Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 10 maggio 2012 |
Riconoscimento, al sig. Samir Kamel Nassif John, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Samir Kamel Nassif John, nato a El-Fayoum (Egitto) il 30.8.1981, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di ingegnere elettrico conseguito presso la facolta' di ingegneria della Universita' de Il Cairo, ora Universita' di Fayoum, nel maggio 2003, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Tenuto conto che il sig. Samir ha conseguito un titolo accademico quinquennale "Bachelor" in Ingegneria elettrica nel maggio 2003 presso la Universita' de Il Cairo, ora Universita' di Fayoum; Preso atto che l'interessato e' iscritto all'Ordine degli Ingegneri in Egitto da agosto 2004. Considerato che, secondo quanto certificato dalla dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia de Cairo in data 11 dicembre 2011, detto titolo consente l'esercizio della professione di ingegnere in Egitto; Tenuto conto che il sig. Samir ha documentato di aver maturato esperienza professionale nel settore ingegneristico; Viste le determinazioni delle Conferenze di Servizi nella seduta del 20 aprile 2012; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; Visto l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; Considerato che l'interessato ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero - fino al rilascio del permesso di soggiorno stesso - di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;
Decreta:
Al sig. Samir Kamel Nassif John, nato a El-Fayoum (Egitto) il 30.8.1981, cittadino egiziano, e' riconosciuto il titolo accademico-professionale di ingegnere elettrico conseguito presso l'Universita' di Fayoum nel maggio 2003 quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia. L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3 co. 4 del d.lgs. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Impianti chimici, 2) Impianti termoidraulici; 3) Energetica e macchine a fluido. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vedenti sulle materie individuate ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.
Roma, 10 maggio 2012
Il direttore generale: Saragnano |
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