Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 10 maggio 2012 |
Riconoscimento, al sig. Ivan Gruber, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Ivan Gruber, nato il 19.2.1983 a Bressanone (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio in Italia della medesima professione; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000 n. 364 contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Vista la decisione n. 2/2011 del Comitato Misto UE - Svizzera istituito dall'art. 14 dell'Accordo, come sopra indicato, che ha sostituito il precedente allegato III; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Considerato che ha conseguito un titolo accademico triennale in "Ingegneria industriale e Management" presso il "Management Center" di Innsbruck nell'anno 2008; Considerato che ha inoltre conseguito un "Master of Science in Mechanical Engineering" presso il "Technische Hochschule Zurich" nel marzo 2011; Considerato che secondo la attestazione della Autorita' competente svizzera, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lett. e) della direttiva 2005/36/CE; Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 15.3.2012; Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Considerata la formazione seguita dal richiedente nella quale sono state riscontrate sostanziali differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Al sig. Ivan Gruber, nato il 19.2.1983 a Bressanone (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale conseguito in Svizzera, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 15 mesi. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) Impianti elettrici (scritto e orale), 2) Costruzioni di macchine (orale), 3) Impianti industriali (orale). Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri. Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui sopra. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
Roma, 10 maggio 2012
Il direttore generale: Saragnano |
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