Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 maggio 2012
Riconoscimento, alla sig.ra Derouet Sandrine Delphine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di consulente del lavoro.





IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile


Vista l'istanza della sig.ra Derouet Sandrine Delphine, nata a Angers (Francia) il 1.9.1972, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale "DESS - Politique Emploi et Developpement" conseguito presso la "Universite' Rennes 2 Haute Bretagne" nel settembre 1996, ai fini dell'accesso all'albo dei consulenti del lavoro e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Preso atto che la sig.ra Derouet ha altresi' conseguito - presso la "Universite' Rennes 2 Haute Bretagne" - i titoli accademici: "Diplome d'Etudes Universitaire generales" in amministrazione economica e sociale, nel giugno 1993; "Licence" in amministrazione economica e sociale, indirizzo amministrazione e gestione delle relazioni sociali, nel giugno 1994; "Maitrise" nella disciplina amministrazione economica e sociale indirizzo risorse umane nel settembre 1995;
Tenuto conto che la sig.ra Derouet ha documentato di aver maturato esperienza professionale e di formazione pluriennale;
Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 20 aprile 2012;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione consulente del lavoro e quella di cui e' in possesso l'istante, posto che le competenze del Consulente del Lavoro in Italia riguardano non soltanto la gestione delle risorse umane ma anche la materia fiscale, tributaria, previdenziale e la legislazione sociale, per cui e' necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;


Decreta:


Alla sig.ra Derouet Sandrine Delphine, nata a Angers (Francia) il 1.9.1972, cittadina francese, e' riconosciuto il titolo accademico professionale "DESS - Politique Emploi et Developpement" conseguito presso la "Universite' Rennes 2 Haute Bretagne" nel settembre 1996, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e l'esercizio della professione in Italia.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Diritto del lavoro italiano; 2) Diritto tributario e fiscale; 3) Legislazione sociale; 4) Elementi di ragioneria.
La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto verte su questioni concernenti le materie sopra individuate.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni vertenti sulle stesse materie, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale della candidata. La candidata potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro.


Roma, 10 maggio 2012


Il direttore generale: Saragnano
 
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