Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 15 maggio 2012 |
Autorizzazione alla societa' «Biozoo S.r.l.», ad effettuare attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, del Reg. (CE) 834/2007. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009; Visto il regolamento (CE) n. 889 della commissione del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e icontrolli; Visto il regolamento (CE) n. 710 della commissione del 5 agosto 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 889 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis e 8-quinques, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, cui e' imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, come modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; Vista la nota del data 31 gennaio 2012 con la quale Accredia ha comunicato di aver disposto per «Biozoo srl» l'adozione del provvedimento di sospensione dell'accreditamento per mesi quattro a decorrere dal 30 gennaio 2012; Considerato che l'art. 27 punto 5 lettera d) delregolamento (CE) n. 834/2007 prevede che l'organismo di controllo deve essere accreditato alla norma EN 45011 o alla guida iso 65; Considerato che, ai sensi dell'art. 27 punto 9 lettera d) del regolamento (CE) n. 834/2007, l'autorita' competente revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) o non rispetta piu' i criteri indicati nei punti 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14 del medesimo articolo; Visto il decreto di revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 all'organismo di controllo «Biozoo srl», in Sassari. Vista l'istanza presentata in data 30 marzo 2012 con la quale la societa' «Biozoo srl» chiede, una volta revocato il provvedimento di sospensione dell'accreditamento, di essere autorizzata ad esercitare l'attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007; Vista la comunicazione del 10 maggio 2012 con la quale Accredia ha disposto la revoca del provvedimento sanzionatorio di sospensione dell'accreditamento alla norma EN 45011 per «Biozoo srl» a decorrere dall'8 maggio 2012 data della riunione del Comitato settoriale di accreditamento per le produzioni agroalimentari di qualita' di Accredia; Visto il parere favorevoleespresso in data 15 maggio 2012 dal comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995, in merito alla richiesta di autorizzazione ad effettuare attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 comma 2 del reg. (CE) 834/2007. Ritenuto pertanto di dover procedere all' emanazione del provvedimento di autorizzazione a favore di «Biozoo srl», ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;
Decreta:
Art. 1
1.«Biozoo srl», con sede a Sassari, via Chironi n. 9, e' autorizzata ai sensi dell'art. 3, commi nn. 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli vivi o non trasformati, sui prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione, sui mangimi e sui materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione, con codice IT - BIO - 010. 2. «Biozoo srl» nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attivita' a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 834/07, dal regolamento (CE) n. 889/08 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto legislativo n. 220/1995. |
| Art. 2
1. L'organismo di controllo autorizzato ha l'obbligo, ai sensi del decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e per conoscenza alle regioni e alle province autonome, la variazione della propria struttura e/o della documentazione di sistema (statuto, manuale della qualita', piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative, organigramma elenco e curricula vitae del personale tecnico addetto alle attivita' di controllo) entro quindici giorni dall'approvazione formale di tali modifiche. 2. L'organismo di controllo ha l'obbligo di comunicare alle regioni, alle provincie autonome competenti per territorio ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le non conformita' commesse dagli operatori e i relativi provvedimenti adottati dall'organismo stesso, come previsto dall'art 27 comma 5 del Reg. (CE) 834/07. 3. L'organismo di controllo deve rispettare gli obblighi e le prescrizioni previsti dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale del settore agricoltura biologica. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 3
L'autorizzazione di cui all'art. 1 puo' essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti previsti e in caso di violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 maggio 2012
Il direttore generale: La Torre |
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