Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2012 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 68 |
Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 3, secondo comma, 33, quinto comma, 34, terzo comma, 117, 118 e 119 della Costituzione; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), e l'articolo 5, comma 3, lettera f) e comma 6; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica", e in particolare l'articolo 6; Visto l'articolo 191 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, recante: "Istituzione di una universita' statale in Calabria"; Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante:"Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle scuole superiori per interpreti e traduttori", nonche' il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, recante: "Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127"; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente le universita' non statali legalmente riconosciute, ed in particolare l'articolo 3, comma 3; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul diritto agli studi universitari"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e in particolare l'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, con cui e' stata istituita la tassa regionale per il diritto allo studio; Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", e successive modificazioni, e il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, recante: "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca"; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"; Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, concernente "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari"; Visto l'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"; Visto l'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: "Legge di contabilita' e finanza pubblica", e in particolare l'articolo 17, comma 2; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e le relative disposizioni attuative; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, recante: "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Universita' degli studi"; Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante: "Misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale", ed in particolare l'articolo 4, comma 2; Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante: "Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca, nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali"; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'articolo 1, comma 5; Visto l'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, ed in particolare l'articolo 79, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, recante: "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari", e, in particolare, l'articolo 3, commi 3 e 4, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto della legge 2 dicembre 1991, n. 390, l'individuazione dei criteri per la graduazione dell'importo dei contributi universitari e della relativa valutazione della condizione economica, nonche' la disciplina degli esoneri totali e parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari; Visto l'articolo 6, comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, recante: "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari" che stabilisce che gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle universita' e degli istituti non statali beneficiari di borse di studio e di prestiti d'onore, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante: "Regolamento recante modifica ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione", ed in particolare l'articolo 42 concernente l'accesso ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio degli studenti stranieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante: "Disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508"; Visto il decreto del Ministro universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e successive modifiche; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2001, n. 118 recante: "Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e legge 23 dicembre 2000, n. 388"; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 15 marzo 2102; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende: a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) per universita', le universita' e gli istituti universitari statali e le universita' non statali legalmente riconosciute; c) per istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; d) per corsi, i corsi di istruzione superiore e di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti, rispettivamente, dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, attivati dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' i corsi attivati dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le universita'; e) per LEP, i livelli essenziali delle prestazioni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario): "Art. 5 (Delega in materia di interventi per la qualita' e l'efficienza del sistema universitario). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) valorizzazione della qualita' e dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita'; valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi; b) revisione della disciplina concernente la contabilita', al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneita', e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei; c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante; d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle universita' statali. 2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera g), e al comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attivita' di ricerca, nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria; b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole universita' e dalle loro articolazioni interne; c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e dell'efficacia delle proprie attivita' da parte delle universita', anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g); d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualita' degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore; e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle universita' allo scopo annualmente predeterminate; f) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalita' di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonche' delle modalita' di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati; g) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attivita', nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo. 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilita' finanziaria, in conformita' alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' dell'ateneo; c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica; d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilita' finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita' di personale che eccedono i limiti previsti; e) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata; f) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita', cui collegare l'attribuzione all'universita' di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR; g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell'ipotesi in cui l'universita' non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi; h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalita' di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano; i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalita' di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o piu' commissari, ad esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario; l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento ordinario per le universita', a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei; m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) del presente comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle facolta' di medicina e chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima universita'; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente. 6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, gia' disponibili a legislazione vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi; b) garantire agli studenti la piu' ampia liberta' di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario; c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390; d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita' e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria; e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi; f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse. 7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventu', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni. 8. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessita' della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.". Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Si riporta il testo degli articoli 3, 33, 34, 118 e 119 della Costituzione: "Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." "Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato." "Art. 34. La scuola e' aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso." "Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'." "Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.". - La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitari). e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O. - Il testo vigente dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.". - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica): "Art. 6 (Autonomia delle universita'). - 1. Le universita' sono dotate di personalita' giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. 2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le universita' sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare. 3. Le universita' svolgono attivita' didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. 4. Le universita' sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalita' istituzionali, nel rispetto della liberta' di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche' dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di ricerca: a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative. 5. Le universita', in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. 6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto. 7. L'autonomia finanziaria e contabile delle universita' si esercita ai sensi dell'articolo 7. 8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle universita', quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente. 9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore. 10. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. 11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero.". - L'articolo 191 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e' il seguente: "Art. 191. Le Opere e le fondazioni, che hanno per fine l'incremento degli studi superiori e l'assistenza, nelle sue varie forme, agli studenti delle Universita' e degl'Istituti d'istruzione superiore, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.". - La legge 12 marzo 1968, n. 442 (Istituzione di una universita' statale in Calabria) e' stata pubblicata nella G.U. 22 aprile 1968, n. 103. - La legge 11 ottobre 1986, n. 697 (Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori) e' stata pubblicata nella G.U. 27 ottobre 1986, n. 250. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38 (Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) e' stato pubblicato nella G.U. 22 marzo 2002, n. 69. - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali legalmente riconosciute): "Art. 3. - 1. L'universita' o l'istituto superiore non statale che intende avvalersi del contributo dello Stato di cui alla presente legge presenta annualmente al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell'universita' stessa, con l'indicazione di dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti; le facolta', i corsi di laurea, le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli istituti; l'organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilita' delle strutture immobiliari adibite alle attivita' universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi. 2. Il Ministro puo' chiedere al rettore dell'universita' chiarimenti sui dati forniti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1. Il Ministro puo' inoltre disporre ispezioni al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge e dichiarati dalle universita' o istituti superiori non statali. 3. Il contributo da assegnare a ciascuna universita' e' determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con apposito decreto del Ministro. Ogni universita' riserva una quota del contributo statale agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme di esenzione dal pagamento di tasse e contributi studenteschi. 4. Il Ministro riferisce il Parlamento annualmente sui criteri e le procedure adottate nell'erogazione dei contributi.". - La legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari) e' stata pubblicata nella G.U. 12 dicembre 1991, n. 291. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e' stata pubblicata nella G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte riguardante il diritto allo studio): "20. Al fine di incrementare le disponibilita' finanziarie delle regioni finalizzate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarieta' tra le famiglie a reddito piu' elevato e quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza e' istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle universita' statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'universita' o l'istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell'universita' degli studi della Calabria per la quale la tassa e' dovuta alla medesima universita' ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 . Le universita' e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del presente articolo. 21. Le regioni e le province autonome determinano l'importo della tassa per il diritto allo studio a partire dalla misura minima di lire 120 mila ed entro il limite massimo di lire 200 mila. Qualora le regioni e le province autonome non stabiliscano con proprie leggi, entro il 30 giugno 1996, l'importo della tassa, la stessa e' dovuta nella misura minima. Per gli anni accademici successivi, il limite massimo della tassa e' aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato. 22. Le regioni e le province autonome concedono l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 , nonche' gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici. 23. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e' interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.". - Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo): "Art. 4 (Dottorato di ricerca). - 1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione. 2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche' le modalita' di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi' i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4. 3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle borse di studio conferite dalle universita' per attivita' di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca post-laurea e post-dottorato. 4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. 5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente: a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato; b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico; c) il numero e l'ammontare delle borse di studio da assegnare e dei contratti di apprendistato di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, da stipulare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di merito prevarra' la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni. 6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate dagli organi competenti delle universita'. 6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni. 7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita' di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati. 8. Le universita' possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. 8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato con le diciture: «Dott. Ric.» ovvero «Ph. D».". - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224 (Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca) e' stato pubblicato nella G.U. 13 luglio 1999, n. 162. - La legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) e' stata pubblicata nella G.U. 4 gennaio 2000, n. 2. - La legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2000, n. 274. - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 99 e 100, abrogati dal presente decreto, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004): "Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis). 99. In conformita' con il principio di cui all'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, possono essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi. 100. Al fine di cui al comma 99 e' istituito un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo puo' essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.". - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007): " 603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonche' enti ecclesiastici che abbiano le finalita' di cui all'articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti.". - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): "Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. ". - La legge 5 maggio 2009, n. 42 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 6 maggio 2009 n. 103 reca: "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione". - La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2010) e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30-12-2009, n. 302, S. O. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 aprile 1998, n. 90. - Il testo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 agosto 1998, n. 191 , S. O. - Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.195 del 23 agosto 2011, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Universita' degli studi.". - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 (Misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale), convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268: "Art. 4 (Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle universita', per il diritto allo studio nelle universita' non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Modifica all'articolo 4 della legge n. 370 del 1999). - (Omissis). 2. Al fine di assicurare l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle universita' e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (Omissis).". - Il decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 recante: "Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali", convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 110 del 14-5-2003. - L'articolo 1, comma 5 del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recita: "5. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca". - Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: "Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria). - (Omissis). 2. Con apposita convenzione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1. (Omissis)." - Il testo dell'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) recita: "Art. 79. 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale: a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore; b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78; c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di eurocomplessivi; d) con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.". - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 3 e 4 e dell'articolo 6, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 (Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari): "Art. 3. (Omissis). 3. Ai fini della graduazione di cui al comma 1 e della relativa valutazione delle condizioni economiche degli iscritti, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, in ordine alla determinazione di un nucleo familiare convenzionale e di appositi indicatori delle condizioni economiche e patrimoniali, sono vincolanti per le universita' dall'anno accademico 1998-1999. 4. Gli esoneri totali e parziali dalle tasse e dai contributi di cui al presente articolo, disposti dalle universita', sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3." "Art. 6. (Omissis).; 2. Gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle universita' e degli istituti di cui al comma 1, che risultino beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio". - Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 (Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5-1-1998 n. 3. - La legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove universita') e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale 23 agosto 1982, n. 231, S. O. - L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione) recita: "Art. 42 (Accesso degli stranieri alle universita'). - 1. Il comma 5 dell'articolo 46 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' sostituito dal seguente: «5. Gli studenti stranieri accedono, a parita' di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalita' degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformita' alle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresi', conto del rispetto dei tempi previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri e' valutata secondo le modalita' e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorita' del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorita' diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione e' resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolta' a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2005. - Il decreto 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2001, n. 118 (Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2002, n. 117. - Il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti alla legge n. 508 del 1999, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto n. 270 del 2004: "Art. 3. Titoli e corsi di studio: 1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.). 2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle universita'. 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4. 6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici. 7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea. 8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6. 9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita' italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.". - L'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, recita: "Art. 3 (Titoli e corsi). - 1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli: a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello; b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello; c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione; d) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente; e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento. 2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale. 3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonche' l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali. 4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate. 5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici, individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 5. 6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attivita' di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale e' equiparato al dottorato di ricerca universitario. 7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente. 8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale. 9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.". - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38 (Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 69 del 22 marzo 2002.
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| Art. 2
Finalita' e principi
1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. A tale fine, la Repubblica promuove un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la piu' ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale. 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, nonche' i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, e i requisiti di eleggibilita' per l'accesso a tali prestazioni. 3. Il presente decreto definisce inoltre le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e, al fine di valorizzare i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi storici, definisce i requisiti e gli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, necessari per il riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il successivo accreditamento degli stessi. 4. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguono lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei propri strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell'Unione europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio. 5. Le finalita' di cui al comma 1 si perseguono attraverso: a) la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti; b) il potenziamento dei servizi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema universitario anche da parte di studenti con disabilita'; c) l'individuazione degli strumenti e dei servizi volti a facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi; d) la realizzazione di interventi per la mobilita' territoriale degli studenti verso le sedi universitarie piu' idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e culturale; e) la promozione e la creazione di interventi e strumenti di valorizzazione e informazione delle opportunita' offerte, in particolare dall'Unione europea, per favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi.
Note all'art. 2: - Per il testo degli articoli 3 e 34 della Costituzione si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 3
Attribuzioni e compiti dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto si provvede attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le universita', le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e altre istituzioni, pubbliche o private, che offrono servizi di diritto allo studio. 2. Ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei LEP, al fine di garantirne l'uniformita' e l'esigibilita' su tutto il territorio nazionale, le regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6. 3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, nelle materie di cui al presente decreto, le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione, tenendo conto dei LEP. 4. Le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci: a) organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi; b) promuovono le attivita' di servizio di orientamento e tutorato delle associazioni e cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; c) agevolano la frequenza ai corsi, nonche' lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali e nei giorni festivi di biblioteche, laboratori e sale studio; d) promuovono, sostengono e pubblicizzano attivita' culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attivita' di servizio svolte da quest'ultime; e) curano l'informazione circa le possibilita' offerte per lo studio e la formazione, con particolare attenzione ai programmi dell'Unione europea e internazionali al fine di favorire la mobilita' degli studenti, e pubblicizzano gli interventi in materia di diritto allo studio; f) promuovono interscambi di studenti con universita' italiane e straniere, anche nell'ambito di programmi europei e internazionali, in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli; g) sostengono le attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative. 5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita' e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, disciplinano le modalita' per la concessione di prestiti d'onore agli studenti in possesso dei requisiti di merito e provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione delle quote degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita' e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono concedere agli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8 iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato, nonche' agli iscritti dal quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, un prestito d'onore aggiuntivo alla borsa di studio a condizioni agevolate in misura massima pari all'importo della borsa, disciplinandone le modalita' agevolate di restituzione. 7. Gli studenti iscritti ai corsi di master universitario, di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione possono accedere al prestito d'onore, con le modalita' di cui alle disposizioni del presente articolo.
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto legge n. 212 del 2002, recita: "Art. 7 (Attivita' di servizio per gli studenti universitari). - 1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato e per favorire la formazione culturale degli studenti e promuovere il diritto allo studio a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le universita' promuovono, sostengono e pubblicizzano le attivita' di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in conformita' con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quali, in particolare, le attivita' di orientamento e tutorato e le iniziative culturali. (Omissis).".
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| Art. 4
Destinatari
1. I destinatari degli strumenti e dei servizi del diritto allo studio sono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore nella regione o provincia autonoma in cui ha sede legale l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 2. I destinatari dei LEP sono gli studenti iscritti ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), che rispondono ai requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8. 3. Nell'erogazione dei LEP previsti dal presente decreto, ai destinatari di cui al comma 2 e' garantita la parita' di trattamento, indipendentemente dalla regione o provincia autonoma di provenienza. 4. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al presente decreto, secondo le vigenti disposizioni di legge. |
| Art. 5
Liberta' di scelta
1. In attuazione del principio di sussidiarieta', e' garantita ai destinatari di cui all'articolo 4 la piu' ampia liberta' di scelta nella fruizione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio, secondo modalita' organizzative definite dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva competenza. 2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 gli strumenti e i servizi possono essere erogati anche in forma di voucher. |
| Art. 6
Strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo
1. Gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore sono: a) servizi abitativi; b) servizi di ristorazione; c) servizi di orientamento e tutorato; d) attivita' a tempo parziale; e) trasporti; f) assistenza sanitaria; g) accesso alla cultura; h) servizi per la mobilita' internazionale; i) materiale didattico; l) altri servizi, definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita', dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 2. Per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, il conseguimento del pieno successo formativo di cui al comma 1 e' garantito attraverso l'erogazione della borsa di studio, ai sensi dell'articolo 7, comma 2. |
| Art. 7
Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
1. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la determinazione dell'importo standard della borsa di studio tiene in considerazione le differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. La concessione delle borse di studio e' assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente. 2. L'importo standard della borsa di studio e' determinato, in modo distinto per condizione abitativa dello studente, in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle voci di costo: a) la voce materiale didattico comprende la spesa per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio. Non e' compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o informatiche; b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe piu' economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede e' computato anche il costo per il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno con riferimento alle tariffe piu' economiche del trasporto pubblico; c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero; d) la voce alloggio e' riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o residenza universitaria e per le relative spese accessorie (condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi; e) la voce accesso alla cultura include la spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la citta' sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo. 3. La spesa verra' stimata in valore standard, con riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, computata su undici mesi. 4. La borsa di studio e' attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente. 5. La borsa di studio e' destinata anche agli iscritti ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore. 6. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'universita' o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza. I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilita' sanitaria. 7. L'importo della borsa di studio e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto e' aggiornato con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono altresi' definiti i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8. 8. In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 7 e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'importo della borsa di studio e' determinato in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo le modalita' di cui al comma 7.
Note all'art. 7: - Il testo dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 464 del 1997 e' il seguente: "2. I provvedimenti, conseguenti all'attuazione delle prescrizioni recate dall'articolo 2 e quelli indicati nelle tabelle A e B annesse al presente decreto, sono adottati, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, con decreto del Ministro della difesa".
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| Art. 8
Requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP
1. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti. 2. I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono definiti anche tenendo conto della durata normale del corso di studi prevista, per gli studenti universitari, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i requisiti di merito vanno accertati con riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. 3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste modalita' integrative di selezione quali l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente. 4. Per gli altri servizi di cui all'articolo 6, comma 1, ed eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione regionale, l'entita' e le modalita' delle erogazioni, nonche' i requisiti di eleggibilita' sono definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita' e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva competenza, coerentemente con quanto previsto per le condizioni economiche dal comma 3. 5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica. 6. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle universita' sono realizzati in modo da garantire che lo studente con disabilita' possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla pari", ossia persone con disabilita' che hanno gia' affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 270 del 2004, si veda nelle note alle premesse. - L'articolo 2 della citata legge n. 508 del 1999 e' il seguente: "Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento. 2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo. 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge. 4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attivita' di produzione. Sono dotate di personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi. 5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso. 6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi' inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; b) i requisiti di idoneita' delle sedi; c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; e) le procedure di reclutamento del personale; f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; g) le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di cui all'articolo 1. 8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) valorizzazione delle specificita' culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonche' definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attivita' formative; c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore; e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terra' conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge; f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche' al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore; h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attivita' formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1; i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo; l) verifica periodica, anche mediante l'attivita' dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.". - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo n. 109 del 1988, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 (Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390) e' stato Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2001, n. 172.
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| Art. 9
Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi
1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le universita' statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalita' previste dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari. 2. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilita', con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidita' pari o superiore al sessantasei per cento. 3. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonche' al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall'universita' o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri. 4. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermita' gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo. 5. Le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle universita'. 6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non e' revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non e' preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto. 7. Le Istituzioni e le universita' statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a: a) studenti con disabilita' con invalidita' inferiore al sessantasei per cento; b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarita' nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi; c) studenti che svolgano una documentata attivita' lavorativa. 8. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, nonche' ai corsi accademici di primo e di secondo livello le universita' e le istituzioni rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 2, la prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi versata; nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio non siano state pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, il rimborso e' effettuato entro un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie. 9. Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio. 10. Le universita' non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi universitari di cui al comma 2, e di ulteriori esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse universita' tenendo conto dei criteri di cui al comma 7. 11. Le Istituzioni e le universita' comunicano annualmente, entro il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipologie di esonero, nonche' la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi. 12. Al fine di garantire alle universita' non statali legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000 - 2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8.
Note all'art. 9: - L'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 104 del 1992 e' il seguente: "1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.". - Per i riferimenti alla legge n. 243 del 1991, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 10
Controllo della veridicita' delle dichiarazioni
1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, procedono al controllo della veridicita' della situazione familiare dichiarata dallo studente, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. A tale fine, alle universita', alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti erogatori dei servizi, e' data facolta' di accesso diretto, previa stipula di apposita convenzione, al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti locali (SIATEL) dell'Agenzia delle entrate. 2. Gli enti erogatori dei servizi di cui al presente decreto, inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria e possono richiedere alla stessa l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali. I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano dei servizi sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli. 3. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, e' soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' delle norme penali per i fatti costituenti reato.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, recita: "3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione e' irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'istituto nazionale della previdenza sociale e l'agenzia delle entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'isee, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, l'inps comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche' il valore isee ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'agenzia delle entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. in assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.
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| Art. 11
Attivita' a tempo parziale degli studenti
1. Le universita', le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse ai servizi, resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attivita' di docenza, allo svolgimento degli esami, nonche' all'assunzione di responsabilita' amministrative. 2. L'assegnazione delle collaborazioni di cui al comma 1 avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica. 3. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non da' luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario, che puo' variare in relazione al tipo di attivita' svolta, e' determinato dalle universita' e dalle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni. 4. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti criteri: a) selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi; b) prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico; c) precedenza, a parita' di curriculum formativo, accordata agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate. |
| Art. 12
Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione di modelli innovativi
1. Il Ministero, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove accordi di programma e protocolli di intesa, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, al fine di favorire il raccordo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le universita', le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e di potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle predette istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria. 2. Al fine di avviare la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, il Ministro puo' stipulare protocolli ed intese sperimentali con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio nazionale di alta formazione artistica e musicale e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio. Nell'ambito di tali sperimentazioni e' comunque garantita la erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 7. 3. I risultati dei protocolli e degli accordi sono sottoposti a verifica e valutazione da parte del Ministero. A tale fine, i soggetti gestori predispongono annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, sui benefici concretamente apportati dalle strategie integrative adottate rispetto al regime ordinario delle prestazioni di cui al presente decreto e sulle eventuali linee correttive da attivare. 4. I risultati delle sperimentazioni attivate sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero e consultabili da tutti i soggetti attuatori del diritto allo studio. |
| Art. 13
Tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari
1. I soggetti indicati all'articolo 3 collaborano al potenziamento dell'offerta abitativa nazionale, anche al fine di garantire il soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonche' di promuovere l'attrattivita' del sistema universitario, e favoriscono altresi' la programmazione integrata della disponibilita' di alloggi pubblici e privati, anche mediante specifici accordi con le parti sociali, i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Una struttura ricettiva e' qualificata come "struttura residenziale universitaria" se dispone di adeguate dotazioni di spazi e servizi ed e' in grado di garantire agli studenti le condizioni di permanenza nella sede universitaria per consentire loro la frequenza dei corsi, favorendone l'integrazione sociale e culturale nello specifico contesto. 3. Le strutture di cui al comma 2 si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalita' organizzative e gestionali adottate. Rientrano in tale tipologia le strutture ricettive che prevedono la presenza di spazi per lo svolgimento di funzioni residenziali, culturali e di socializzazione, stabiliti con il decreto di cui al comma 7. 4. Le strutture residenziali universitarie, le cui caratteristiche tecniche peculiari sono stabilite con il decreto di cui al comma 7, si differenziano in: a) collegi universitari: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative; b) residenze universitarie: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualita' e di socialita'. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute piu' idonee per la specificita' di ciascuna struttura. 5. Nel caso di strutture residenziali universitarie private, il rapporto che intercorre tra il gestore e l'utilizzatore e' disciplinato da un contratto di ospitalita' di carattere alberghiero redatto in forma scritta e secondo le modalita' definite dal decreto di cui al comma 7. La disposizione non si applica alle strutture afferenti a universita' non statali legalmente riconosciute. 6. Le strutture residenziali universitarie realizzate con i contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere trasferite ai fondi immobiliari istituiti anche con il piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009, fermo restando il finanziamento ministeriale e gli obblighi ad esso connessi. 7. Con decreto adottato dal Ministro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari sono definiti gli elementi richiamati dai commi 3, 4 e 5.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti alla legge 14 novembre 2000, n. 338, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009.
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| Art. 14
Utenti
1. Sono utenti delle strutture residenziali universitarie gli studenti universitari cui sono destinate la prevalenza delle giornate di presenza su base annua. E' facolta' del gestore destinare eventualmente gli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attivita' culturali e ricreative delle medesime strutture anche a studenti non residenti nella struttura stessa. 2. Al fine di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio di esperienze e conoscenze, e' consentito l'utilizzo dei posti alloggio per dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attivita' didattica e di ricerca, anche prevedendo la possibilita' di una contribuzione alle spese differenziata. 3. Per un utilizzo piu' efficiente delle strutture residenziali universitarie e' data facolta' al gestore di destinare posti in alloggi anche a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, in particolare nei periodi di chiusura estiva, ferma restando la prevalenza di cui al comma 1. |
| Art. 15
Definizione di collegi universitari legalmente riconosciuti
1. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalita' della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di lucro. 2. I collegi universitari legalmente riconosciuti, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, sostengono gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, e, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'ammissione presso gli stessi, a seguito del relativo bando di concorso, costituisce titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie, per la concessione dei contributi a carico del Fondo per il merito. 3. Gli ospiti dei collegi universitari legalmente riconosciuti sono di norma studenti universitari, dotati di comprovate capacita' e meriti curriculari, che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello; b) iscritti a corsi promossi dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; c) iscritti a corsi di specializzazione di livello universitario; d) iscritti a corsi di dottorato e master universitari; e) partecipanti a programmi di mobilita' e scambio di studenti universitari, in ambito nazionale e internazionale.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, della citata legge n. 240 del 2010: "Art. 4 (Fondo per il merito). - (Omissis). 4. L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi di cui al comma 3. (Omissis).".
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| Art. 16
Disciplina del riconoscimento dei collegi universitari
1. Con proprio decreto, il Ministero concede il riconoscimento ai collegi universitari che ne avanzano richiesta nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della domanda. 2. Ai fini del riconoscimento, il collegio universitario deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, non inferiori a quelli previsti per l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338, ed in particolare: a) prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo, svolto in maniera sistematica e continuativa, ed adeguata dimostrazione del possesso delle conseguenti qualificazioni e strutture organizzative necessarie per la sua realizzazione; b) disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di attivita' formative, culturali e ricreative, concepite con alti standard qualitativi; c) disporre di strutture ricettive in grado di ospitare utenti italiani, provenienti da piu' regioni sul territorio nazionale, e stranieri, con particolare riguardo a quelli provenienti da paesi dell'Unione europea, anche in una prospettiva di sviluppo interculturale. 3. Con decreto del Ministro, da adottare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono indicate le modalita' di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c), e le modalita' di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonche' di revoca del riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica. 4. Con il riconoscimento di cui al comma 1 il collegio universitario acquisisce la qualifica di "collegio universitario di merito". 5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui collegi universitari legalmente riconosciuti. |
| Art. 17
Disciplina dell'accreditamento dei collegi universitari di merito
1. Con decreto del Ministro sono individuati i parametri per la dimostrazione dei requisiti per l'accreditamento dei collegi universitari di merito, di cui al comma 3, e le modalita' di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonche' di revoca dell'accreditamento all'esito negativo della predetta verifica. 2. L'accreditamento e' concesso con decreto del Ministro, su domanda avanzata dagli interessati. La presentazione della domanda e' consentita ai collegi universitari di merito che abbiano ottenuto il riconoscimento da almeno cinque anni. 3. Per la concessione dell'accreditamento di cui al comma 2, il collegio universitario di merito deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale. A tale fine, la domanda di cui al comma 1 deve essere corredata della documentazione che attesti e dimostri: a) l'esclusiva finalita' di gestione di collegi universitari; b) il prestigio acquisito dal collegio in ambito culturale; c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito formativo; d) la rilevanza internazionale dell'istituzione, non solo in termini di ospitalita' ma anche nelle attivita' che favoriscono la mobilita' internazionale degli studenti iscritti. 4. Il Ministero entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, esaminata la documentazione di cui al comma 3 e in presenza dei requisiti richiesti, emana il decreto di concessione dell'accreditamento. 5. L'accreditamento del collegio universitario di merito e' condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale. 6. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi' definite modalita' e condizioni di accesso ai finanziamenti statali per i collegi universitari di merito accreditati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 7. Le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale, attivate presso le universita' allo scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi rispetto ai corsi di studio, sono riconosciute e accreditate con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR. |
| Art. 18
Sistema di finanziamento
1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto con le seguenti modalita': a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni; b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8; c) dalle risorse proprie delle regioni in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 3. L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), e' valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale di cui al comma 1, lettera a), e del fondo per il finanziamento ordinario alle universita' statali che hanno sede nel rispettivo contesto territoriale. 4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo integrativo statale. 5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui al comma 1, lettera a), e' incrementata della somma di 500.000 euro, conseguentemente e' ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni. 6. Al fine della razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale, finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni gia' concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. L'importo della tassa per il diritto allo studio e' disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui comma 21 e' sostituito dal seguente: "21. Le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio e' fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa e' aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.". 9. L'erogazione degli altri strumenti e servizi previsti dal presente decreto, in aggiunta a quelli relativi alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, e' finanziata dalle risorse proprie delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. 10. Nell'ambito della propria autonomia, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono destinare una quota del gettito dei contributi universitari all'erogazione degli interventi di cui al presente decreto.
Note all'art. 18: - Il decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 maggio 2011, n. 109. - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari): "Art. 1. - 1. Gli interventi previsti per gli anni 1991 e 1992 dagli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Norme sul diritto agli studi universitari", sono attuati con le medesime modalita' e procedure anche per gli anni successivi. 2. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 50 miliardi nel 1993 e 50 miliardi nel 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Diritto allo studio". A decorrere dall'esercizio finanziario 1995, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.". - L'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012) , recita: "27. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012.". - Per il testo dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23 della legge n. 549 del 1995, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente: " 1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 80 miliardi per l'anno 1999, di lire 81 miliardi per l'anno 2000 e di lire 91 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di un fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato , e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'universia' e della ricerca. Il fondo e' ripartito tra gli atenei secondo criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, ove costituito, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. I contributi erogati alle universita' ai sensi del presente articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Per il testo dell'articolo 4, commi 99 e 100, abrogati dal presente decreto, della legge n. 350 del 2003, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009: "Art. 16 (Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione). - 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle modalita' in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato; b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni; c) considerazione delle specifiche realta' territoriali, con particolare riguardo alla realta' socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimita' al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale; d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarieta' sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione; e) definizione delle modalita' per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entita' delle risorse e' determinata dai medesimi provvedimenti. 1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione". - Il testo dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' il seguente: "2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: "e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302". Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno e' comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma.".
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| Art. 19
Disponibilita' finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi. |
| Art. 20
Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario
1. Con decreto del Ministro e' istituito presso la Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario, l'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario con il compito di: a) creare un sistema informativo, correlato a quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del diritto allo studio, nonche' per il monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle borse di studio, aggiornata periodicamente a cura dei soggetti erogatori; b) procedere ad analisi, confronti e ricerche, anche attraverso incontri con gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi, le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sui criteri e le metodologie adottate, con particolare riferimento alla valutazione dei costi di mantenimento agli studi, nonche' sui risultati ottenuti; c) presentare al Ministro proposte per migliorare l'attuazione del principio di garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni. 2. L'Osservatorio e' un organismo coordinato, nelle sue attivita', dalla direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario e composto da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, della Conferenza dei rettori delle universita' italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell'universita', dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e da esperti del settore. 3. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro e restano in carica tre anni. 4. Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio presenta al Ministro una relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio a livello nazionale. 5. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese. 6. Alle attivita' dell'Osservatorio di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 20: - Per il testo dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le note all'articolo 15.
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| Art. 21
Rapporto al Parlamento
1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio, tenendo conto anche dei dati trasmessi all'Osservatorio dalle regioni, dalle province Autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per quanto di rispettiva competenza. |
| Art. 22
Banca dati delle amministrazioni pubbliche
1. I dati raccolti ed elaborati in attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
Note all'art. 22: - L'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, recita: "Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche). - 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati. 2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge. 3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalita' di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.".
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| Art. 23
Norme finali
1. Per l'Universita' della Calabria sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442. 2. Restano ferme le disposizioni vigenti per i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto posti sotto la vigilanza del Ministero. Tali collegi sono da considerarsi riconosciuti ed accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 e grava, in ogni caso, sugli stessi l'obbligo di adeguarsi agli standard e requisiti ivi previsti entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 3. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013. 4. Per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, nell'abrogare l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ha sancito il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle province autonome medesime prevista da leggi di settore. Sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio contenute nel decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e nella legge 14 agosto 1982, n. 590, nonche' nelle leggi provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 23: - Per i riferimenti alla legge n. 442 del 1968, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2010), recita: "109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformita' con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti.". - Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Universita' degli studi) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011. - La legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove universita'), e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 231 del 23 agosto 1982, S. O.
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| Art. 24
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, in particolare: a) la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ad eccezione dell'articolo 21; b) l'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 marzo 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Riccardi, Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino
Note all'art. 24: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 della citata legge n. 390 del 1991: "Art. 21 (Beni immobili e mobili). - 1. Alle regioni e' concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari. 2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonche' ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni. 3. Alle regioni e' concesso l'uso dei beni immobili delle universita' e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali gia' propri delle opere universitarie. 4. Per i beni di cui al comma 3, le modalita' dell'uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e universita' da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso puo' essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprieta' dei beni. 5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all'universita' o allo Stato. 6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalita' di cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto agli studi universitari e' disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed universita'. 7. Le regioni subentrano alle universita' e alle opere universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali gia' propri delle opere universitarie. 8. All'accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per ciascuna regione sede di universita', una commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione, del comune, dell'universita', del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione giuridica dei beni stessi. 10. Lo Stato e le universita' hanno facolta' di concedere in uso alle regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L'uso puo' essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'universita' dalla proprieta' dei beni. ". - Per il testo dell'articolo 4, commi 99 e 100, abrogati dal presente decreto, della citata legge n. 350 del 2003, si veda nelle note alle premesse.
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