Gazzetta n. 125 del 30 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 maggio 2012
Modifica delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva triflusulfuron metile, di cui al regolamento (UE) n. 287/2012 della Commissione.





IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione


Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/CE della Commissione, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive, tra cui il triflusulfuron metile, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995;
Visto l'allegato al decreto ministeriale 3 dicembre 2009 che, disponeva, in forza dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, per la sostanza attiva triflusulfuron metile, la limitazione al solo impiego, come erbicida, sulla barbabietola da zucchero e da foraggio, con un dosaggio massimo di 60 grammi per ettaro ogni tre anni sullo stesso campo, con il divieto di utilizzo come mangime delle foglie delle colture trattate e la revoca di tutti gli usi non conformi riportati nelle etichette dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;
Considerato che l'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato, modificando le etichette, a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 dicembre 2009, nei tempi e nelle forme in esso stabiliti;
Considerato che la ri-registrazione provvisoria, dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, puo' essere concessa fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva triflusulfuron metile, fatta salva la presentazione, nei tempi fissati dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 3 dicembre 2009, di un dossier conforme alle prescrizione dell'allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figurano nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonche' ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al suddetto decreto ministeriale;
Visto il decreto dirigenziale del 6 agosto 2010, con il quale i prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, sono stati ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2019, termine di approvazione della sostanza attiva-componente triflusulfuron metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con le limitazioni riportate nell'allegato al decreto ministeriale 3 dicembre 2009;
Considerato che la direttiva 91/414/CEE e' stata poi sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto detta sostanza attiva ora e' considerata approvata a norma di tale regolamento ed e' riportata nella parte A dell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione;
Visto che successivamente con il regolamento (UE) n. 287/2012 della Commissione sono state modificate le condizioni di approvazione della sostanza attiva triflusulfuron metile, riportate nella parte A dell'allegato al regolamento n. 540/2011, ai fini del suo utilizzo come erbicida non piu' limitato solo sulla barbabietola da zucchero e da foraggio con un dosaggio massimo 60 grammi per ettaro ogni tre anni sullo stesso campo;
Ritenuto di dover modificare le condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto e ri-registrati provvisoriamente, con il decreto dirigenziale 10 agosto 2010, fino al 31 dicembre 2019, adeguandoli alle nuove disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 287/2012 della Commissione;


Decreta:


I prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, dell'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., sono ri-registrati provvisoriamente, alle nuove condizioni d'impiego stabilite dal regolamento (UE) n. 287/2012 della Commissione.
Dette condizioni prevedono che la sostanza attiva triflusulfuron metile possa essere utilizzata come erbicida non limitandone piu' l'impiego alla sola coltura della barbabietola da zucchero e da foraggio con un dosaggio massimo 60 grammi per ettaro ogni tre anni sullo stesso campo.
Le ri-registrazioni provvisorie dei prodotti fitosanitari contenenti triflusulfuron metile, alle nuove condizioni d'impiego, riportate nell'etichette allegate al presente decreto, sono valide fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa.
Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal decreto ministeriale 3 dicembre 2009, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 e che ora figurano nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, al fine della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi che ora figurano nel reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, nonche' ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale sopra menzionato.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2012


Il direttore generale: Borrello
 
Allegato



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