Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 10 maggio 2012 |
Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Fabiana Barros Garcia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Claudia Fabiana Barros Garcia, nata a Porto (Portogallo) il 2.5.1987, cittadina portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo l'art. 16 del d.lgs. 206/2007, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo di "Journalista" conseguito in Portogallo, al fine dell'iscrizione all'albo italiano dei "giornalisti professionisti"; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale datato 17 novembre 2006, n. 304, contenente il regolamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 319/94, ora sostituito dal d.lgs. 206/2007, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista; Considerato che ha conseguito il titolo accademico "Licenciatura em Ciencias da Comunicacao", presso la "Universidade do Minho" nell'agosto 2009; Tenuto conto che ha documentato di avere ottenuto la "Carteira profissional de Journalista" da maggio 2010; Considerato che e' in possesso di esperienza professionale; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 15.3.2012; Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale rilasciato nella seduta sopra indicata; Rilevato che sono state riscontrate differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "giornalista professionista" e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare le misure compensative; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata, e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi dodici; Visto l'art. 22.1 del d.lgs. n. 206/2007;
Decreta:
Alla sig.ra Claudia Fabiana Barros Garcia, nata a Porto (Portogallo) il 2.5.1987, cittadina portoghese, e' riconosciuto il titolo professionale di "Journalista" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo dei "giornalisti professionisti" e l'esercizio della omonima professione in Italia. Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi. Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui sopra; esso consiste nello svolgimento di attivita' giornalistica continuativa e retribuita per uno o piu' organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del direttore o dei direttori degli organi di informazione, presso cui e' stato svolto. La prova attitudinale scritta e orale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) Norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista. 2) Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione. All'esame orale la candidata potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale dei giornalisti domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti.
Roma, 10 maggio 2012
Il direttore generale: Saragnano |
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