 14
Sicurezza e integrita' e attuazione e controllo
1. Dopo l'articolo 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti: "Art. 16-bis (Sicurezza e integrita'). - 1. Fatte salve le competenze dell'Autorita' previste dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il Ministero, sentite le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e tenuto conto delle misure tecniche di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della direttiva 2002/21/CE, individua: a) adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonche' per garantire l'integrita' delle reti. Tali misure sono anche finalizzate a prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza; b) i casi in cui le violazioni della sicurezza o perdita dell'integrita' siano da considerarsi significative ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi. 2. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico: a) adottano le misure individuate dal Ministero di cui al comma 1, lettera a), al fine di conseguire un livello di sicurezza delle reti adeguato al rischio esistente, e di garantire la continuita' della fornitura dei servizi su tali reti; b) comunicano al Ministero ogni significativa violazione della sicurezza o perdita dell'integrita' secondo quanto previsto al comma 1, lettera b). 3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il Ministero informa le altre autorita' nazionali eventualmente interessate per le relative iniziative di competenza, e, se del caso, informa le autorita' degli altri Stati membri nonche' l'ENISA. 4. Il Ministero, anche su impulso dell'Autorita', puo' informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione di cui al comma 2, lettera b), sia nell'interesse pubblico. Anche a tal fine, presso il Ministero e' individuato il Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie e disponibili, con compiti di assistenza tecnica in caso di segnalazioni da parte di utenti e di diffusione di informazioni anche riguardanti le contromisure adeguate per i tipi piu' comuni di incidente. 5. Il Ministero trasmette ogni anno alla Commissione europea e all'ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo. «Art. 16-ter (Attuazione e controllo). - 1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'articolo 16-bis sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 2. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 16-bis le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a: a) fornire al Ministero, e se necessario all'Autorita', le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l'integrita' dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonche'; b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata dal Ministero, anche su impulso dell'Autorita', in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, o da un organismo qualificato indipendente designato dal Ministero. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica. 3. Il Ministero e l'Autorita' hanno la facolta' di indagare i casi di mancata conformita' nonche' i loro effetti sulla sicurezza e l'integrita' delle reti. 4. Nel caso in cui il Ministero riscontri, anche su indicazione dell'Autorita', il mancato rispetto degli articoli 16-bis o 16-ter ovvero delle disposizioni attuative previste dal comma 1 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12.". |
| Art. 15
Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
1. Il comma 4, dell'articolo 17, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell'altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa in questione. Pertanto possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato a norma degli articoli 46, 47, 48 e 50 e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell'articolo 67.".
Note all'art. 15: Il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 17.(Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato). 1. L'Autorita' nell'accertare, secondo la procedura di cui all'articolo 19, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo, applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. 2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori. 3. L'Autorita', nel valutare se due o piu' imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, tiene in massima considerazione le Linee direttrici della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, di seguito denominate «le linee direttrici». 4. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell'altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa in questione. Pertanto possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato a norma degli articoli 46, 47, 48 e 50 e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell'articolo 67.".
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| Art. 16
Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati
1. La rubrica dell'articolo 18, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati".
Note all'art. 16: Il testo dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 18. (Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati) 1. L'Autorita', tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate «le raccomandazioni», e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l'Autorita' applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.".
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| Art. 17
Procedura per l'analisi del mercato
1. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita', effettua l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione le linee direttrici.". 2. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato. 3. Il comma 3, dell'articolo 19, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. Quando l'Autorita' e' tenuta, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e degli articoli 45 e 67 del Codice, a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all'analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.". 4. Il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12. L'Autorita' effettua un'analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 12: a) entro tre anni dall'adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale periodo puo' tuttavia essere prorogato fino ad un massimo di altri tre anni, se l' Autorita' ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica; oppure b) entro due anni dall'adozione di una raccomandazione sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea.". 5. Dopo il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "8-bis. Qualora l'Autorita' non completi l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 8, il BEREC le fornisce, su richiesta, assistenza, per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'Autorita' notifica entro sei mesi il progetto di misura alla Commissione a norma dell'articolo 12.". 6. Il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato.
Note all'art. 17: Il testo dell'articolo 19 decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 19. (Procedura per l'analisi del mercato). 1. Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita', effettua l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione le linee direttrici. 2. (abrogato). 3. Quando l'Autorita' e' tenuta, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e degli articoli 45 e 67 del Codice, a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all'analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale. 4. L'Autorita', se conclude che un mercato e' effettivamente concorrenziale, non impone ne' mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al comma 3. Qualora siano gia' in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi e' comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso. 5. Qualora accerti, anche mediante un'analisi dinamica, che un mercato rilevante non e' effettivamente concorrenziale, l'Autorita' individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove gia' esistano. 6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, l'Autorita' tiene conto degli obiettivi e dei principi dell'attivita' di regolamentazione di cui all'articolo 13, ed in particolare di quelli indicati al comma 4, lettera c), e al comma 5, lettera b), evitando distorsioni della concorrenza. 7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della Commissione europea, l'Autorita' effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee direttrici, e si pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al comma 3. 8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12. L'Autorita' effettua un'analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 12: a) entro tre anni dall'adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale periodo puo' tuttavia essere prorogato fino ad un massimo di altri tre anni, se l' Autorita' ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica; oppure b) entro due anni dall'adozione di una raccomandazione sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea. 8-bis. Qualora l'Autorita' non completi l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 8, il BEREC le fornisce, su richiesta, assistenza, per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'Autorita' notifica entro sei mesi il progetto di misura alla Commissione a norma dell'articolo 12. 9. (abrogato).".
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| Art. 18
Normalizzazione
1. Il comma 2, dell'articolo 20, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. Fintantoche' le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove l'applicazione delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).".
Note all'art. 18: Il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 20. (Normalizzazione) 1. Il Ministero vigila sull'uso delle norme e specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche e di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilita' dei servizi e migliorare la liberta' di scelta degli utenti. 2. Fintantoche' le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove l'applicazione delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).".
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| Art. 19
Interoperabilita' dei servizi di televisione interattiva digitale
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunta la seguente: "b-bis) i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili.".
Note all'art. 19: Il testo dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 21. (Interoperabilita' dei servizi di televisione interattiva digitale) 1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, l'Autorita', sentito il Ministero, relativamente al libero flusso di informazioni, al pluralismo dei mezzi d'informazione e alla diversita' culturale, incoraggia, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 20, comma 1: a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva, da rendere disponibile al pubblico su piattaforme di televisione digitale interattiva, indipendentemente dal modo di trasmissione, a usare un'API aperta; b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale, su piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l'API aperta in conformita' ai requisiti minimi dei relativi standard o specifiche. b-bis) i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili. 2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 42, comma 2, lettera b), l'Autorita', sentito il Ministero, incoraggia i proprietari delle API a rendere disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.".
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| Art. 20
Risoluzione delle controversie tra imprese
1. Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente Codice, l'Autorita', a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, salvo casi eccezionali, entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia.".
Note all'art. 20: Il testo dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 23. (Risoluzione delle controversie tra imprese). 1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente Codice, l'Autorita', a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, salvo casi eccezionali, entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia. 2. L'Autorita' dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorita' comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non e' risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorita' adotta al piu' presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia. 3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorita' persegue gli obiettivi di cui all'articolo 13. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorita' nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni del Codice.".
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| Art. 21
Risoluzione delle controversie transnazionali
1. Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorita' di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.". 2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorita' nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi e hanno la facolta' di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorita' al fine di risolvere una controversia e' conforme alle disposizioni del Codice.". 3. Dopo il comma 2, dell'articolo 24, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti: " 2-bis. L'Autorita' puo' chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle disposizioni del Codice. 2-ter. Quando al BEREC e' presentata una tale richiesta, l'Autorita' ne attende il parere prima di adottare azioni per risolvere la controversia. Ove necessario possono adottare misure urgenti."; 2-quater. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorita' nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni del Codice e tiene conto del parere emesso dal BEREC". 4. Il comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita', congiuntamente all'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorita' e l'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non e' risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non e' stato adito un organo giurisdizionale, l'Autorita' coordina i propri sforzi con l'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 13 e tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal BEREC.".
Note all'art. 21: Il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 24. (Risoluzione delle controversie transnazionali). 1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorita' di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. 2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorita' nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi e hanno la facolta' di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorita' al fine di risolvere una controversia e' conforme alle disposizioni del Codice. 2-bis. L'Autorita' puo' chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle disposizioni del Codice. 2-ter. Quando al BEREC e' presentata una tale richiesta, l'Autorita' ne attende il parere prima di adottare azioni per risolvere la controversia. Ove necessario possono adottare misure urgenti. 2-quater. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorita' nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni del Codice e tiene conto del parere emesso dal BEREC. 3. L'Autorita', congiuntamente all'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorita' e l'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non e' risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non e' stato adito un organo giurisdizionale, l'Autorita' coordina i propri sforzi con l'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 13 e tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal BEREC. 4. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.".
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| Art. 22
Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "3-bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in piu' Stati membri non sono obbligate ad effettuare piu' di una notifica per Stato membro interessato.". 2. Al comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "denuncia di inizio attivita'", sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attivita'". 3. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "Ministero delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico"; le parole: "Ministro delle comunicazioni", sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico".
Note all'art. 22: Il testo dell'articolo 25 del citato decreto decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 25. (Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica) 1. L'attivita' di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e' libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanita' pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice. 2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni. 3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, e' assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. 3-bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in piu' Stati membri non sono obbligate ad effettuare piu' di una notifica per Stato membro interessato. 4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attivita' enuncia di inizio attivita' e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa e' abilitata ad iniziare la propria attivita' a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, puo' aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine e' ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario. 6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita' del piano viene valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi autorizzatori. L'impresa interessata puo' indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. 7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'. 8. Una autorizzazione generale puo' essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, puo' comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.".
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| Art. 23
Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri
1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 1. Ogni qualvolta cio' sia possibile, l'uso delle frequenze radio non e' subordinato al rilascio di diritti individuali di uso. I diritti individuali di uso possono essere concessi per: a) evitare interferenze dannose; b) assicurare la qualita' tecnica del servizio; c) assicurare un utilizzo efficiente dello spettro, oppure; d) conseguire altri obiettivi di interesse generale conformi alla normativa europea.". 2. Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, esclusivamente all'impresa avente le condizioni necessarie per conseguire l' autorizzazione generale, valutata l'effettiva necessita', nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformita' delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I.". 3. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell'autorizzazione generale, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessita' di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. Quando i diritti individuali d'uso delle frequenze radio sono concessi per un periodo di dieci anni o oltre e tali diritti non possono essere trasferiti o ceduti da un'impresa a un'altra, ai sensi dell'articolo 14-ter, il Ministero provvede affinche' si applichino i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso e siano rispettati per la durata della licenza, in particolare su richiesta debitamente motivata del titolare del diritto. Se tali criteri non sono piu' applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle frequenze radio, soggetta a un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile da un'impresa ad un'altra, ai sensi dell'articolo 14-ter.". 4. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "5. I diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri sono rilasciati mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel rilasciare i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente all'articolo 14. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte puo' essere applicata quando il rilascio di diritti individuali d'uso delle frequenze radio per la diffusione di contenuti radiofonici o televisivi e' necessario per conseguire un obiettivo di interesse generale conforme alla normativa dell'Unione europea.". 5. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "5-bis. Al momento del rilascio dei diritti d'uso, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle frequenze radio, tali disposizioni sono conformi agli articoli 14 e 14-ter del Codice.". 6. Dopo il comma 6, dell'articolo 27, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "6-bis. Il Ministero l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace, conformemente agli articoli 13, comma 4, e 14, comma 2, del Codice, e che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, possono essere adottate misure appropriate, quali ad esempio l'obbligo di vendita o di locazione dei diritti d'uso delle frequenze radio.". 7. Il comma 8 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri.".
Note all'art. 23: Il testo dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 27. (Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri). 1. Ogni qualvolta cio' sia possibile, l'uso delle frequenze radio non e' subordinato al rilascio di diritti individuali di uso. I diritti individuali di uso possono essere concessi per: a) evitare interferenze dannose; b) assicurare la qualita' tecnica del servizio; c) assicurare un utilizzo efficiente dello spettro, oppure; d) conseguire altri obiettivi di interesse generale conformi alla normativa europea. 2. Qualora l'utilizzo delle frequenze radio non sia subordinato alla concessione di diritti individuali di uso, il diritto di utilizzarle deriva dall'autorizzazione generale e le relative condizioni di uso sono in essa stabilite. 3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, esclusivamente all'impresa avente le condizioni necessarie per conseguire l' autorizzazione generale, valutata l'effettiva necessita', nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformita' delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I. 4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell'autorizzazione generale, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessita' di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. Quando i diritti individuali d'uso delle frequenze radio sono concessi per un periodo di dieci anni o oltre e tali diritti non possono essere trasferiti o ceduti da un'impresa a un'altra, ai sensi dell'articolo 14-ter, il Ministero provvede affinche' si applichino i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso e siano rispettati per la durata della licenza, in particolare su richiesta debitamente motivata del titolare del diritto. Se tali criteri non sono piu' applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle frequenze radio, soggetta a un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile da un'impresa ad un'altra, ai sensi dell'articolo 14-ter. 5. I diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri sono rilasciati mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel rilasciare i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente all'articolo 14. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte puo' essere applicata quando il rilascio di diritti individuali d'uso delle frequenze radio per la diffusione di contenuti radiofonici o televisivi e' necessario per conseguire un obiettivo di interesse generale conforme alla normativa dell'Unione europea. 5-bis. Al momento del rilascio dei diritti d'uso, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle frequenze radio, tali disposizioni sono conformi agli articoli 14 e 14-ter del Codice. 6. Il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio puo' essere limitato solo quando cio' sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze stesse in conformita' all'articolo 29 e all'articolo 14, comma 1. 6-bis. Il Ministero l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace, conformemente agli articoli 13, comma 4, e 14, comma 2, del Codice, e che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, possono essere adottate misure appropriate, quali ad esempio l'obbligo di vendita o di locazione dei diritti d'uso delle frequenze radio. 7. Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio si applicano le disposizioni dell'articolo 29. 8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri. 9. Qualora l'Autorita' decida, previa consultazione delle parti interessate ai sensi dell'articolo 11, che i diritti di uso dei numeri ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro cinque settimane.".
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| Art. 24
Condizioni apposte all' autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri
1. Il comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell'allegato n. 1. Tali condizioni devono essere non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritti d'uso delle frequenze radio, conformi all'articolo 14 del Codice. L'autorizzazione generale e' sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1.". 2. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 1, 2 e 4, 43, 45 e 67 o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale e' fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese.".
Note all'art. 24: Il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 28. (Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri) 1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell'allegato n. 1. Tali condizioni devono essere non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritti d'uso delle frequenze radio, conformi all'articolo 14 del Codice. L'autorizzazione generale e' sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1. 2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 1, 2 e 4, 43, 45 e 67 o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale e' fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese. 3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche indicate nella parte A dell'allegato n. 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtu' di altre disposizioni normative. 4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri il Ministero applica le sole condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti B e C dell'allegato n. 1.".
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| Art. 25
Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Quando debba valutare l'opportunita' di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l'Autorita', tra l'altro:". 2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo la parola: "consumatori", sono inserite le seguenti: "anche attraverso le associazioni". 3. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 29, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni;". 4. Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorita'. Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13 e le prescrizioni di cui all'articolo 14 del Codice.". 5. Il comma 6 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformita' all'articolo 14-ter.". 6. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "Ministro delle comunicazioni", sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico".
Note all'art. 25: Il testo dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: ""Art. 29. (Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio) 1. Quando debba valutare l'opportunita' di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l'Autorita', tra l'altro: a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilita' degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6; b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori anche attraverso le associazioni, l'opportunita' di esprimere la loro posizione, conformemente all'articolo 11; c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni; d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori; e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati. 2. L'Autorita', qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali di uso delle frequenze radio, rende nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti. 3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorita', Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13 e le prescrizioni di cui all'articolo 14 del Codice. 4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva o comparativa, il Ministero, su richiesta dell'Autorita', proroga il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 27, comma 8, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza superare, in ogni caso, il termine di otto mesi. 5. I termini di cui al comma 4 non pregiudicano l'eventuale applicabilita' di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di coordinamento delle posizioni orbitali dei satelliti. 6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformita' all'articolo 14-ter. 7. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, l'Autorita' puo' sottoporre al Ministro dello sviluppo economico, la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara.".
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| Art. 26
Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici
1. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1 immediatamente oppure entro un termine ragionevole. A tal fine, il Ministero e l'Autorita' possono imporre: a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12; e; b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finche' non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo 19 del presente Codice.". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "3-bis. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all'impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse.". 3. Il comma 4 dell'articolo 32 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Al periodo per cui si e' protratta la violazione possono essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa.". 4. Il comma 5 dell'articolo 32 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumita' pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilita' di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.".
Note all'art. 26: Il testo dell'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 32. Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici. 1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri devono comunicare, in conformita' all'articolo 33, rispettivamente, al Ministero le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso ed all'Autorita' le informazioni necessarie per l'effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2. 2. Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un'impresa di una o piu' condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l'Autorita' accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, la contestazione dell'infrazione accertata e' notificata all'impresa, con l'intimazione di porre fine all'infrazione, ripristinando la situazione precedente, entro un mese e l'invito a presentare eventuali memorie difensive. Il termine di un mese puo' essere abbreviato in ragione della reiterazione dell'infrazione o della sua gravita'. L'impresa puo' chiedere il differimento del termine indicato, motivandolo adeguatamente. 3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1 immediatamente oppure entro un termine ragionevole. A tal fine, il Ministero e l'Autorita' possono imporre: a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12; e; b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finche' non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo 19 del presente Codice. 3-bis. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all'impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse. 4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Al periodo per cui si e' protratta la violazione possono essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa. 5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumita' pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilita' di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi. 6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 9.".
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| Art. 27
Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell'allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2". 2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunte le seguenti: " f-bis) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio; f-ter) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti.". 3. Il comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), f-bis) ed f-ter) del comma 1 puo' essere richiesta prima dell'inizio dell'attivita', ne' come condizione necessaria per la stessa.".
Note all'art. 27: Il testo dell'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 33. Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici. 1. Ai fini dell'autorizzazione generale, della concessione dei diritti di uso o dell'imposizione degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, il Ministero e l'Autorita' non possono imporre alle imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate: a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell'allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2; b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni indicate all'allegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall'Autorita' nell'ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l'Autorita' abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata; c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti di uso; d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualita' e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori; e) per fini statistici specifici; f) per consentire all'Autorita' di effettuare un'analisi del mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo. f-bis) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio; f-ter) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti. 2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), f-bis) ed f-ter) del comma 1 puo' essere richiesta prima dell'inizio dell'attivita', ne' come condizione necessaria per la stessa. 3. Quando il Ministero o l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.".
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| Art. 28
Modifica dei diritti e degli obblighi
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "Art. 36 (Modifica dei diritti e degli obblighi). - 1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso delle frequenze radio. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, il Ministero comunica l'intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali e' concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non puo' essere inferiore a quattro settimane. 2. I diritti d'uso delle frequenze radio o i diritti di installare strutture non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo.". |
| Art. 29
Pubblicazione delle informazioni
1. L'articolo 37 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "Art. 37 (Pubblicazione delle informazioni). - 1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso e ai diritti di installare strutture sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui siti Internet delle autorita' competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.". |
| Art. 30
Concessioni e autorizzazioni preesistenti
1. Il comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice. Fatto salvo l'articolo 14-bis, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso preesistenti sono resi conformi agli articoli 27, 28 e 29 e all'allegato n. 1 del presente Codice.". 2. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una restrizione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d'uso gia' in vigore, il Ministero, sentita l'Autorita', puo' prorogare i diritti e gli obblighi fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa dell'Unione europea. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.".
Note all'art. 30: Il testo dell'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 38. Concessioni e autorizzazioni preesistenti. 1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice. Fatto salvo l'articolo 14-bis, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso preesistenti sono resi conformi agli articoli 27, 28 e 29 e all'allegato n. 1 del presente Codice. 2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una restrizione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d'uso gia' in vigore, il Ministero, sentita l'Autorita', puo' prorogare i diritti e gli obblighi fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa dell'Unione europea. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni. 3. Qualora il Ministero dimostri che la soppressione di una condizione per l'autorizzazione riguardante l'accesso a reti di comunicazione elettronica, precedente alla data di entrata in vigore del Codice, crei eccessive difficolta' per le imprese che hanno beneficiato di un diritto di accesso a un'altra rete, e qualora le stesse non abbiano negoziato nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data di entrata in vigore del Codice, il Ministero puo' sottoporre alla Commissione europea la richiesta di una proroga temporanea, specificandone le condizioni e il periodo. 4. Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed autorizzazioni preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.".
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| Art. 31
Diritti ed obblighi degli operatori
1. Il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del presente Codice, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' dei servizi in tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorita' ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b).".
Note all'art. 31: Il testo dell'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 41. Diritti ed obblighi degli operatori. 1. Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del presente Codice, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' dei servizi in tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorita' ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b). 2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per distribuire servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e redistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell'immagine. 3. Fatto salvo l'articolo 33, gli operatori che ottengono informazioni da un altro operatore prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per cui sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad altre unita' organizzative, ad altre societa' consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.".
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| Art. 32
Poteri e competenze dell'Autorita' in materia di accesso e di interconnessione
1. Il comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l'Autorita' incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilita' dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.". 2. Dopo la lettera a) del comma 2, dell'articolo 42, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserita la seguente: "a-bis) in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi per le imprese che controllano l'accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi". 3. Il comma 3 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato. 4. Il comma 4 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1 e 2 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis". 5. Il comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "5. Ove giustificato, l'Autorita' puo', di propria iniziativa, intervenire in materia di accesso e interconnessione di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.".
Note all'art. 32: Il testo dell'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 42. Poteri e competenze dell'Autorita' in materia di accesso e di interconnessione. 1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l'Autorita' incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilita' dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. 2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre: a) l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia gia' previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi gia' resi disponibili; a-bis) in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi per le imprese che controllano l'accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi; b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l'accesso degli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati nell'allegato n. 2. 3. (abrogato). 4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1 e 2 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis. 5. Ove giustificato, l'Autorita' puo', di propria iniziativa, intervenire in materia di accesso e interconnessione di cui ai comma 1 e 2 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.".
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| Art. 33
Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione
1. L'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato. |
| Art. 34
Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
1. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19, un'impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorita' impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49, 50 e 50-bis.". 2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1 e 2, e 43;".
Note all'art. 34: Il testo dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 45. Imposizione, modifica o revoca degli obblighi. 1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19, un'impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorita' impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49, 50 e 50-bis. 2. L'Autorita' non impone gli obblighi di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 agli operatori che non sono stati designati in conformita' al comma 1, fatte salve: a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 43; b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla parte B dell'allegato n. 1, quale applicata ai sensi dell'articolo 28, comma 1, gli articoli 77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali e della tutela della vita privata che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui e' riconosciuto un significativo potere di mercato; c) l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali. 3. In circostanze eccezionali l'Autorita', quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta una decisione che autorizza o vieta l'adozione dei provvedimenti. 4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono basati sulla natura delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13 e sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 11 e 12. 5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'Autorita' notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall' articolo 12.".
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| Art. 35
Obbligo di trasparenza
1. Il comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che limitino l'accesso a servizi e applicazioni o il loro utilizzo, e prezzi.". 2. Il comma 4 dell'articolo 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. In deroga al comma 3, se un operatore e' soggetto agli obblighi di cui all'articolo 49 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, l'Autorita' provvede alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato n. 3.".
Note all'art. 35: Il testo dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 46. Obbligo di trasparenza. 1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che limitino l'accesso a servizi e applicazioni o il loro utilizzo, e prezzi. 2. In particolare, l'Autorita' puo' esigere che, quando un operatore e' assoggettato ad obblighi di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorita' con provvedimento motivato puo' imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo. 3. L'Autorita' puo' precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalita' di pubblicazione delle medesime. 4. In deroga al comma 3, se un operatore e' soggetto agli obblighi di cui all'articolo 49 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, l'Autorita' provvede alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato n. 3.".
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| Art. 36
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti;". 2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;". 3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunta, in fine, la seguente: "i-bis) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza.". 4. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a) fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilita' di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai condotti; ". 5. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "c) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;". 6. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "d) necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;". 7. Dopo il comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunto il seguente: "3-bis. L'Autorita' puo', nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche e' conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 20 del presente Codice.".
Note all'art. 36: Il testo dell'articolo 49 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 49. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete. 1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale. Agli operatori puo' essere imposto, tra l'altro: a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti; b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso; c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza; d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinche' terze parti possano formulare offerte; e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi o dei servizi di reti private virtuali; f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti; g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilita' dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti mobili; h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi; i) di interconnettere reti o risorse di rete. i-bis) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza. 2. L'Autorita' puo' associare agli obblighi di cui al comma 1, condizioni di equita', ragionevolezza, tempestivita'. 3. Nel valutare l'opportunita' di imporre gli obblighi di cui al comma 1, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 13, l'Autorita' tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori: a) fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilita' di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai condotti; b) fattibilita' della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacita' disponibile; c) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti; d) necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile; e) eventuali diritti di proprieta' intellettuale applicabili; f) fornitura di servizi paneuropei. 3-bis. L'Autorita' puo', nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche e' conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 20 del presente Codice.".
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| Art. 37
Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi
1. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorita' puo' imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di disporre di un sistema di contabilita' dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorita' tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, purche' congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.".
Note all'art. 37: Il testo dell'articolo 50 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 50. Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi. 1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorita' puo' imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di disporre di un sistema di contabilita' dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorita' tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, purche' congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. 2. L'Autorita' provvede affinche' tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorita' puo' anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. 3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorita' puo' approntare una metodologia di contabilita' dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorita' puo' esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. 4. L'Autorita' provvede affinche', qualora sia imposto un sistema di contabilita' dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformita' al sistema di contabilita' dei costi e' verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorita'. E' pubblicata annualmente una dichiarazione di conformita' al sistema. I costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall'articolo 34.".
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| Art. 38
Separazione funzionale e separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata
1. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti: "Art. 50-bis (Separazione funzionale). - 1. Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 46 a 50 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o carenze del mercato individuati in relazione ai mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso, l'Autorita' puo', a titolo di misura eccezionale e conformemente all'articolo 45, comma 3, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attivita' relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entita' commerciale operante in modo indipendente. 2. Tale entita' commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entita' commerciali all'interno della societa' madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure. 3. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'Autorita' sottopone una proposta alla Commissione europea fornendo: a) prove che giustifichino le conclusioni di cui al comma 1; b) una motivata valutazione che attesti che le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole; c) un'analisi dell'impatto previsto sull'Autorita', sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata e sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investire in un settore nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda la necessita' di garantire la coesione sociale e territoriale, nonche' sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori; d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento piu' efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati. 4. Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti: a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entita' commerciale separata; b) l'individuazione delle risorse dell'entita' commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entita' deve fornire; c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entita' commerciale separata e gli incentivi corrispondenti; d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi; e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate; f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza, che include la pubblicazione di una relazione annuale. 5. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 45, comma 3, l'Autorita' effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati relativi alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 19. Sulla base della sua valutazione, l'Autorita' impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12. 6. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale puo' essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale e' stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 19 del Codice oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 45, comma 3. Art. 50-ter (Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata). - 1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 19 informano anticipatamente e tempestivamente l'Autorita' al fine di consentire alla stessa di valutare l'effetto dell'auspicata transazione, quando intendono trasferire i loro beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un'entita' commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Le imprese devono inoltre informare l'Autorita' in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonche' del risultato finale del processo di separazione. 2. L'Autorita' valuta l'effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base al Codice. A tal fine, conduce un'analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 19 del Codice. Sulla base della sua valutazione impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12 del Codice. 3. L'entita' commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo puo' essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale e' stato stabilito che l'entita' dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 19 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 45, comma 3.". 4. Qualora intenda cedere tutte le sue attivita' nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entita' giuridica separata appartenente a una proprieta' diversa, l'impresa designata conformemente al comma 1 informa preventivamente e tempestivamente l'Autorita' per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura dell'accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell'articolo 54. L'Autorita' puo' imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 28, comma 2.". |
| Art. 39
Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici
1. All'articolo 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica e' soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma."; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La connessione consente agli utenti finali di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocita' di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza dei contraenti e della fattibilita' tecnologica nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T."; d) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al primo comma che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e' soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.".
Note all'art. 39: Il testo dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 54. Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici. 1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica e' soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma. 2. La connessione consente agli utenti finali di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocita' di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza dei contraenti e della fattibilita' tecnologica nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T. 2-bis. Qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al primo comma che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e' soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.".
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| Art. 40
Elenco abbonati e servizi di consultazione
1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. In considerazione dell'esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di disponibilita', qualita' e prezzo accessibile, fintantoche' il Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, ai servizi di cui al comma 1 non si applicano gli obblighi di fornitura del servizio universale. Il Ministero verifica il permanere delle predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale.".
Note all'art. 40: Il testo dell'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 55. Elenco abbonati e servizi di consultazione. 1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b) anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento: a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di appartenenza in una forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata dall'Autorita' e aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno; b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi. 2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1. 3. In considerazione dell'esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di disponibilita', qualita' e prezzo accessibile, fintantoche' il Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, ai servizi d cui al comma 1 non si applicano gli obblighi di fornitura del servizio universale. Il Ministero verifica il permanere delle predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale. 4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personale, tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico. 5. L'Autorita' assicura che le imprese che forniscono servizi di cui al comma 1 applichino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni loro comunicate da altre imprese. 6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, previa consultazione ai sensi dell'articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le modalita' di comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilita' del numero di cui all'articolo 80. 7. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identita', nonche' del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. L'autorita' giudiziaria ha facolta' di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.".
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| Art. 41
Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale
1. All'articolo 56 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Autorita', le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o di altri punti di accesso e loro accessibilita' per gli utenti disabili, nonche' di qualita' del servizio. Il Ministero vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente comma"; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Ministero entro il 31 dicembre 2012 e comunque ogni 12 mesi, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 83, individua le localizzazioni nelle quali i servizi di cui al comma medesimo o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non possono essere prescritti obblighi ai fini di cui al comma stesso, anche in considerazione dell'esistenza sul mercato di offerte diverse in termini di sostituibilita' e disponibilita'.".
Note all'art. 41: Il testo dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 56. Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale. 1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Autorita', le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o di altri punti di accesso e loro accessibilita' per gli utenti disabili, nonche' di qualita' del servizio. Il Ministero vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente comma. 2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Ministero entro 31 dicembre 2012 e comunque ogni 12 mesi, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 83, individua le localizzazioni nelle quali i servizi di al comma medesimo o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non possono essere prescritti obblighi ai fini di cui al comma stesso, anche in considerazione dell'esistenza sul mercato di offerte diverse in termini di sostituibilita' e disponibilita'. 3. Le chiamate d'emergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando il numero di emergenza unico europeo '112' o altri numeri di emergenza nazionali, sono effettuate gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.".
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| Art. 42
Misure destinate agli utenti finali disabili
1. All'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure destinate agli utenti finali disabili"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A meno che alla Sezione III del presente Capo, siano previsti requisiti che conseguono l'effetto equivalente, l'Autorita' adotta misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi individuati all'articolo 54, comma 2-bis, e all'articolo 55 che sia di livello equivalente a quello di cui beneficiano gli altri utenti finali. L'Autorita' valuta la necessita' generale e i requisiti specifici di tali misure specifiche per gli utenti finali disabili, comprese la loro portata e forma concreta."; c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Nell'adottare le misure di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' favorisce la conformita' con le pertinenti norme o specifiche pubblicate secondo il disposto degli articoli 20, 21 e 22 del Codice.".
Note all'art. 42: Il testo dell'articolo 57 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 57.Misure destinate agli utenti finali disabili. 1. A meno che alla Sezione III del presente Capo, siano previsti requisiti che conseguono l'effetto equivalente, l'Autorita' adotta misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi individuati all'articolo 54, comma 2-bis, e all'articolo 55 che sia di livello equivalente a quello di cui beneficiano gli altri utenti finali. L'Autorita' valuta la necessita' generale e i requisiti specifici di tali misure specifiche per gli utenti finali disabili, comprese la loro portata e forma concreta. 2. L'Autorita' puo' adottare misure specifiche per far si' che gli utenti finali disabili possano scegliere tra le imprese ed i fornitori dei servizi che siano a disposizione della maggior parte degli utenti finali. 2-bis. Nell'adottare le misure di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' favorisce la conformita' con le pertinenti norme o specifiche pubblicate secondo il disposto degli articoli 20, 21 e 22 del Codice.".
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| Art. 43
Accessibilita' delle tariffe
1. All'articolo 59 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Autorita' vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli da 54 a 57, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate oppure sono disponibili sul mercato, qualora non sia designata alcuna impresa per la fornitura di tali servizi, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'Autorita' puo' prescrivere che le imprese designate ai sensi dell'articolo 58 propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete di cui all'articolo 54, comma 1, o dall'uso dei servizi individuati all'articolo 54, comma 2-bis, e agli articoli 55, 56 e 57, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.".
Note all'art. 43: Il testo dell'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 59. Accessibilita' delle tariffe. 1. L'Autorita' vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli da 54 a 57, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate oppure sono disponibili sul mercato, qualora non sia designata alcuna impresa per la fornitura di tali servizi, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori. 2. L'Autorita' puo' prescrivere che le imprese designate ai sensi dell'articolo 58 propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete di cui all'articolo 54, comma 1, o dall'uso dei servizi individuati all'articolo 54, comma 2-bis, e agli articoli 55, 56 e 57, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate. 3. L'Autorita' puo' prescrivere alle imprese designate soggette agli obblighi di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57 di applicare tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari. 4. L'Autorita' provvede affinche', quando un'impresa designata e' tenuta a proporre opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le condizioni siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. L'Autorita' puo' esigere la modifica o la revoca di determinate formule tariffarie.".
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| Art. 44
Qualita' del servizio fornito dalle imprese designate
1. Il comma 4 dell'articolo 61 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. L'Autorita' fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, l'Autorita' tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalita' stabilite all'articolo 38 e nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T e della normativa CEPT.".
Note all'art. 44: Il testo dell'articolo 61 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 61. Qualita' del servizio fornito dalle imprese designate. 1. L'Autorita' provvede affinche' tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualita' del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato n. 6. Le informazioni pubblicate sono comunicate anche all'Autorita'. 2. L'Autorita' puo' inoltre specificare, previa definizione di parametri idonei, norme supplementari di qualita' del servizio per valutare l'efficienza delle imprese nella fornitura dei servizi agli utenti finali disabili e ai consumatori disabili. L'Autorita' provvede affinche' le informazioni sull'efficienza delle imprese in relazione a detti parametri siano anch'esse pubblicate e messe a sua disposizione. 3. L'Autorita' specifica, con appositi provvedimenti, contenuto, forma e modalita' di pubblicazione delle informazioni, in modo da garantire che gli utenti finali e i consumatori abbiano accesso a informazioni complete, comparabili e di facile impiego. 4. L'Autorita' fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, l'Autorita' tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalita' stabilite all'articolo 38 e nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T e della normativa CEPT. 5. L'Autorita' controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi da parte delle imprese designate. 6. L'Autorita' adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli obiettivi qualitativi da parte dell'impresa, misure specifiche a norma del Capo II del presente Titolo. L'Autorita' puo' esigere una verifica indipendente o una valutazione dei dati relativi all'efficienza, a spese dell'impresa interessata, allo scopo di garantire l'esattezza e la comparabilita' dei dati messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale.".
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| Art. 45
Verifica e riesame degli obblighi
1. L'articolo 66 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato. |
| Art. 46
Controlli normativi sui servizi al dettaglio
1. All'articolo 67 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Autorita', qualora in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19 del Codice accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all'articolo 18 non e' effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dagli articoli da 46 a 50 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 17."; b) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 46: Il testo dell'articolo 67 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 67. Controlli normativi sui servizi al dettaglio. 1. L'Autorita', qualora in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19 del Codice accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all'articolo 18 non e' effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dagli articoli da 46 a 50 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 17. 2. Gli obblighi di cui al comma 1 si basano sulla natura della restrizione della concorrenza accertata e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13. Tali obblighi possono includere prescrizioni affinche' le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato ne' limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali, non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Qualora le pertinenti misure relative alla vendita all'ingrosso, alla selezione e alla preselezione del vettore non consentano di realizzare l'obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e l'interesse pubblico, l'Autorita', nell'esercizio del proprio potere di sorveglianza sui prezzi, puo' prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili. 3. (abrogato). 4. L'Autorita' provvede affinche' ogni impresa, soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio, applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilita' dei costi. L'Autorita' puo' specificare la forma e il metodo contabile da utilizzare. La conformita' al sistema di contabilita' dei costi e' verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorita'. L'Autorita' provvede affinche' ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformita'. 5. Fatti salvi l'articolo 59, comma 2 e l'articolo 60, l'Autorita' non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 in mercati geografici o tipologie di utenza per i quali abbia accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva, anche mediante l'analisi dinamica di cui all'articolo 19, comma 5.".
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| Art. 47
Controlli sull'insieme minimo di linee affittate
1. L'articolo 68 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato. |
| Art. 48
Selezione del vettore e preselezione del vettore
1. L'articolo 69 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato. |
| Art. 49
Contratti
1. All'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Contratti e esercizio del diritto di recesso"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, hanno diritto di stipulare contratti con una o piu' imprese che forniscono servizi di connessione ad una rete di comunicazione pubblica o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile: a) la denominazione e la sede dell'impresa; b) i servizi forniti, ed in particolare: 1) se viene fornito o meno l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 76; 2) informazioni su eventuali altre condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni; 3) i livelli minimi di qualita' del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualita' del servizio, quali definiti dall'Autorita'; 4) informazioni sulle procedure poste in essere dall'impresa per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete nel rispetto del diritto di scelta nonche' del diritto alla protezione dei dati personali dell'utente onde evitare la saturazione della rete e il superamento dei limiti di capienza, e informazioni sulle eventuali ripercussioni sulla qualita' del servizio riconducibili a tali procedure; 5) eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite. c) i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonche' le modalita' per contattare tali servizi; d) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 75, la scelta del contraente di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi; e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonche' le modalita' secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione, alle modalita' di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate; f) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto compresi: 1) ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali; 2) i diritti e gli obblighi inerenti la portabilita' dei numeri o di altri identificatori; 3) eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale. g) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualita' del servizio previsto dal contratto; h) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84; i) i tipi di azioni che l'impresa puo' adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrita' e alle vulnerabilita'."; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita' puo' richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle autorita' competenti sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attivita' illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui all'articolo 71, comma 2-quater, e relativi al servizio fornito."; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali ne' costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l'esercizio del diritto di recesso. L'Autorita' puo' specificare la forma di tali comunicazioni."; e) al comma 5, dopo la parola: "arrecare" sono inserite le seguenti: "danno ai minori"; dopo la parola: "privata" sono inserite le seguenti: "ovvero per finalita' abusive o fraudolente"; f) il comma 6 dell'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato.
Note all'art. 49: Il testo dell'articolo 70 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 70. Contratti e esercizio del diritto di recesso 1. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, hanno diritto di stipulare contratti con una o piu' imprese che forniscono servizi di connessione ad una rete di comunicazione pubblica o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile: a) la denominazione e la sede dell'impresa; b) i servizi forniti, ed in particolare: 1) se viene fornito o meno l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 76; 2) informazioni su eventuali altre condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni; 3) i livelli minimi di qualita' del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualita' del servizio, quali definiti dall'Autorita'; 4) informazioni sulle procedure poste in essere dall'impresa per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete nel rispetto del diritto di scelta nonche' del diritto alla protezione dei dati personali dell'utente onde evitare la saturazione della rete e il superamento dei limiti di capienza, e informazioni sulle eventuali ripercussioni sulla qualita' del servizio riconducibili a tali procedure; 5) eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite; c) i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonche' le modalita' per contattare tali servizi; d) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 75, la scelta del contraente di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi; e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonche' le modalita' secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione, alle modalita' di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate; f) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto compresi: 1) ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali; 2) i diritti e gli obblighi inerenti la portabilita' dei numeri o di altri identificatori; 3) eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale; g) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualita' del servizio previsto dal contratto; h) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84; i) i tipi di azioni che l'impresa puo' adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrita' e alle vulnerabilita'. 2. L'Autorita' vigila sull'applicazione di quanto disposto ai fini di cui al comma 1 e puo' estendere gli obblighi di cui al medesimo comma affinche' sussistano anche nei confronti di altri utenti finali. 3. L'Autorita' puo' richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle autorita' competenti sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attivita' illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui all'articolo 71, comma 2-quater, e relativi al servizio fornito. 4. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali ne' costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l'esercizio del diritto di recesso. L'Autorita' puo' specificare la forma di tali comunicazioni. 5. L'utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni o attivita' contro la morale o l'ordine pubblico o arrecare danno ai minori, molestia o disturbo alla quiete privata ovvero per finalita' abusive o fraudolente, decade dal contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra responsabilita' prevista dalle leggi vigenti. 6. (abrogato).".
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| Art. 50
Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
1. All'articolo 71 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Autorita' assicura che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. L'Autorita' puo' precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'Autorita' promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalita' di uso alternative, anche mediante guide interattive. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, l'Autorita' provvede affinche' vengano resi disponibili o affida l'incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe."; c) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: " 2-bis. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l'Autorita' puo' imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l'altro: a) fornire ai contraenti informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi l'Autorita' puo' esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero chiamato; b) informare i contraenti di eventuali modifiche all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante nell'ambito del servizio al quale si sono abbonati; c) informare i contraenti di ogni modifica alle condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformita' del diritto dell'Unione europea; d) fornire informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali dell'utente onde evitare la saturazione della rete e il superamento dei limiti di capienza, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualita' del servizio riconducibili a tali procedure; e) informare i contraenti del loro diritto a decidere se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi in materia di protezione dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; nonche'; f) comunicare regolarmente ai contraenti disabili le informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro. 2-ter. Qualora lo ritenga opportuno, l'Autorita' puo', prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto-regolamentazione o co-regolamentazione. 2-quater. Le imprese di cui al comma 2-bis diffondono, all'occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agli attuali e nuovi contraenti tramite gli stessi canali normalmente utilizzati dalle imprese per le loro comunicazioni con i contraenti. In tal caso, dette informazioni sono fornite dall'Autorita' in forma standardizzata e riguardano fra l'altro: a) gli utilizzi piu' comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attivita' illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e liberta'. Rientrano in questa categoria le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonche'; b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.".
Note all'art. 50: Il testo dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 71. Trasparenza e pubblicazione delle informazioni. 1. L'Autorita' assicura che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. L'Autorita' puo' precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate. 2. L'Autorita' promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalita' di uso alternative, anche mediante guide interattive. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, l'Autorita' provvede affinche' vengano resi disponibili o affida l'incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe. 2-bis. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l'Autorita' puo' imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l'altro: a) fornire ai contraenti informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi l'Autorita' puo' esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero chiamato; b) informare i contraenti di eventuali modifiche all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante nell'ambito del servizio al quale si sono abbonati; c) informare i contraenti di ogni modifica alle condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformita' del diritto dell'Unione europea; d) fornire informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali dell'utente onde evitare la saturazione della rete e il superamento dei limiti di capienza, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualita' del servizio riconducibili a tali procedure; e) informare i contraenti del loro diritto a decidere se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi in materia di protezione dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; nonche'; f) comunicare regolarmente ai contraenti disabili le informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro. 2-ter. Qualora lo ritenga opportuno, l'Autorita' puo', prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto-regolamentazione o co-regolamentazione. 2-quater. Le imprese di cui al comma 2-bis diffondono, all'occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agli attuali e nuovi contraenti tramite gli stessi canali normalmente utilizzati dalle imprese per le loro comunicazioni con i contraenti. In tal caso, dette informazioni sono fornite dall'Autorita' in forma standardizzata e riguardano fra l'altro: a) gli utilizzi piu' comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attivita' illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e liberta'. Rientrano in questa categoria le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonche'; b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.".
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| Art. 51
Qualita' del servizio
1. All'articolo 72 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Autorita', dopo aver effettuato la consultazione di cui all'articolo 83, puo' prescrivere alle imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualita' dei servizi offerti e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorita' prima della pubblicazione."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'Autorita' puo' precisare, tra l'altro, i parametri di qualita' del servizio da misurare, nonche' il contenuto, la forma e le modalita' della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualita', per garantire che gli utenti finali, inclusi gli utenti finali disabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato n. 6."; c) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: " 2-bis. Per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento del traffico di rete, l'Autorita' puo' imporre prescrizioni in materia di qualita' minima del servizio all'impresa o alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche. 2-ter. L'Autorita' fornisce alla Commissione europea, con largo anticipo rispetto alla fissazione delle prescrizioni di cui al comma 2-bis, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, le misure previste e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche al BEREC. 2-quater. Nel deliberare sulle prescrizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo, l'Autorita' tiene nella massima considerazione le osservazioni o raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea in esito alla comunicazione di cui al comma 2.".
Note all'art. 51: Il testo dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 72. Qualita' del servizio. 1. L'Autorita', dopo aver effettuato la consultazione di cui all'articolo 83, puo' prescrivere alle imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualita' dei servizi offerti e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorita' prima della pubblicazione. 2. L'Autorita' puo' precisare, tra l'altro, i parametri di qualita' del servizio da misurare, nonche' il contenuto, la forma e le modalita' della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualita', per garantire che gli utenti finali, inclusi gli utenti finali disabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato n. 6. 2-bis. Per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento del traffico di rete, l'Autorita' puo' imporre prescrizioni in materia di qualita' minima del servizio all'impresa o alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche. 2-ter. L'Autorita' fornisce alla Commissione europea, con largo anticipo rispetto alla fissazione delle prescrizioni di cui al comma 2-bis, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, le misure previste e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche al BEREC. 2-quater. Nel deliberare sulle prescrizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo, l'Autorita' tiene nella massima considerazione le osservazioni o raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea in esito alla comunicazione di cui al comma 2.".
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| Art. 52
Disponibilita' di servizi
1. All'articolo 73 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Disponibilita' di servizi"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la piu' ampia disponibilita' possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazioni, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.".
Note all'art. 52: Il testo dell'articolo 73 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 73. Disponibilita' di servizi. 1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la piu' ampia disponibilita' possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazioni, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.".
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| Art. 53
Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili
1. Dopo l'articolo 73 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "Art. 73-bis (Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili). - 1. L'Autorita', ove opportuno, puo' specificare le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinche' gli utenti finali disabili: a) possano avere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e; b) beneficiare della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali. 2. Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti finali disabili, vengono predisposte apparecchiature terminali che offrono i servizi e le funzionalita' necessarie.". |
| Art. 54
Servizi di consultazione degli elenchi telefonici
1. All'articolo 75 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Servizi di consultazione degli elenchi telefonici"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi o di servizi di consultazione ai sensi del comma 2 del presente articolo."; c) al comma 2 le parole: "agli abbonati" sono sostituite dalle seguenti: "ai contraenti"; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il diritto di tutti gli utenti finali dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico di accedere ai servizi di consultazione elenchi. A tal fine, l'Autorita' puo' imporre obblighi alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali per la fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformita' alle disposizioni dell'articolo 55. Detti obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori."; e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all'articolo 55 tramite chiamata vocale o SMS a norma dell'articolo 78.".
Note all'art. 54: Il testo dell'articolo 75 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 75. Servizi di consultazione degli elenchi telefonici. 1. L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi o di servizi di consultazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. 2. L'Autorita' provvede affinche' le imprese che assegnano numeri ai contraenti soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. 3. L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il diritto di tutti gli utenti finali dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico di accedere ai servizi di consultazione elenchi. A tal fine, l'Autorita' puo' imporre obblighi alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali per la fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformita' alle disposizioni dell'articolo 55. Detti obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori. 4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all'articolo 55 tramite chiamata vocale o SMS a norma dell'articolo 78. 5. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni.".
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| Art. 55
Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo
1. Dopo l'articolo 75 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "Art. 75-bis (Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo). - 1. Al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2009, anche attraverso il ricorso ai centri unici di risposta. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 il Ministero esercita le attribuzioni conferite dal medesimo articolo nei confronti degli operatori delle telecomunicazioni, ai fini dell'attuazione delle iniziative individuate ai sensi del presente articolo. 2. Per l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministro dell'interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonche' dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese. 3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono essere stipulati protocolli d'intesa con le regioni interessate, anche per l'utilizzo di strutture gia' esistenti.". |
| Art. 56
Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo
1. All'articolo 76 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero provvede affinche' tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 1-bis, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo '112' e qualunque numero di emergenza nazionale. Le chiamate al numero di emergenza unico europeo '112' devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo piu' conforme alla struttura dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidita' ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorita' in merito alla disponibilita' dei numeri, e sono recepiti dall'Autorita' nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica."; c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il Ministero, in consultazione con i fornitori dei servizi di emergenza, provvede affinche' sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o piu' numeri che figurano nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica."; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il Ministero provvede che venga assicurata ai cittadini un'informazione adeguata in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo '112', in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro."; e) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti: " 3-bis. Il Ministero provvede affinche' l'accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto piu' possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE. Tali misure non impediscono al Ministero di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo. 3-ter. Il Ministero provvede affinche' le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell'autorita' incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorita'. Cio' si applica altresi' per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo '112'. Il Ministero estende tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. Il Ministero definisce i criteri per l'esattezza e l'affidabilita' delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.".
Note all'art. 56: Il testo dell'articolo 76 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 76. Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo. 1. Il Ministero provvede affinche' tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 1-bis, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo '112' e qualunque numero di emergenza nazionale. Le chiamate al numero di emergenza unico europeo '112' devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo piu' conforme alla struttura dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidita' ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorita' in merito alla disponibilita' dei numeri, e sono recepiti dall'Autorita' nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. 1-bis. Il Ministero, in consultazione con i fornitori dei servizi di emergenza, provvede affinche' sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o piu' numeri che figurano nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. 2. Il Ministero provvede affinche', per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo '112', gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorita' incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante. 3. Il Ministero provvede che venga assicurata ai cittadini un'informazione adeguata in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo '112', in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro. 3-bis. Il Ministero provvede affinche' l'accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto piu' possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE. Tali misure non impediscono al Ministero di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo. 3-ter. Il Ministero provvede affinche' le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell'autorita' incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorita'. Cio' si applica altresi' per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo '112'. Il Ministero estende tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. Il Ministero definisce i criteri per l'esattezza e l'affidabilita' delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.".
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| Art. 57
Prefissi telefonici internazionali
1. L'articolo 77 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "Art. 77 (Prefissi telefonici internazionali). - 1. Il prefisso '00' costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L'Autorita' puo' introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra localita' contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di tali localita' sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni. 2. L'Autorita' provvede affinche' gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche, consentendo le chiamate internazionali, gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS), applicando tariffe analoghe a quelle per le chiamate da e verso altri Stati membri.". |
| Art. 58
Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi
1. Dopo l'articolo 77 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: " Art. 77-bis (Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi). - 1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nell'arco di numerazione che inizia con il '116' identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dall'Autorita'. Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati. 2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinche' gli utenti finali disabili possano avere un accesso piu' ampio possibile ai servizi forniti nell'arco della numerazione che inizia con il '116'. Le misure adottate per facilitare l'accesso degli utenti disabili a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche attinenti pubblicate a norma dell'articolo 20 del Codice. 3. I Ministeri competenti per materia provvedono affinche' i cittadini siano opportunamente informati circa l'esistenza e l'utilizzazione dei servizi forniti nell'ambito dell'arco di numerazione '116', in particolare mediante iniziative specificatamente destinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri. 4. I Ministeri competenti per materia si adoperano per garantire ai cittadini l'accesso a un servizio dedicato per denunciare casi di minori scomparsi, aggiuntivo rispetto alle misure di applicazione generale relative a tutti i numeri nell'arco di numerazione '116' adottate a norma dei commi 1, 2 e 3. Tale servizio sara' disponibile sul numero 116000.". |
| Art. 59
Accesso a numeri e servizi
1. All'articolo 78 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Accesso a numeri e servizi"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Ove cio' sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo il caso in cui un contraente chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, ovvero con riferimento ad accessi effettuati da numerazioni non geografiche l'Autorita' assume tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di: a) accedere e utilizzare i servizi associati a numeri non geografici appartenenti ai Piani di numerazione telefonica nazionali presenti all'interno dell'Unione europea; nonche'; b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione europea, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani di numerazione telefonica nazionali, quelli dello ETNS e i numeri verdi internazionali universali (UIFN)."; c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: " 1-bis. L'Autorita' puo' imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove cio' sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi, e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi.".
Note all'art. 59:
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 78. Accesso a numeri o servizi. 1. Ove cio' sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo il caso in cui un contraente chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, ovvero con riferimento ad accessi effettuati da numerazioni non geografiche l'Autorita' assume tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di: a) accedere e utilizzare i servizi associati a numeri non geografici appartenenti ai Piani di numerazione telefonica nazionali presenti all'interno dell'Unione europea; nonche'; b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione europea, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani di numerazione telefonica nazionali, quelli dello ETNS e i numeri verdi internazionali universali (UIFN). 1-bis. L'Autorita' puo' imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove cio' sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi, e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi.".
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| Art. 60
Fornitura di prestazioni supplementari
1. All'articolo 79 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, l'Autorita', sentite le parti interessate, puo' obbligare gli operatori che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico o accesso a reti di comunicazione pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se cio' e' fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico, come pure, tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato n. 4, parte A."; b) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 60: Il testo dell'articolo 79 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 79. Fornitura di prestazioni supplementari. 1. Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, l'Autorita', sentite le parti interessate, puo' obbligare gli operatori che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico o accesso a reti di comunicazione pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se cio' e' fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico, come pure, tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato n. 4, parte A. 2. L'Autorita' puo' decidere di non applicare il comma 1 nella totalita' o in parte del territorio nazionale se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente. 3. (abrogato). ".
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| Art. 61
Agevolare il cambiamento di fornitore
1. All'articolo 80 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Agevolare il cambiamento di fornitore"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Autorita' provvede affinche' tutti i contraenti con numeri appartenenti al piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all'allegato n. 4, parte C."; c) il comma 2 e' abrogato; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita' provvede affinche' la tariffazione tra operatori o fornitori di servizi in relazione alla portabilita' del numero, qualora prevista, sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti posti a carico dei contraenti non agiscano da disincentivo al cambiamento del fornitore di servizi da parte dei contraenti."; e) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: " 4-bis. L'Autorita' provvede affinche' il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel piu' breve tempo possibile. In ogni caso, i contraenti che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa hanno diritto di ottenere l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo. 4-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'Autorita' puo' stabilire il processo globale della portabilita' del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilita' tecnica e della necessita' di assicurare al contraente la continuita' del servizio. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non puo' superare un giorno lavorativo. L'Autorita' prende anche in considerazione, se necessario, misure che assicurino la tutela dei contraenti durante tutte le operazioni di trasferimento, evitando altresi' il trasferimento ad altro operatore contro la loro volonta'. L'Autorita' provvede affinche' siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste. 4-quater. L'Autorita' provvede affinche' i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non devono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. L'Autorita' provvede altresi' affinche' le imprese offrano agli utenti la possibilita' di sottoscrivere un contratto della durata massima di dodici mesi. 4-quinquies. L'Autorita' provvede affinche' le condizioni e le contratte modalita' di esercizio del diritto di recesso non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.".
Note all'art. 61: Il testo dell'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 80. Agevolare il cambiamento di fornitore. 1. L'Autorita' provvede affinche' tutti i contraenti con numeri appartenenti al piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all'allegato n. 4, parte C. 2. (abrogato). 3. L'Autorita' provvede affinche' la tariffazione tra operatori o fornitori di servizi in relazione alla portabilita' del numero, qualora prevista, sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti posti a carico dei contraenti non agiscano da disincentivo al cambiamento del fornitore di servizi da parte dei contraenti. 4. L'Autorita' non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilita' del numero che comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni 4-bis. L'Autorita' provvede affinche' il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel piu' breve tempo possibile. In ogni caso, i contraenti che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa hanno diritto di ottenere l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo. 4-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'Autorita' puo' stabilire il processo globale della portabilita' del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilita' tecnica e della necessita' di assicurare al contraente la continuita' del servizio. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non puo' superare un giorno lavorativo. L'Autorita' prende anche in considerazione, se necessario, misure che assicurino la tutela dei contraenti durante tutte le operazioni di trasferimento, evitando altresi' il trasferimento ad altro operatore contro la loro volonta'. L'Autorita' provvede affinche' siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste. 4-quater. L'Autorita' provvede affinche' i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non devono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. L'Autorita' provvede altresi' affinche' le imprese offrano agli utenti la possibilita' di sottoscrivere un contratto della durata massima di dodici mesi. 4-quinquies. L'Autorita' provvede affinche' le condizioni e le contratto modalita' di esercizio del diritto di recesso non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.".
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| Art. 62
Obblighi di trasmissione
1. L'articolo 81 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "Art. 81 (Obblighi di trasmissione). - 1. Il Ministero puo' imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilita' destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali disabili, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro dal Ministero e se sono proporzionati e trasparenti. 2. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi di trasmissione con periodicita' regolare.". |
| Art. 63
Consultazione dei soggetti interessati
1. All'articolo 83 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che garantisca che nell'ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche."; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione puo' includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell'articolo 71, comma 2-quater, e dell'articolo 70, comma 1 e 3.".
Note all'art. 63: Il testo dell'articolo 83 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 83. Consultazione dei soggetti interessati. 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che garantisca che nell'ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche. 2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualita' generale delle prestazioni, elaborando, fra l'altro, codici di condotta, nonche' norme di funzionamento e controllandone l'applicazione. 2-bis. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione puo' includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell'articolo 71, comma 2-quater, e dell'articolo 70, comma 1 e 3.".
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| Art. 64
Risoluzione extragiudiziale delle controversie
1. All'articolo 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tra i consumatori e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, relative alle disposizioni di cui al presente Capo ed inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, fermo restando la tutela giurisdizionale dei contraenti prevista dalla vigente normativa."; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: " 2-bis. Al di fuori delle forme di tutela e delle procedure stabilite dall'Autorita' ai sensi dei commi 1 e 2 l'interessato puo' rivolgersi all'Autorita' per rappresentare una violazione delle disposizioni nelle materie di competenza dell'Autorita' e richiederne l'intervento secondo le modalita' stabilite dall'Autorita'."; c) al comma 4, dopo le parole: "risoluzione giudiziale delle controversie" sono inserite le seguenti: "nonche' le procedure di cui agli articoli 139, 140, 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo".
Note all'art. 64: Il testo dell'articolo 84 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 84. Risoluzione extragiudiziale delle controversie. 1. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tra i consumatori e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, relative alle disposizioni di cui al presente Capo ed inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, fermo restando la tutela giurisdizionale dei contraenti prevista dalla vigente normativa. 2. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l'attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, ad un adeguato livello territoriale, di uffici e di servizi on-line per l'accettazione di reclami, incaricati di facilitare l'accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie. 2-bis. Al di fuori delle forme di tutela e delle procedure stabilite dall'Autorita' ai sensi dei commi 1 e 2 l'interessato puo' rivolgersi all'Autorita' per rappresentare una violazione delle disposizioni nelle materie di competenza dell'Autorita' e richiederne l'intervento secondo le modalita' stabilite dall'Autorita'. 3. Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati membri, l'Autorita' si coordina con le altre Autorita' di regolamentazione interessate per pervenire alla risoluzione della controversia. 4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale delle controversie nonche' le procedure di cui agli articoli 139, 140, 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo e, fino all'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, quelle vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie alla data di pubblicazione del Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".
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| Art. 65
Notifica alla Commissione europea
1. Il comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. L'Autorita' notifica alla Commissione europea gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni del presente Capo e' notificato senza indugio alla Commissione europea.".
Note all'art. 65: Il testo dell'articolo 85 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 85. Notifica alla Commissione europea. 1. L'Autorita' notifica alla Commissione europea, provvedendo poi ad aggiornarlo immediatamente in caso di eventuali modifiche, l'elenco delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all'articolo 58, comma 1. 2. L'Autorita' notifica alla Commissione europea gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni del presente Capo e' notificato senza indugio alla Commissione europea.".
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| Art. 66
Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio
1. Al comma 1 dell'articolo 86 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "adottano senza indugio" sono inserite le seguenti: "e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione," e dopo le parole: "rispettano procedure" sono inserite le seguenti: "semplici, efficaci,".
Note all'art. 66: Il testo dell'articolo 86 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 86. Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio. 1. Le autorita' competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture: a) su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione; b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico. 2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. 3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia. 4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonche' le disposizioni a tutela delle servitu' militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell'ordinamento militare. 5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al codice della navigazione. 6. L'Autorita' vigila affinche', laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, mantengano la proprieta' o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo. 7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato n. 13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il Ministero puo' delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli.".
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| Art. 67
Coubicazione e condivisione di infrastrutture
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure puo' avvalersi di disposizioni in materia di limitazioni legali della proprieta', servitu' ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorita', anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, puo' imporre la condivisione di tali infrastrutture o proprieta', nel pieno rispetto del principio di proporzionalita', ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, l'Autorita' puo' richiedere ed eventualmente imporre ai titolari dei diritti di cui al comma 1 di condividere le strutture o la proprieta', compresa la coubicazione fisica, o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11 nel corso del quale tutte le parti interessate devono poter esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprieta'."; c) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti: " 5-bis. L'Autorita', previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilita' di esprimere le proprie opinioni, puo' imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di tale cablaggio, se cio' e' giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprieta', adattate se del caso in funzione dei rischi. 5-ter. Il Ministero, tenendo informata l'Autorita', puo' richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilita' e ubicazione geografica delle strutture di cui al comma 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate e dell'Autorita' medesima. 5-quater. I provvedimenti adottati dall'Autorita' o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.".
Note all'art. 67: Il testo dell'articolo 89 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 89. Coubicazione e condivisione di infrastrutture. 1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure puo' avvalersi di disposizioni in materia di limitazioni legali della proprieta', servitu' ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorita', anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, puo' imporre la condivisione di tali infrastrutture o proprieta', nel pieno rispetto del principio di proporzionalita', ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione. 2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, l'Autorita' puo' richiedere ed eventualmente imporre ai titolari dei diritti di cui al comma 1 di condividere le strutture o la proprieta', compresa la coubicazione fisica, o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11 nel corso del quale tutte le parti interessate devono poter esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprieta'. 3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinche' sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 88. 4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha gia' presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorita' delle domande. 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 88. 5-bis. L'Autorita', previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilita' di esprimere le proprie opinioni, puo' imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di tale cablaggio, se cio' e' giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprieta', adattate se del caso in funzione dei rischi. 5-ter. Il Ministero, tenendo informata l'Autorita', puo' richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilita' e ubicazione geografica delle strutture di cui al comma 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate e dell'Autorita' medesima. 5-quater. I provvedimenti adottati dall'Autorita' o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.".
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| Art. 68
Divieto di imporre altri oneri
1. L'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "Art. 93 (Divieto di imporre altri oneri). - 1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. 2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo puo' essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.". |
| Art. 69
Attivita' soggette ad autorizzazione generale
1. Il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' soppresso. |
| Art. 70
Libero uso e Banda cittadina - CB
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5" sono soppresse ed alla lettera p) dopo le parole:"banda cittadina - CB" sono inserite le seguenti "o assimilate". 2. Il comma 4 dell'articolo 145 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. Alla dichiarazione e' allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita la potesta' o la tutela.".
Note all'art. 70: Il testo dell'articolo 105 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 105. Libero uso. 1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare: a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5; b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan; c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario; d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme; e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali; f) telecomandi dilettantistici; g) applicazioni induttive; h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali; i) ausilii per handicappati; j) applicazioni medicali di debolissima potenza; k) applicazioni audio senza fili; l) apriporta; m) radiogiocattoli; n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga; o) apparati non destinati ad impieghi specifici; p) apparati per comunicazioni in «banda cittadina - CB» o assimilate, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilita' di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145. 2. Sono altresi' di libero uso: a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5; b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione. 3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.". Il testo dell'articolo 145 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 145. Banda cittadina - CB. 1. Le comunicazioni in «banda cittadina»-CB, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di eta' non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai soggetti residenti in Italia. 2. Non e' consentita l'attivita' di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. 3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato; b) indicazione della sede dell'impianto; c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili; d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2. 4. Alla dichiarazione e' allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili da parte d chi esercita la potesta' o la tutela. 5. In caso di calamita' coloro che effettuano comunicazioni in «banda cittadina» possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorita' competenti.".
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| Art. 71
Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1, entro i limiti consentiti ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del Codice
1. Il punto 4, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. garantire l'accessibilita' dei numeri del piano nazionale di numerazione, dei servizi di comunicazione elettronica dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo, dei numeri verdi internazionali universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri per l'utente finale nonche' le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice". 2. Il punto 8, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformita' al Capo IV del Titolo II del Codice e le condizioni relative all'accessibilita' per gli utenti disabili in conformita' all'articolo 57 del Codice". 3. Dopo il punto 11, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "11-bis. garantire le comunicazioni delle autorita' pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamita'.". 4. Il punto 12, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali o di emergenze nazionali, tra i servizi di emergenza e le autorita', nonche' le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico". 5. Al punto 15, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 2 novembre 2007, n. 194, e del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269". 6. Dopo il punto 18, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "18-bis. obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all'articolo 13 del Codice, la divulgazione delle eventuali condizioni che limitano l'accesso ai servizi e alle applicazioni o il loro utilizzo qualora tali condizioni siano previste in conformita' con il diritto dell'Unione europea nonche', ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorita' di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.". 7. Il punto 1, della Parte B, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualita'.". 8. Il punto 2, della Parte B, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice". 9. Dopo il punto 8, della Parte B, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "8-bis. obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze". 10. Il punto 1, della Parte C, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. la designazione del servizio per il quale e' utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 13 del Codice.". 11. Al punto 4, della Parte C, dell'Allegato n. 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "degli abbonati" sono sostituite dalle seguenti: "dei contraenti".
Note all'art. 71: Il testo dell'Allegato n. 1 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Allegato n. 1 (articoli 28, comma 1, e 33, comma 1) Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del Codice. A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono: 1. contribuire al finanziamento del servizio universale in conformita' al Capo IV, sezione I, del Titolo II del Codice; 2. corrispondere i diritti amministrativi ai sensi dell'articolo 34; 3. garantire l'interoperabilita' dei servizi e interconnessione delle reti conformemente al Capo III del Titolo II del Codice; 4. garantire l'accessibilita' dei numeri del piano nazionale di numerazione, dei servizi di comunicazione elettronica dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo, dei numeri verdi internazionali universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri per l'utente finale nonche' le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice; 5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente al Capo V del Titolo II del Codice e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura; 6. rispettare gli obblighi di trasmissione conformemente al Capo IV, sezione III del Titolo II del Codice; 7. garantire la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia; 8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformita' al Capo IV del Titolo II del Codice e le condizioni relative all'accessibilita' per gli utenti disabili in conformita' all'articolo 57 del Codice; 9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformita' decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2-bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati appartenenti all'Unione europea concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; 10. presentare le informazioni in osservanza di una procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, e per altri scopi contemplati dall'articolo 33 del Codice; 11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 96 del Codice, sin dall'inizio dell'attivita'; 11-bis. garantire le comunicazioni delle autorita' pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamita'; 12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali o di emergenze nazionali, tra i servizi di emergenza e le autorita', nonche' le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico; 13. rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformita' alle norme comunitarie; 14. rispettare gli obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 28, comma 2 del Codice applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Capo III del Titolo II dello stesso Codice; 15. mantenere l'integrita' delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente al Capo III e al Capo IV del Titolo II del Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 2 novembre 2007, n. 194, e del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 in materia di norme armonizzate sulla compatibilita' elettromagnetica; 16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia; 17. rispettare le condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti di uso individuali in conformita' dell'articolo 27, commi 1 e 2 del Codice; 18. rispettare le misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo 20 del Codice; 18-bis. obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all'articolo 13 del Codice, la divulgazione delle eventuali condizioni che limitano l'accesso ai servizi e alle applicazioni o il loro utilizzo qualora tali condizioni siano previste in conformita' con il diritto dell'Unione europea nonche', ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorita' di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione. B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono: 1. obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualita'; 2. uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 3. condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale; 4. durata massima, in conformita' all'articolo 27 del Codice, fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale di ripartizione delle frequenze; 5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 6. contributi per l'uso in conformita' all'articolo 35 del Codice; 7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa; 8. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle frequenze; 8-bis. obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze. C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono: 1. la designazione del servizio per il quale e' utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 13 del Codice; 2. l'uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 3. il rispetto delle norme in materia di portabilita' del numero in conformita' al Capo IV del Titolo II del Codice; 4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici dei contraenti ai fini degli articoli 55 e 75 del Codice; 5. durata massima, in conformita' all'articolo 27 del Codice, fatti salvi gli eventuali cambi del Piano nazionale di numerazione; 6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice; 7. contributi per l'uso in conformita' all'articolo 35 del Codice; 8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa; 9. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.".
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| Art. 72
Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura di rete, compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato alla rete locale in postazione fissa che deve essere pubblicato dagli operatori notificati che detengano un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 46 del Codice
1. La rubrica dell'Allegato n. 3 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura di rete, compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato alla rete locale in postazione fissa che deve essere pubblicato dagli operatori notificati che detengano un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 46 del Codice.". 2. La lettera a), dell'introduzione dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a) 'sottorete locale', una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa;". 3. La lettera c), dell'introduzione dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "c) 'accesso completamente disaggregato alla rete locale', la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso dell'intera capacita' dell'infrastruttura di rete;". 4. La lettera d), dell'introduzione dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "d) 'accesso condiviso alla rete locale', la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso di una parte specifica delle capacita' dell'infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili". 5. Il punto 1, della Parte A, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 1. Elementi della rete cui e' offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti: a) accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso); b) accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate; c) se del caso, accesso ai condotti che consente lo sviluppo di reti di accesso.". 6. Il punto 2, della Parte A, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici inclusi armadi e quadri di distribuzione, disponibilita' di reti locali sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni relative all'ubicazione di condotti e alla disponibilita' nei condotti.". 7. Il punto 3, della Parte A, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti e alle sottoreti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale o della fibra ottica o simili, dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni, e, se del caso, le condizioni tecniche relative all'accesso ai condotti.". 8. Il punto 1, della Parte B, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato come avente significativo potere di mercato o sull'ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato [1].".
Note all'art. 72: Il testo dell'Allegato n. 3 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Allegato n. 3 (articolo 46) Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura di rete, compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato alla rete locale in postazione fissa che deve essere pubblicato dagli operatori notificati che detengano un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 46 del Codice. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni: a) 'sottorete locale', una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa; b) «accesso disaggregato alla rete locale», sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprieta' della rete locale; c) 'accesso completamente disaggregato alla rete locale', la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso dell'intera capacita' dell'infrastruttura di rete; d) 'accesso condiviso alla rete locale', la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso di una parte specifica delle capacita' dell'infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili. A. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale 1. Elementi della rete cui e' offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti: a) accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso); b) accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate; c) se del caso, accesso ai condotti che consente lo sviluppo di reti di accesso. 2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici inclusi armadi e quadri di distribuzione, disponibilita' di reti locali sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni relative all'ubicazione di condotti e alla disponibilita' nei condotti. 3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti e alle sottoreti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale o della fibra ottica o simili, dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni, e, se del caso, le condizioni tecniche relative all'accesso ai condotti. 4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso. B. Servizio di co-ubicazione 1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato come avente significativo potere di mercato o sull'ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato [1]. 2. Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza virtuale). 3. Caratteristica delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere co-ubicate. 4. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificati per garantire la sicurezza dei loro siti. 5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti. 6. Norme di sicurezza. 7. Norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato. 8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui e' disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione e' stata rifiutata per mancanza di capienza. C. Sistemi d'informazione Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione. D. Condizioni di offerta 1. Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualita' del servizio. 2. Clausole contrattuali standard, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi. 3. Prezzi o modalita' di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati.".
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| Art. 73
Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese), all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) e all'articolo 80 (agevolare il cambiamento di fornitore) del Codice
1. La rubrica dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese), all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) e all'articolo 80 (agevolare il cambiamento di fornitore) del Codice". 2. Alla lettera a), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"; le parole: "ai consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "ai contraenti"; dopo la parola "opportuno," le parole: "gli abbonati", sono sostituite dalle seguenti: "i contraenti"; le parole: "per l'abbonato" sono sostituite dalle seguenti: " per il contraente"; le parole: "dell'abbonato" sono sostituite dalle seguenti: "del contraente". 3. Alla lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "Prestazione gratuita alla quale", le parole: "l'abbonato", sono sostituite dalle seguenti: "il contraente". 4. Alla lettera e), della Parte A, dell'Allegato n.4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "l'abbonato" sono sostituite dalle seguenti: "il contraente". 5. Il punto i), della lettera a), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete di comunicazione pubblica in postazione fissa o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e". 6. La rubrica della lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove cio' sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)". 7. Alla lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "oppure l'invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.". 8. La lettera c), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: " c) Sistemi di pagamento anticipato; L'Autorita' puo' obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalita' di pagamento anticipato per l'accesso alla rete di comunicazione pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.". 9. La lettera d), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: " d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento; L'Autorita' puo' imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete di comunicazione pubblica.". 10. Alla lettera e), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "fatture non pagate" sono aggiunte le seguenti: "emesse dalle imprese". 11. Dopo la lettera e), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inserite le seguenti: "e-bis) Consigli tariffari; La procedura in base alla quale i contraenti possono chiedere all'impresa di fornire informazioni su tariffe alternative piu' economiche, se disponibili; e-ter) Controllo dei costi; La procedura in base alla quale le imprese offrono strategie diverse, se ritenute idonee dall'Autorita', per tenere sotto controllo i costi dei servizi telefonici accessibili al pubblico, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.". 12. La lettera a), della Parte B, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: " a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a piu' frequenze); La rete di comunicazione pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalita' DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete.". 13. Dopo la Parte B, dell'allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunta la seguente. "Parte B-bis: Attuazione delle disposizioni relative alla portabilita' del numero di cui all'articolo 80. La prescrizione in base alla quale tutti i contraenti con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta devono poter conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica. a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e. b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. La presente parte non si applica alla portabilita' del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.".
Note all'art. 73: Il testo dell'Allegato n. 4 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Allegato n. 4 (articoli 60 e 79) Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese), all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) e all'articolo 80 (agevolare il cambiamento di fornitore) del Codice Parte A: Prestazioni e servizi citati all'articolo 60 del Codice: a) Fatturazione dettagliata Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 676 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' le altre disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorita' fissa il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate, quali definite all'articolo 58 del Codice devono presentare gratuitamente ai contraenti per consentire a questi: i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete di comunicazione pubblica in postazione fissa o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e ii) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare con ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture. Ove opportuno, i contraenti possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture. Le chiamate che sono gratuite per il contraente, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata del contrante. b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove cio' sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito) Prestazione gratuita alla quale il contraente, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, puo' impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri oppure l'invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni. c) Sistemi di pagamento anticipato L'Autorita' puo' obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalita' di pagamento anticipato per l'accesso alla rete di comunicazione pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico. d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento L'Autorita' puo' imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete di comunicazione pubblica. e) Mancato pagamento delle fatture L'Autorita' autorizza l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dalle imprese per l'utilizzo della rete telefonica pubblica in postazione fissa. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalita' e non discriminazione. Esse garantiscono che il contraente sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito il contraente. Prima della totale cessazione del collegamento l'Autorita' puo' autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale possono essere effettuate solo le chiamate che non comportano un addebito per il contraente (ad esempio chiamate al «112»). e-bis) Consigli tariffari; La procedura in base alla quale i contraenti possono chiedere all'impresa di fornire informazioni su tariffe alternative piu' economiche, se disponibili; e-ter) Controllo dei costi; La procedura in base alla quale le imprese offrono strategie diverse, se ritenute idonee dall'Autorita', per tenere sotto controllo i costi dei servizi telefonici accessibili al pubblico, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi. Parte B: Prestazioni citate all'articolo 79 del Codice: a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a piu' frequenze); La rete di comunicazione pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalita' DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete. b) Identificazione della linea chiamante Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata puo' visualizzare il numero della parte chiamante. La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei dati personali e della vita privata. Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri. Parte B-bis: Attuazione delle disposizioni relative alla portabilita' del numero di cui all'articolo 80. La prescrizione in base alla quale tutti i contraenti con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta devono poter conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica: a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e. b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. La presente parte non si applica alla portabilita' del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.
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| Art. 74
Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice
1. Nell'Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la parola: "telefoniche" e' sostituita dalle seguenti: "di comunicazione". 2. Il punto 1, dell'Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese. Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico.". 3. La rubrica del comma 2 e' sostituita dalla seguente: "Servizi offerti" e i punti: "2.1, 2.2 e 2.5", del comma 2, dell'Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono sostituiti dai seguenti: " 1. Portata dei servizi offerti. 2. Tariffe generali. Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonche' sui costi relativi alle apparecchiature terminali. 5. Condizioni contrattuali generali. Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto, alla cessazione del contratto e alle procedure e costi diretti legati alla portabilita' dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.".
Note all'art. 74: Il testo dell'Allegato n. 5 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Allegato n. 5 (articolo 71) Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice L'Autorita' garantisce la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 71 del Codice. Spetta all'Autorita' decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalla stessa Autorita' in modo tale da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate. 1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese. Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico. 2. Servizi offerti. 2.1. Portata dei servizi offerti. 2.2. Tariffe generali. Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonche' sui costi relativi alle apparecchiature terminali. 2.3. Disposizioni in materia di indennizzo o rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo o rimborso. 2.4. Servizi di manutenzione offerti. 2.5. Condizioni contrattuali generali. Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto, alla cessazione del contratto e alle procedure e costi diretti legati alla portabilita' dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti. 3. Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime. 4. Informazioni in merito ai diritti inerenti al servizio universale, ivi comprese le prestazioni e i servizi di cui all'allegato n. 4.".
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| Art. 75
Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualita' del servizio
1. L'allegato n. 6 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto. |
| Art. 76
Interoperabilita' delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, (ai sensi dell'articolo 74 del Codice)
1. L'alinea del punto 1, dell'allegato n. 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro. Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali della televisione digitale (ad esempio trasmissione terrestre, via cavo o via satellite destinata principalmente alla ricezione fissa come DVB-T, DVB-C o DVB-S), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell'Unione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:".
Note all'art. 76: Il testo dell'Allegato n. 7 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Allegato n. 7 (articolo 74) Interoperabilita' delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, ai sensi dell'articolo 74 del Codice. 1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali della televisione digitale (ad esempio trasmissione terrestre, via cavo o via satellite destinata principalmente alla ricezione fissa come DVB-T, DVB-C o DVB-S), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell'Unione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono: di ricomporre i segnali conformemente all'algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo (attualmente l'ETSI), di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione. 2. Interoperabilita' degli apparecchi televisivi analogici e digitali Gli apparecchi televisivi analogici a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 42 cm, messi in vendita o in locazione, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo, ad esempio come indicato nella norma Cenelec EN 50 049-1:1997) che consenta un agevole collegamento di periferiche, in particolare decodificatori supplementari e ricevitori digitali. Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm, messi in vendita o in locazione, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo o conforme ad una specifica dell'industria), ad esempio la presa d'interfaccia comune DVB, che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.".
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| Art. 77
Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice
1. L'allegato n. 8 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato. |
| Art. 78
Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice
1. L'allegato n. 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dall'allegato 2 al presente decreto. |
| Art. 79
Criteri che l'Autorita' deve utilizzare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante collettiva ai sensi dell'articolo 17, comma 3
1. Dopo l'allegato n. 26, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito l'allegato 3 al presente decreto. |
| Art. 80
Norme integrative e di coordinamento
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6 dell'articolo 55 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; b) al comma 1 dell'articolo 60 la parola: "abbonato" e' sostituita dalla seguente: "contraente"; c) al comma 1 dell'articolo 82 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; d) al comma 3) dell'articolo 87 le parole: "denuncia di inizio attivita'", sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attivita'"; e) al comma 1 dell'articolo 87-bis le parole: "denuncia di inizio attivita'", sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attivita'"; f) al comma 2 dell'articolo 90 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; g) ai commi 2 e 4 dell'articolo 94 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; h) al comma 6 dell'articolo 95 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico; i) al comma 2 dell'articolo 96 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; l) al comma 4 dell'articolo 99 le parole: "denuncia di inizio attivita'", sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attivita'"; m) al comma 3 dell'articolo 101 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; n) al comma 5 dell'articolo 130 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; o) al comma 3 dell'articolo 162 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; p) al comma 1 dell'articolo 163 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; q) al comma 1 dell'articolo 166 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; r) al comma 2 dell'articolo 170 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; s) ai commi 5 e 7, dell'articolo 176, le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; t) al comma 1 dell'articolo 178 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; u) al comma 3 dell'articolo 185 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; v) al comma 1 dell'articolo 207 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; z) al comma 2 dell'articolo 208 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; aa) alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 220, le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; bb) la rubrica del Modello B dell'allegato n. 13 e' sostituita dalla seguente: "segnalazione certificata di inizio attivita'".
Note all'art. 80: Il testo dell'articolo 55, comma 6, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, previa consultazione ai sensi dell'articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le modalita' di comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilita' del numero di cui all'articolo 80.". Il testo dell'articolo 60, comma 1, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 60. Controllo delle spese. 1. Le imprese designate ai sensi dell'articolo 58, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, definiscono le condizioni e modalita' di fornitura in modo tale che il contraente non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.". Il testo dell'articolo 82, comma 1, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 82. Servizi obbligatori supplementari. 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo e comunicazioni, sentita la Conferenza Unificata, possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti dalla Sezione I del presente Capo; in tal caso, tuttavia, non puo' essere prescritto un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.". Il testo dell'articolo 87, comma 3, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 87. Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. (Omissis). 3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e' sufficiente la segnalazione certificata di inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.". Il testo dell'articolo 87-bis, comma 1, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 87-bis. Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti. 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonche' di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, e' sufficiente la segnalazione certificata di inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia e' priva di effetti.". Il testo dell'articolo 90, comma 2, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 90. Pubblica utilita' - Espropriazione. (Omissis). 2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilita' con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse.". Il testo dell'articolo 94, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 94. Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprieta' dei concessionari. (Omissis). 2. La servitu' e' imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (Omissis). 4. Il Ministro dello sviluppo economico emana il decreto d'imposizione della servitu', determinando le modalita' di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennita'. Il decreto viene notificato alle parti interessate.". Il testo dell'articolo 95, comma 6, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 95. Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze. (Omissis). 6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.". Il testo dell'articolo 96, comma 2, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 96. Prestazioni obbligatorie. (Omissis). 2. Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalita' ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalita' di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente. La determinazione dei suddetti costi non potra' in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del listino di cui al comma 4. Il repertorio e' approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice.". Il testo dell'articolo 99, comma 4, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 99. Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato. (Omissis). 4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attivita'. Il soggetto interessato e' abilitato ad iniziare la propria attivita' a decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze.". Il testo dell'articolo 101, comma 3, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 101. Traffico ammesso. 1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato puo' utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attivita' di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi. 2. Nei casi di calamita' naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero puo' affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose. 3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.". Il testo dell'articolo 130, comma 5, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 130. Oggetto. (Omissis). 5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle necessarie frequenze e' disciplinato da apposito regolamento, emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.". Il testo dell'articolo 162, comma 3, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 162. Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzioni. (Omissis). 3. Il Ministro dello sviluppo economico ha facolta' di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono.". Il testo dell'articolo 163, comma 1, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 163. Titoli di abilitazione. 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti: a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione; b) le modalita' di espletamento dei servizi; c) gli esami per il conseguimento dei titoli; d) l'ammissione agli esami; e) le prove d'esame; f) la costituzione delle commissioni esaminatrici; g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.". Il testo dell'articolo 166, comma 1, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 166. Norme tecniche radionavali. 1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi.". Il testo dell'articolo 170, comma 2, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 170. Corrispondenza pubblica. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l'organizzazione e l'espletamento del servizio.". Il testo dell'articolo 176, commi 5 e 7, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 176. Collaudi e ispezioni. (Omissis). 5. Il Ministro dello sviluppo economico ha facolta', con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali. (Omissis). 7. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, puo' affidare i compiti d'ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, con eccezione delle navi da carico.". Il testo dell'articolo 178, comma 1, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 178. Spese per i collaudi e le ispezioni. 1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della societa' che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.". Il testo dell'articolo 185, comma 3, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 185. Contributi. (Omissis). 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.". Il testo dell'articolo 207, comma 1, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 207. Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili. 1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.". Il testo dell'articolo 208, comma 2, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 208. Limitazioni legali. (Omissis). 2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni.". Il testo dell'articolo 208, comma 2, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 220. Disposizioni finali. (Omissis). 2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorita', delle disposizioni di cui al Codice e di quelle assunte in sede comunitaria, sono modificate, all'occorrenza: a) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, gli allegati numero 1, ad eccezione della condizione n. 11 della parte A, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26; b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, la condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, nonche' l'allegato n. 9; c) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e 25; d) con deliberazione dell'Autorita', sentito il Ministero, l'allegato n. 11; e) con deliberazione dell'Autorita', gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8.".
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| Art. 81
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 82
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 maggio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Passera, Ministro dello sviluppo economico
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico |
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