Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012, n. 69
Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 24 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
Vista la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;
Vista la direttiva 2009/140/CE del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;


Emana
il seguente decreto legislativo:


Art. 1




Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196


1. All'articolo 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 :
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) chiamata, la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) reti di comunicazione elettronica, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;»;
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) rete pubblica di comunicazioni, una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;»;
4) alla lettera i) dopo le parole: «rete di comunicazione elettronica» sono inserite le seguenti: «o da un servizio di comunicazione elettronica»;
b) al comma 3, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis) violazione di dati personali: violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico.».
2. All'articolo 32, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo 32-bis»;
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.
1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonche' assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza.»;
d) al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dei commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-bis».
3. Dopo l'articolo 32, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali). - 1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante.
2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 non e' dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione.
4. Ove il fornitore non vi abbia gia' provveduto, il Garante puo', considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione.
5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.
6. Il Garante puo' emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonche' alle relative modalita' di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.
7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell'inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.
8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo.».
4. All'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazioni» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione».
5. All'articolo 122, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni gia' archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalita' semplificate di cui all'articolo 13, comma 3. Cio' non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni gia' archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della societa' dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalita' semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente.»;
b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilita' per il contraente o l'utente.»;
c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, e' vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.».
6. All'articolo 123, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo la parola: «manifestato» e' inserita la seguente: «preliminarmente».
7. All'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «L'uso di sistemi automatizzati» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati»;
2) dopo la parola: «automatizzati» sono inserite le seguenti: «di chiamata o di comunicazione»;
3) le parole: «dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «del contraente o utente»;
b) al comma 5:
1) dopo la parola: «mittente» sono inserite le seguenti: «o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,»;
2) dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003».
8. Dopo l'articolo 132, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' inserito il seguente:
«Art. 132-bis (Procedure istituite dai fornitori). - 1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformita' alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.
2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date.».
9. Dopo l'articolo 162-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' inserito il seguente:
«Art. 162-ter (Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico). - 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a centocinquantamila euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui al medesimo articolo 32-bis, comma 2. Non si applica l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non puo' essere applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d'affari realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 164-bis, comma 4.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 7, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.
5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbia affidato l'erogazione dei predetti servizi, qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito ritardo, al fornitore, ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 8, le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32-bis.».
10. Al comma 1 dell'articolo 164-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo la parola: «162,» sono inserite le seguenti: «162-ter,».
11. Al comma 1 dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «nelle comunicazioni di cui all'articolo 32-bis, commi 1 e 8,».
12. Nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: «abbonato», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «contraente».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Il testo degli articoli 9 e 24 della legge 15 dicembre
2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:
"Art. 9. Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per
l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in
materia di servizi di comunicazione elettronica,
2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di
energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla
metrologia
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia,
uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alle
direttive 2009/127/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di
pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della
direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla
cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili
dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori,
2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE
che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa
all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle
risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e
2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010,
concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre
risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante
l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai
prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive
71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE,
76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative
alla metrologia.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti le
norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e
2009/140/CE sono adottati attraverso l'adeguamento e
l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di
comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati
personali e di tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e
apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche
mediante le opportune modifiche al codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
269.
3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il
comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8,
gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro
raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento
della popolazione nazionale possono diffondere un solo
programma di fornitori di servizi di media audiovisivi
autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli
integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di
servizi di media audiovisivi nazionali, cosi' come definiti
precedentemente, puo' essere trasmesso dagli stessi
operatori locali a condizione che per la stessa capacita'
trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che
hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze
utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
adottati, altresi', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) garanzia di accesso al mercato con criteri di
obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita';
b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il
4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi
dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;
c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello
spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in
linea con i principi di neutralita' tecnologica e dei
servizi, nel rispetto degli accordi internazionali
pertinenti, nonche' nel prioritario rispetto di obiettivi
d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico,
pubblica sicurezza e difesa;
d) possibilita' di introdurre, in relazione alle
ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e
non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle
direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di
reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate
per servizi di comunicazione elettronica, ove cio' sia
necessario, al fine di evitare interferenze dannose;
proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici
riesaminando periodicamente la necessita' e la
proporzionalita' delle misure adottate; assicurare la
qualita' tecnica del servizio; assicurare la massima
condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso
efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse
generale;
e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di
sicurezza ed integrita' delle reti;
f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli
utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani,
dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari,
anche per cio' che concerne le apparecchiature terminali;
g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza
dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione
elettronica, in tema di prezzi, qualita', tempi e
condizioni di offerta dei servizi, anche con l'obiettivo di
facilitare la loro confrontabilita' da parte dell'utente e
l'eventuale cambio di fornitore;
h) ridefinizione del ruolo dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune
modificazioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, con
riferimento alla disciplina dell'incompatibilita'
sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilita'
successiva alla cessazione dell'incarico di componente e di
Presidente dell'Autorita' medesima, allineandolo alle
previsioni delle altre Autorita' europee di
regolamentazione;
i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di
sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonche' di
protezione dei dati personali e delle informazioni gia'
archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo
all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le
modalita' di espressione del proprio consenso, in
particolare mediante le opzioni dei programmi per la
navigazione nella rete internet o altre applicazioni;
l) individuazione, per i rispettivi profili di
competenza, del Garante per la protezione dei dati
personali e della Direzione nazionale antimafia quali
autorita' nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo
1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE;
m) adozione di misure volte a promuovere investimenti
efficienti e innovazione nelle infrastrutture di
comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni
che attribuiscano all'autorita' di regolazione la facolta'
di disporre la condivisione o la coubicazione delle
infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano
adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti
sostenuti dalle imprese;
n) previsione di procedure tempestive, non
discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del
diritto di installazione di infrastrutture al fine di
promuovere un efficiente livello di concorrenza;
o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per
i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento
dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare di
settore dell'Unione europea e nel rispetto delle
specificita' delle condizioni di tali mercati;
p) promozione di un efficiente livello di concorrenza
infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva
concorrenza nei servizi al dettaglio;
q) definizione del riparto di attribuzioni tra
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per
la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle
funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2, nel
rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei
compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva
la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di
comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni
e le attivita' culturali;
r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia'
previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente
articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui
al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28
marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto
dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96,
prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione
delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata
direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del
sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al
citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante
depenalizzazione;
s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni
incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.
5. All'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto
periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in
favore dell'ente gestore» sono sostituite dalle seguenti:
«in favore del titolare dell'archivio».
6. Dall'esercizio della presente delega non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
presente delega con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente."
"Art. 24. (Disposizioni finali)
1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente
legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e
2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti
legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
secondo le procedure di cui all'articolo 1 della medesima
legge.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e'
adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.".
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
La direttiva 2002/58/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31
luglio 2002, n. L 201.
La direttiva 2009/136/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
18 dicembre 2009, n. L 337.
La direttiva 2009/140/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
18 dicembre 2009, n. L 337.

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 4, del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003 , come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 4. (Definizioni).
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati;
b) «dato personale», qualunque informazione relativa a
persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
c) «dati identificativi», i dati personali che
permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente
ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita',
alle modalita' del trattamento di dati personali e agli
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
g) «responsabile», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a
compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) «interessato», la persona fisica, cui si riferiscono
i dati personali;
l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito
di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
o) «blocco», la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di
dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in
uno o piu' siti;
q) «Garante», l'autorita' di cui all'articolo 153,
istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre,
per:
a) «comunicazione elettronica», ogni informazione
scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti
tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione,
salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un
abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) chiamata, la connessione istituita da un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico che
consente la comunicazione bidirezionale;
c) reti di comunicazione elettronica, i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi
gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
d) rete pubblica di comunicazioni, una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) «abbonato», qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi
necessariamente abbonata;
h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato
sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o
della relativa fatturazione;
i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato
in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio
di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che
richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione
di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi,
voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete
pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresi',
per:
a) «misure minime», il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza che configurano il livello minimo di protezione
richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i
programmi per elaboratori e qualunque dispositivo
elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
trattamento;
c) «autenticazione informatica», l'insieme degli
strumenti elettronici e delle procedure per la verifica
anche indiretta dell'identita';
d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa
conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
l'autenticazione informatica;
e) «parola chiave», componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in
forma elettronica;
f) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che
consente di individuare a quali dati essa puo' accedere,
nonche' i trattamenti ad essa consentiti;
g) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli
strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati
e alle modalita' di trattamento degli stessi, in funzione
del profilo di autorizzazione del richiedente.
g-bis) violazione di dati personali: violazione della
sicurezza che comporta anche accidentalmente la
distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non
autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi,
memorizzati o comunque elaborati nel contesto della
fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al
pubblico.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «scopi storici», le finalita' di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato;
b) «scopi statistici», le finalita' di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
mezzo di sistemi informativi statistici;
c) «scopi scientifici», le finalita' di studio e di
indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle
conoscenze scientifiche in uno specifico settore.".
Il testo dell'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 32. (Obblighi relativi ai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi
dell'articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia
affidata l'erogazione del predetto servizio, misure
tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli
adempimenti di cui all'articolo 32-bis.
1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di
cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle
reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati
personali siano accessibili soltanto al personale
autorizzato per fini legalmente autorizzati.
1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono
la protezione dei dati relativi al traffico ed
all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o
trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o
alterazione anche accidentale e da archiviazione,
trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o
illeciti, nonche' assicurano l'attuazione di una politica
di sicurezza.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati
personali richiede anche l'adozione di misure che
riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su
richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo
le modalita' previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e,
ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare
rischio di violazione della sicurezza della rete,
indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di
applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto
ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i
possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga
informativa e' resa al Garante e all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni.".
Il testo dell'articolo 121 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 121. (Servizi interessati).
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al
trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese
quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e
di identificazione.".
Il testo dell'articolo 122 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 122. (Informazioni raccolte nei riguardi
dell'abbonato o dell'utente).
1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio
terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a
informazioni gia' archiviate sono consentiti unicamente a
condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il
proprio consenso dopo essere stato informato con le
modalita' semplificate di cui all'articolo 13, comma 3.
Cio' non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o
l'accesso alle informazioni gia' archiviate se finalizzati
unicamente ad effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o
nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della societa' dell'informazione esplicitamente
richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale
servizio. Ai fini della determinazione delle modalita'
semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche
conto delle proposte formulate dalle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei
consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche
allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che
assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o
dell'utente.
2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al
comma 1, possono essere utilizzate specifiche
configurazioni di programmi informatici o di dispositivi
che siano di facile e chiara utilizzabilita' per il
contraente o l'utente.
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, e' vietato
l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere
a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un
contraente o di un utente, per archiviare informazioni o
per monitorare le operazioni dell'utente.".
Il testo dell'articolo 123, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003 , citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 123. (Dati relativi al traffico)
(Omissis).
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico puo' trattare i dati di
cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a
fini di commercializzazione di servizi di comunicazione
elettronica o per la fornitura di servizi a valore
aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si
riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio
consenso, che e' revocabile in ogni momento.
(Omissis).".
Il testo dell'articolo 130 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003 , come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 130. (Comunicazioni indesiderate).
1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e
21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di
sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di
chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale e' consentito con il consenso del contraente o
utente.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le
finalita' ivi indicate, mediante posta elettronica,
telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging
Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori
comunicazioni per le finalita' di cui ai medesimi commi
effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono
consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonche' ai sensi
di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo.
3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129,
il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1,
mediante l'impiego del telefono e della pasta cartacea per
le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e'
consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il
diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche
in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione
della quale e' intestatario e degli altri dati personali di
cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico
delle opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito
con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,
nonche', per i relativi profili di competenza, il parere
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si
esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti
criteri e principi generali:
a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del
registro ad un ente o organismo pubblico titolare di
competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l'ente o organismo deputato
all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda
con le risorse umane e strumentali di cui dispone o
affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se
ne assumono interamente gli oneri finanziari e
organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del
registro per effettuare le comunicazioni corrispondono
tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di
funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio provvedimento, determina tali
tariffe;
c) previsione che le modalita' tecniche di
funzionamento del registro consentano ad ogni utente di
chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e'
intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via
telematica o telefonica;
d) previsione di modalita' tecniche di funzionamento e
di accesso al registro mediante interrogazioni selettive
che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel
registro stesso, prevedendo il tracciamento delle
operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi
agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalita'
dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore
di attivita' o di categoria merceologica, e del relativo
aggiornamento, nonche' del correlativo periodo massimo di
utilizzabilita' dei dati verificati nel registro medesimo,
prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di
facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di
dati per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4,
lettera b), di garantire la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e di fornire
all'utente idonee informative, in particolare sulla
possibilita' e sulle modalita' di iscrizione nel registro
per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l'iscrizione nel registro non
precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e
trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e il controllo
sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui
al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti
al Garante.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il
titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita
diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di
posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto
della vendita di un prodotto o di un servizio, puo' non
richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si
tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e
l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale
uso, inizialmente o in occasione di successive
comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e
in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata
per le finalita' di cui al presente comma, e' informato
della possibilita' di opporsi in ogni momento al
trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per
le finalita' di cui al comma 1 o, comunque, a scopo
promozionale, effettuato camuffando o celando l'identita'
del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo
recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i
diritti di cui all'articolo 7, oppure esortando i
destinatari a visitare siti web che violino il predetto
articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni
di cui al presente articolo il Garante puo', provvedendo ai
sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresi'
prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre
misure praticabili relativamente alle coordinate di posta
elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni."
Il testo dell'articolo 164-bis, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 164-bis. (Casi di minore gravita' e ipotesi
aggravate)
1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161,
162, 162-ter, 163 e 164 e' di minore gravita', avuto
altresi' riguardo alla natura anche economica o sociale
dell'attivita' svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti
dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due
quinti.
(Omissis).".
Il testo dell'articolo 168 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 168. (Falsita' nelle dichiarazioni e
notificazioni al Garante).
1. Chiunque, nelle comunicazioni di cui all'articolo
32-bis, commi 1 e 8, nella notificazione di cui
all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o
dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta
falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.".
Il decreto legislativo n. 196 del 2003 e' citato nelle
note alle premesse.



 
Art. 2




Disposizione finanziaria


1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3




Entrata in vigore


1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 maggio 2012


NAPOLITANO






Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze


Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei


Passera, Ministro dello sviluppo
economico


Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri


Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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